IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime; Considerata la condizione di sostanziale inadeguatezza in cui versa l'intera struttura portuale dell'isola di Lampedusa, a causa della quale e' necessario realizzare opere di adeguamento nel porto di Lampedusa e nell'approdo di Cala Pisana, al fine di rispondere efficacemente ed in maniera adeguata alle necessita' di trasporto di merci e di persone, nonche' di consentire anche attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in condizioni meteo marine avverse; Considerato che nel porto dell'isola di Lampedusa sussiste una grave situazione di pericolo, poiche' le imbarcazioni utilizzate dagli immigrati si presentano come relitti della navigazione in stato di avanzato degrado ed in pessime condizioni strutturali tanto da aver perso ogni connotazione di imbarcazione; Ritenuto, quindi, che tale ammasso di relitti cagiona grave pericolo per la sicurezza portuale, in quanto sussiste un elevato rischio che le unita' da pesca e da diporto subiscano danni in conseguenza dell'urto contro relitti sommersi o alla deriva, e che gli stessi provochino gravi danni ambientali ed una pregiudizievole modificazione dei fondali marini; Considerato, altresi', che la situazione di costante emergenza provocata dal rilevante fenomeno dell'immigrazione clandestina che interessa le coste della regione Sicilia ed in particolare l'isola di Lampedusa rende oltremodo necessario il controllo adeguato dei flussi di immigrazione clandestina e l'assistenza alla navigazione attraverso la realizzazione di un sistema efficiente di radio comunicazione; Considerata, infine, la ineludibile esigenza di provvedere alla individuazione di spazi ed alla realizzazione di magazzini per lo stoccaggio di materiali di prima assistenza ed igienico-sanitari per affrontare adeguatamente l'accoglienza degli immigrati e salvaguardare la salute della popolazione residente e la sicurezza degli equipaggi delle motovedette impegnate nelle operazioni di salvataggio; D'intesa con la regione Siciliana; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il ten. gen. Maurizio Cicolin e' nominato Commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa e provvede alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale. 2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di un soggetto attuatore all'uopo nominato, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario; l'ufficio territoriale di governo di Agrigento, unitamente al comune di Lampedusa, assicurano al Commissario delegato l'assistenza ed il supporto logistico necessari al piu' funzionale espletamento da parte del Commissario stesso delle funzioni assegnategli con la presente ordinanza. 3. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un consulente giuridico da designare tra i magistrati amministrativi o gli avvocati dello Stato, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico, di un consulente avente specifiche professionalita' nelle materie oggetto del presente provvedimento, nonche' di una struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di cinque unita' di personale di cui due unita' in servizio presso l'ufficio territoriale del governo di Agrigento, tre unita', anche militari, appartenenti alla pubblica amministrazione, in posizione di comando, ovvero estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, o convenzionate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri; il Commissario delegato si avvale altresi' di un dipendente del Dipartimento della protezione civile, a tempo parziale, con funzioni di supporto e di collegamento con le strutture del dipartimento medesimo. 4. Al personale della struttura di cui al comma 3 e' riconosciuta una speciale indennita' operativa equivalente all'importo di settanta ore di straordinario, calcolata su base mensile, in relazione ai giorni di effettivo impiego, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, una indennita' pari al 20% della retribuzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 23 maggio 2001. Al dipendente del Dipartimento della protezione civile e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a cento ore di straordinario. Al magistrato o all'avvocato dello Stato, nonche' all'altro consulente se dipendente pubblico, e' corrisposta, rispettivamente, una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento; ove trattasi di consulente non dipendente pubblico e' corrisposto il medesimo trattamento del consulente giuridico. 5. Al Commissario delegato e' corrisposto un compenso mensile onnicomprensivo, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% del rispettivo trattamento economico in godimento.