IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  del 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione alla situazione determinatasi nel territorio
dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
  Considerata la condizione di sostanziale inadeguatezza in cui versa
l'intera  struttura  portuale  dell'isola di Lampedusa, a causa della
quale  e'  necessario  realizzare  opere  di adeguamento nel porto di
Lampedusa  e  nell'approdo  di  Cala  Pisana,  al  fine di rispondere
efficacemente  ed in maniera adeguata alle necessita' di trasporto di
merci e di persone, nonche' di consentire anche attivita' di soccorso
ed assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in
condizioni meteo marine avverse;
  Considerato  che  nel  porto  dell'isola  di Lampedusa sussiste una
grave  situazione  di  pericolo,  poiche'  le imbarcazioni utilizzate
dagli immigrati si presentano come relitti della navigazione in stato
di  avanzato  degrado  ed  in pessime condizioni strutturali tanto da
aver perso ogni connotazione di imbarcazione;
  Ritenuto,  quindi,  che  tale  ammasso  di  relitti  cagiona  grave
pericolo  per  la  sicurezza  portuale, in quanto sussiste un elevato
rischio  che  le  unita'  da  pesca  e  da diporto subiscano danni in
conseguenza  dell'urto  contro  relitti sommersi o alla deriva, e che
gli  stessi  provochino gravi danni ambientali ed una pregiudizievole
modificazione dei fondali marini;
  Considerato,  altresi',  che  la  situazione  di costante emergenza
provocata  dal  rilevante  fenomeno dell'immigrazione clandestina che
interessa le coste della regione Sicilia ed in particolare l'isola di
Lampedusa rende oltremodo necessario il controllo adeguato dei flussi
di   immigrazione   clandestina   e   l'assistenza  alla  navigazione
attraverso  la  realizzazione  di  un  sistema  efficiente  di  radio
comunicazione;
  Considerata,  infine,  la  ineludibile  esigenza di provvedere alla
individuazione  di  spazi  ed  alla realizzazione di magazzini per lo
stoccaggio  di materiali di prima assistenza ed igienico-sanitari per
affrontare    adeguatamente    l'accoglienza    degli   immigrati   e
salvaguardare  la  salute  della popolazione residente e la sicurezza
degli  equipaggi  delle  motovedette  impegnate  nelle  operazioni di
salvataggio;
  D'intesa con la regione Siciliana;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  ten. gen. Maurizio Cicolin e' nominato Commissario delegato
per  l'emergenza  di cui in premessa e provvede alla realizzazione di
tutti  i  necessari  interventi  diretti  al superamento del contesto
emergenziale.
  2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza,  il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di
un  soggetto  attuatore  all'uopo  nominato, che agisce sulla base di
specifiche   direttive   ed   indicazioni   impartite   dal  medesimo
Commissario;   l'ufficio   territoriale   di  governo  di  Agrigento,
unitamente al comune di Lampedusa, assicurano al Commissario delegato
l'assistenza  ed  il  supporto logistico necessari al piu' funzionale
espletamento   da   parte   del  Commissario  stesso  delle  funzioni
assegnategli con la presente ordinanza.
  3.    Al    fine    di    garantire    il    necessario    supporto
giuridico-amministrativo  e tecnico alle attivita' da porre in essere
per  il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale
di   un   consulente   giuridico   da   designare  tra  i  magistrati
amministrativi  o gli avvocati dello Stato, collocato in posizione di
fuori  ruolo  per  la  durata  dell'incarico, di un consulente avente
specifiche   professionalita'  nelle  materie  oggetto  del  presente
provvedimento,  nonche'  di  una struttura, appositamente costituita,
composta  complessivamente  da non piu' di cinque unita' di personale
di  cui  due  unita'  in  servizio  presso l'ufficio territoriale del
governo  di  Agrigento, tre unita', anche militari, appartenenti alla
pubblica  amministrazione,  in  posizione di comando, ovvero estranee
alla   pubblica   amministrazione,  assunte  con  contratto  a  tempo
determinato,   o   convenzionate   con  contratto  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa,  in  deroga  agli  articoli 35  e 36 del
decreto   legislativo  n.  165/2001  ed  all'art.  19  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri; il Commissario
delegato  si  avvale altresi' di un dipendente del Dipartimento della
protezione  civile,  a  tempo parziale, con funzioni di supporto e di
collegamento con le strutture del dipartimento medesimo.
  4.  Al  personale della struttura di cui al comma 3 e' riconosciuta
una speciale indennita' operativa equivalente all'importo di settanta
ore  di  straordinario,  calcolata  su  base mensile, in relazione ai
giorni  di  effettivo  impiego,  ovvero,  qualora  appartenente  alla
carriera  prefettizia,  una indennita' pari al 20% della retribuzione
di  cui  all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  316  del  23 maggio  2001.  Al  dipendente del
Dipartimento  della  protezione  civile e' corrisposta una indennita'
mensile   onnicomprensiva   ad  eccezione  del  solo  trattamento  di
missione, quantificata forfettariamente in misura pari a cento ore di
straordinario.  Al  magistrato  o  all'avvocato  dello Stato, nonche'
all'altro   consulente   se   dipendente  pubblico,  e'  corrisposta,
rispettivamente, una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione
del  solo  trattamento  di  missione,  di  entita'  pari al 50% degli
emolumenti  allo  stato  in godimento; ove trattasi di consulente non
dipendente  pubblico  e'  corrisposto  il  medesimo  trattamento  del
consulente giuridico.
  5.  Al  Commissario  delegato  e'  corrisposto  un compenso mensile
onnicomprensivo,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di
entita'   pari   al  50%  del  rispettivo  trattamento  economico  in
godimento.