IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto  l'art.  53,  comma  1,  lettera  d)  del decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle  leggi  in materia
bancaria  e creditizia - TUB) che attribuisce alla Banca d'Italia, in
conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,  il  compito di emanare
disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni;
  Visto  l'art.  67,  comma  1,  lettera  d),  TUB  che,  al  fine di
realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire
alla   capogruppo,   con   provvedimenti   di  carattere  generale  o
particolare,    disposizioni    concernenti    il   gruppo   bancario
complessivamente  considerato  o  suoi  componenti, aventi ad oggetto
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  Vista  la  propria  delibera  del  2 agosto  1996  con la quale, in
attuazione  delle  richiamate  disposizioni,  e'  stata delineata una
disciplina   unitaria   ed   organica   in  tema  di  «Organizzazione
amministrativa e di controlli interni»;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire criteri per consentire di
operare  in  comparti connotati da un elevato grado di complessita' e
innovazione  solo  agli  intermediari che presentano idonee strutture
organizzative  e  utilizzano  efficaci metodologie di valutazione dei
profili di rischio;
  Ravvisata  la necessita' di apportare le conseguenti modifiche alla
citata delibera del 2 agosto 1996;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:
  1.  Al  primo  comma  della delibera CICR 2 agosto 1996 indicata in
premessa sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole da «connessi» a «derivati» sono soppresse;
    b) al secondo alinea:
      1)  dopo  la  parola  «selezione»,  la parola «e» e' sostituita
dalla virgola;
      2)  dopo  la  parola «monitoraggio», sono inserite le parole «e
gestione»;
      3) le parole da «assunti» a «clientela» sono soppresse;
    c) al  terzo  alinea,  le  parole  da  «e»  a  «innovativi»  sono
soppresse;
    d) dopo il terzo alinea, e' inserito il seguente:
      «con  riferimento  all'attivita'  svolta  in comparti operativi
connotati da un elevato grado di complessita' e innovazione, la Banca
d'Italia  emana  disposizioni  per  definire le condizioni minime per
operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura
organizzativa  e  alle  metodologie  di  valutazione  dei  profili di
rischio;».
  2.  A seguito delle modifiche apportate, il testo della delibera e'
cosi' riformulato:
    «La  Banca d'Italia, avute presenti le raccomandazioni fornite in
sede  internazionale sulla gestione dei rischi da parte delle banche,
emana   istruzioni   di   vigilanza   aventi   ad  oggetto  requisiti
organizzativi minimi con riferimento ai seguenti settori e sulla base
dei principi generali per ciascuno di essi indicati. In particolare:
      con  riguardo ai controlli interni aziendali, la Banca d'Italia
emana  istruzioni  volte  ad  assicurare  che  le banche si dotino al
proprio  interno  di  unita' di controllo, di auditing e di riscontro
amministrativo-contabile    che,    operando   secondo   criteri   di
funzionalita'  ed  efficienza, concorrano al corretto andamento della
gestione aziendale;
      in relazione alla centralita' che l'attivita' di erogazione del
credito  assume per gli intermediari bancari, la Banca d'Italia emana
disposizioni  affinche'  le  banche  definiscano  al  proprio interno
metodi  di  selezione, monitoraggio e gestione dei rischi di credito.
Con specifico riferimento alle ipotesi di operazioni di finanziamento
in  favore  di  soggetti  interni alla struttura aziendale, le banche
sono  tenute ad adottare procedure atte a prevenire il verificarsi di
situazioni     di     conflitto    d'interessi;    in    particolare,
nell'elaborazione  di  tali  procedure,  le  banche  si  attengono al
principio  in  base al quale i finanziamenti in questione non possono
essere deliberati da un soggetto subordinato;
      in  relazione  all'ampliamento  dell'attivita' delle banche nel
campo  dell'intermediazione  in  valori  mobiliari e valute, la Banca
d'Italia emana istruzioni volte ad assicurare che le banche si dotino
di  strutture  organizzative atte a misurare, controllare e gestire i
rischi di mercato;
      con  riferimento  all'attivita'  svolta  in  comparti operativi
connotati da un elevato grado di complessita' e innovazione, la Banca
d'Italia  emana  disposizioni  per  definire le condizioni minime per
operare nel comparto, con particolare riguardo ai requisiti di natura
organizzativa  e  alle  metodologie  di  valutazione  dei  profili di
rischio;
      con  riferimento  alle succursali all'estero, la Banca d'Italia
detta  regole  sull'operativita'  di tali dipendenze, con particolare
riguardo  agli  indirizzi strategici dalle medesime adottati, nonche'
sulla tipologia e la frequenza dei relativi controlli;
      con  riferimento  alla  emissione  e alla gestione dei mezzi di
pagamento, anche elettronici, la Banca d'Italia indica le cautele che
in  tale campo le banche sono tenute ad osservare. In particolare, le
banche  si  astengono dall'acquisire assegni postdatati a garanzia di
operazioni  di  affidamento  o,  comunque, dal negoziare titoli della
specie, salvo che per l'immediato incasso.
  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni  alle capogruppo di gruppi
bancari  affinche'  le istruzioni applicative delle previsioni di cui
ai   punti   precedenti   siano  osservate  all'interno  del  gruppo,
complessivamente  considerato,  ovvero  presso  le  societa'  che  lo
compongono.
  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire requisiti organizzativi minimi
volti  a  salvaguardare  la correttezza e la trasparenza dei rapporti
delle  banche  con  la  clientela.  Requisiti  minimi  possono essere
altresi'  stabiliti ove connessi a strumenti di vigilanza prudenziale
ovvero   necessari   allo  svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza
cartolare o ispettiva.».
  3.  La  presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2004
                                              Il Presidente: Tremonti