IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Vista  la  decisione  2004/129/CE  della Commissione del 30 gennaio
2004, in particolare l'art. 1, che stabilisce l'elenco delle sostanze
attive,  tra cui il quinclorac, che non sono iscritte nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  l'allegato  II  della  decisione  in  questione, che riporta
l'elenco  di  alcune  sostanze  attive  per le quali gli Stati membri
possono  mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le
contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;
  Considerato  che  la citata decisione 2004/129/CE della Commissione
consente  all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le
autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari a base di quinclorac per il
controllo  di  infestanti su riso (usi essenziali) in quanto non sono
attualmente disponibili valide soluzioni alternative;
  Considerato  che  la  decisione  sopra citata consente di mantenere
alla  produzione  ed  al  commercio sino al 30 giugno 2007 i prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente
al loro impiego su riso (usi essenziali);
  Viste  le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere
il  mantenimento  delle  autorizzazioni  per  l'impiego  su riso (usi
essenziali)  avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli gia'
autorizzati;
  Considerato  che il periodo di moratoria per la commercializzazione
e  l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati
in  allegato  al  presente decreto e' fissato al 31 dicembre 2007, ai
sensi   dell'art.   3,   terzo   paragrafo,  della  citata  decisione
2004/129/CE della Commissione;
  Considerato   altresi'   che   il   periodo  di  moratoria  per  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che
riportano  in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra
i  quali  figurano  anche  impieghi  diversi  da  quelli ora ritenuti
essenziali,  e'  fissato  al  31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3,
secondo   paragrafo,   della   citata   decisione  2004/129/CE  della
Commissione;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La sostanza attiva quinclorac non e' inclusa nell'allegato I del
decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  che  ha  recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.