IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Leka Sander, nato il 29 maggio 1963, a
Rreshen  Mirdite  (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale
albanese   di   Inxhinier   elektroteknike  per  industri  conseguito
nel luglio   1992   presso  l'«Universitetit  Politeknik»  di  Tirana
(Albania),  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza
professionale maturata dal 1992, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 27 gennaio 2004;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di ingegnere - settore industriale, e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002, e 14, e 39, comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  il  sig.  Leka  possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla questura di Roma in data 14 gennaio 1998, rinnovato
in  data  30 maggio  2001,  con validita' fino al 30 maggio 2005, per
motivi di lavoro dipendente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Leka  Sander,  nato  il  29 maggio 1963 a Rreshen Mirdite
(Albania),    cittadino   albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri,  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.