IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  di  veicoli  appartenenti  a  persone non facenti parte
della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
7 gennaio 2004, n. 02;
  Vista  la  nota dell'ufficio territoriale del governo di Messina n.
3252/04/13.12/GAB in data 3 febbraio 2004;
  Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n.
1126  del  18 marzo  2004  con  le  quali  si  chiedeva  alla regione
Siciliana l'emissione del parere di competenza;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le regioni
espresse nei succitati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di
Lipari,  di  veicoli  a motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti   nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il  seguente
calendario:
    dal  1° maggio  2004  al  31 ottobre 2004 divieto per le isole di
Panarea e Stromboli;
    dal 1° luglio al 31 ottobre 2004 divieto per l'isola di Alicudi;
    dal 1° luglio al 30 settembre 2004 divieto per le isole di Lipari
e Vulcano;
    dal  1° luglio  al  30 settembre  2004  divieto  per  l'isola  di
Filicudi.