Capitolo I

                 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

A. Definizioni.
    Ai  fini  delle  disposizioni  del  presente allegato, ai termini
elencati verranno attribuiti i significati seguenti:
      Passeggero clandestino potenziale. Una persona nascosta a bordo
di  una  nave,  o  nascosta  nel carico a sua volta trasportato dalla
nave, senza il consenso dell'armatore ovvero del capitano della nave,
ovvero  di  ogni  altra  persona responsabile, e che viene scoperta a
bordo della nave prima che quest'ultima lasci il porto.
      Carico.  Tutti  i  beni, le merci, le derrate e gli articoli di
qualsiasi  genere che sono trasportati su di una nave e che non siano
la corrispondenza, le provviste della nave, i pezzi di ricambio della
stessa,  il suo armamento, gli effetti personali dell'equipaggio e il
bagaglio a seguito dei passeggeri.
      Effetti  personali  dell'equipaggio. Gli indumenti, gli oggetti
di  uso  giornaliero  e  gli altri effetti, compreso eventualmente il
denaro, appartenenti all'equipaggio e che sono a bordo della nave.
      Membro dell'equipaggio. Chiunque sia effettivamente impiegato a
bordo  durante  il  viaggio  e  svolga  delle  mansioni  relative  al
funzionamento  della  nave o al servizio di bordo e sia incluso nella
lista dell'equipaggio.
      Nave   da   crociera.   Una   nave   che  effettua  un  viaggio
internazionale e trasporta passeggeri che fanno parte di un programma
di  gruppo  e  che  sono  saliti a bordo al fine di effettuare visite
turistiche  temporanee  in uno o piu' porti diversi e che, durante il
viaggio, (di regola:
        (a) - non imbarcano o sbarcano passeggeri;
        (b) - non caricano o scaricano alcun carico.
      Documento. Contenitore di dati.
      Contenitore   di   dati.   Mezzo  designato  per  contenere  la
registrazione di dati.
      Corrispondenza.  Le  spedizioni  di  corrispondenza  e di altri
oggetti  affidati  da  amministrazioni  postali  e destinati a essere
consegnati a altre amministrazioni postali.
      Passeggero in transito. Un passeggero che giunge via nave da un
Paese  straniero  al fine di continuare il suo viaggio per nave o con
altri mezzi di trasporto verso un Paese straniero.
      Bagaglio  che  viaggia  con i passeggeri. I beni, eventualmente
compresa  anche  la  valuta,  che  sono  trasportati  per conto di un
passeggero  che  viaggia  sulla  stessa  nave,  siano  essi suoi beni
personali  o non, purche' non vengano trasportati in conformita' a un
contratto di trasporto o altro accordo del genere.
      Porto. Ogni porto, terminal, terminal al largo, cantiere navale
e  cantiere  di  riparazione  o  luogo  normalmente utilizzato per il
carico,  lo scarico, le riparazioni e l'ancoraggio delle navi, ovvero
ogni altro luogo nel quale la nave puo' fare scalo.
      Autorita'  pubbliche.  Gli  anti  o  i funzionari di uno Stato,
responsabili  dell'applicazione  e  dell'esecuzione delle leggi e dei
regolamenti  di tale Stato riguardo all'interpretazione delle norme e
pratiche raccomandate di cui al presente allegato.
      Misure di sicurezza. Misure concordate a livello internazionale
per migliorare la sicurezza a bordo delle navi e nelle zone portuali,
per  impedire atti illeciti contro passeggeri e gli equipaggi a bordo
delle navi.
      Armatore.  Chiunque  possegga  o  gestisca una nave, sia che si
tratti  di  una  persona,  di un ente o una persona giuridica, e ogni
persona che agisca in nome del proprietario o del gestore della nave.
      Armamento  della  nave.  Gli  oggetti,  diversi  dai  pezzi  di
ricambio  di  una  nave,  che  sono  posti a bordo della stessa e che
vengono  usati  su  di  essa,  che  siano  rimovibili,  ma  non siano
materiali  di  consumo,  inclusi  gli  accessori  quali  le barche di
salvataggio,   gli   apparecchi   di   salvataggio,  i  mobili  e  le
attrezzature della nave e simili.
      Pezzi  di  ricambio  della nave. I materiali che servono per la
riparazione  o  la  sostituzione di parti della nave sulla quale sono
trasportati.
      Provviste della nave. Le merci usate sulla nave, inclusi i beni
di  consumo,  le merci trasportate per essere vendute ai passeggeri o
ai  membri  dell'equipaggio, il carburante ed i lubrificanti, escluso
l'armamento della nave ed i pezzi di ricambio della stessa.
      Permesso  a terra. Il permesso per un membro dell'equipaggio di
rimanere  a  terra  durante  il soggiorno della nave nel porto, entro
determinati  limiti  geografici o di tempo, come deciso, se del caso,
dalle autorita' pubbliche.
      Passeggero  clandestino.  Una  persona  nascosta a bordo di una
nave, o nascosta nel carico a sua volta trasportato dalla nave, senza
il  consenso  del proprietario ovvero del capitano della nave, ovvero
di  ogni  altra  persona  responsabile,  e che viene scoperta a bordo
della  nave  dopo  che  quest'ultima ha lasciato il porto, ovvero nel
carico  al  momento nello scarico nel porto di arrivo, denunciata dal
capitano alle autorita' competenti in quanto passeggero clandestino.
      Orario  di  arrivo. L'ora in cui la nave si ferma in porto, sia
all'ancora che attraccata alla banchina.
      Documento  di  trasporto. Il documento che fornisce la prova di
un contratto di trasporto fra una armatore e un committente, come una
lista  di passeggeri e delle merci, una polizza di carico marittima o
un documento di trasporto multi-modale.

B. Disposizioni generali.
    Conformemente  al  paragrafo 2 dell'articolo V della Convenzione,
le  disposizioni del presente allegato non impediranno alle autorita'
pubbliche  di  adottare  le  misure del caso, inclusa la richiesta di
ulteriori  informazioni,  che  possono essere ritenute necessarie nei
casi  di sospetta frode o per risolvere particolari situazioni in cui
vi  sia  un  grave  pericole per l'ordine pubblico, la sicurezza o la
salute  pubblica,  come  gli  atti  illeciti  contro la sicurezza del
traffico  marittimo  e  il  traffico  illecito  di  stupefacenti e di
sostanze  psicotrope,  o per prevenire l'introduzione o la diffusione
di  malattie o epidemie che mettono in pericolo la vita degli animali
o delle piante.
    1.1 Norma. Le autorita' pubbliche si limiteranno, in ogni caso, a
chiedere  che  vengano  fornite  le  informazioni  essenziali,  e  ne
ridurranno al minimo il numero.
    Ove  sia  fissata  in  questo  allegato  una  lista  specifica di
dettagli,  le autorita' pubbliche non chiederanno che vengano forniti
i particolari che non ritengono essenziali.
    1.1.1  Pratica  raccomandata.  Le  autorita' pubbliche dovrebbero
tenere   conto   delle   facilitazioni   che   potrebbero   risultare
dall'introduzione  del  trattamento  automatizzato  dei  dati e delle
tecniche di trasmissione, e dovrebbero considerarle in collaborazione
con gli armatori e tutte le altre parti interessate.
    Gli  attuali  criteri relativi alle informazioni e alle procedure
di  controllo  dovrebbero  essere  semplificati,  e  dovrebbe  essere
evidenziata  l'opportunita'  di  ottenere la compatibilita' con altri
sistemi informatici pertinenti.
    1.2   Pratica   raccomandata.   Nonostante   il  fatto  che,  per
particolari   motivi,  dei  documenti  possano  essere  prescritti  o
richiesti  separatamente  in questo allegato, le autorita' pubbliche,
tenendo  presenti  gli  interessi  di  coloro che devono presentare i
documenti,  nonche'  gli  scopi  per i quali gli stessi devono essere
usati,  dovrebbero,  invece  di  richiedere  due  o  piu'  documenti,
richiederne  uno  solo tutte le volte che cio' sia possibile e che ne
risulti un'apprezzabile semplificazione della procedura.
    1.3  Pratica  raccomandata.  Le misure e le procedure imposte dai
Governi  contraenti  a fini di sicurezza o di controllo dei narcotici
dovrebbero  essere  efficienti e, ove possibile, dovrebbero avvalersi
di  tecnologie avanzate, compresa l'elaborazione informatica dei dati
(ADP). Tali misure e procedure dovrebbero essere applicate in modo da
causare  il  minimo possibile di interferenze e prevenire ritardi non
necessari alle navi, alle persone o ai beni che si trovano a bordo.

C. Tecnologie elettroniche per l'elaborazione dei dati.
    1.4 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    1.5 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    1.6 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    1.7   Pratica   raccomandata.   (Omissis)   [Non   conforme  alla
legislazione italiana].
    1.8 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].

D. Traffici illeciti di droga.
    1.9  Pratica  raccomandata.  Le  Autorita'  pubbliche  dovrebbero
istituire  accordi  di cooperazione con gli armatori e le altre parti
interessate, al fine di migliorare la loro capacita' di combattere il
traffico  di  stupefacenti,  fornendo  mezzi  e  facilitazioni in tal
senso.  Tali  arrangiamenti potrebbero essere basati sui Memoranda di
Intesa  del  Consiglio  di  Cooperazione doganale (dal 1994 noto come
«World Custom Organisation») e sulle relative direttive.
    1.10  Norma.  Nel  caso  in  cui  alle  autorita' pubbliche, agli
armatori  e alle altre parti interessate, perche' parti degli accordi
di  cooperazione,  fosse fornito l'accesso a informazioni commerciali
riservate e ad altre informazioni, tali informazioni saranno trattate
in modo confidenziale.
    1.11  Prassi  raccomandata.  Le  autorita'  pubbliche  dovrebbero
avvalersi  di  analisi  dei  rischi  al  fine  di  migliorare la loro
capacita'  di  identificare  i  traffici  illeciti  di  stupefacenti,
facilitando in tal modo la legittima circolazione di persone e merci.

                             Capitolo 2

                 ARRIVO, SOSTA E PARTENZA DELLA NAVE

    Il  presente  capitolo  contiene  le  disposizioni  relative alle
formalita' che sono richieste agli armatori dalle autorita' pubbliche
all'arrivo,  durante  la  sosta  e  alla  partenza  della nave, e non
dovranno  essere intese come suscettibili di compromettere l'esigenza
di  presentare  all'esame  delle competenti autorita' i certificati o
gli   altri   documenti   a   bordo   della   nave  e  relativi  alla
immatricolazione   della   stessa,   alla   stazza,  alla  sicurezza,
all'equipaggiamento e altre materie pertinenti.

A. Generalita'.
    2.1  Norma. Le autorita' pubbliche non pretenderanno all'arrivo o
alla  partenza di navi alle quali si applica la presente Convenzione,
la  consegna  di  documenti  diversi  da  quelli  citati nel presente
Capitolo.
    I documenti in questione sono:
      dichiarazione generale;
      manifesto di carico;
      dichiarazione delle provviste di bordo;
      dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
      lista dell'equipaggio;
      lista dei passeggeri;
      il   documento  richiesto  in  base  alla  Convenzione  Postale
Universale per la corrispondenza;
      dichiarazione marittima di sanita'.
    Nota: Sono  stati predisposti i seguenti formulari FAL illustrati
in Appendice 1:
      dichiarazione generale - formulario FAL 1;
      dichiarazione di carico - formulario FAL 2;
      dichiarazione delle provviste di bordo - formulario FAL 3;
      dichiarazione degli effetti dell'equipaggio - formulario FAL 4;
      lista dell'equipaggio - formulario FAL 5;
      lista dei passeggeri - formulario FAL 6;
      manifesto delle merci pericolose - formulario FAL 7;
    2.1.1  Norma.  I. Governi contraenti non richiederanno formalita'
consolari,  oneri  o  spese  in  connessione  con  i documenti per la
spedizione delle navi.

B. Contenuto e scopo dei documenti.

    2.2  Norma.  La dichiarazione generale sara' il documento di base
che  fornira'  alle autorita' pubbliche all'arrivo e alla partenza le
informazioni relative alla nave.
    2.2.1  Pratica  raccomandata.  Lo  stesso modulo di dichiarazione
generale  dovrebbe  essere accettato sia all'arrivo che alla partenza
della nave.
    2.2.2  Pratica  raccomandata.  Nella  dichiarazione  generale, le
autorita'  pubbliche  non  dovrebbero  richiedere  altre informazioni
oltre le seguenti:
      nome e descrizione della nave;
      nazionalita' della nave;
      informazioni relative all'immatricolazione;
      informazioni relative alla stazza;
      nome del capitano;
      nome e indirizzo del raccomandatario (ship's agent);
      breve descrizione del carico;
      numero dei membri dell'equipaggio;
      numero dei passeggeri;
      brevi ragguagli sul viaggio;
      data e ora dell'arrivo o data di partenza;
      porto di arrivo o di partenza;
      posizione della nave in porto;
    2.2.3 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.3  Norma.  Il  Manifesto  di carico sara' il documento base che
all'arrivo  e  alla  partenza  fornira'  alle  autorita' pubbliche le
informazioni  relative  al  carico.  Tuttavia si potra' richiedere di
fornire separatamente ulteriori particolari per ogni carico di natura
pericolosa.
    2.3.1   Pratica   raccomandata.   (Omissis)  [Non  conforme  alla
legislazione italiana].
    2.3.2  Norma.  Per  il  carico  che  resta  a  bordo le autorita'
pubbliche  dovrebbero  limitarsi  a  chiedere  solo  brevi dettagli e
minime informazioni essenziali.
    2.3.3  Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno un manifesto di
carico  datato e firmato dal capitano, dal raccomandatario o da altra
persona debitamente autorizzata dal capitano stesso, o autenticato in
modo accettabile per l'autorita' pubblica interessata.
    2.3.4 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.3.4.1   Pratica  raccomandata.  (Omissis)  [Non  conforme  alla
legislazione italiana].
    2.3.5 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.4  Norma.  La  dichiarazione  delle provviste di bordo sara' il
documento  di base che fornira' alle autorita' pubbliche all'arrivo e
alla  partenza  della nave le informazioni relative alle provviste di
bordo.
    2.4.1    Norma.   Le   autorita'   pubbliche   accetteranno   una
dichiarazione delle provviste di bordo, datata e firmata dal capitano
o  da  un  altro  ufficiale  della  nave, debitamente autorizzato dal
capitano, che conosca personalmente cio' che riguarda le provviste di
bordo, ovvero che sia autenticata in modo accettabile per l'autorita'
pubblica interessata.
    2.5    Norma.    La   dichiarazione   degli   effetti   personali
dell'equipaggio  sara' il documento base che fornira' le informazioni
richieste   dalle  Autorita'  pubbliche  relativamente  agli  effetti
personali  dell'equipaggio.  Tale documento non verra' richiesto alla
partenza.
    2.5.1 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.5.2  Pratica  raccomandata.  Le  autorita' pubbliche dovrebbero
richiedere  delle  informazioni  soltanto  per  gli effetti personali
dell'equipaggio  che  non sono esonerati da diritti e dazi doganali o
che sono soggetti a divieti o limitazioni.
    2.6 Norma. L'elenco dei membri dell'equipaggio sara' il documento
base  che  fornira' alle autorita' pubbliche le informazioni relative
al  numero  ed  alla composizione dell'equipaggio, sia all'arrivo che
alla partenza della nave.
    2.6.1 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.6.2 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.6.3 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.6.4   Pratica   raccomandata.   (Omissis)  [Non  conforme  alla
legislazione italiana].
    2.7  Norma.  La  lista dei passeggeri sara' il documento base che
fornira'  alle autorita' pubbliche le informazioni sui passeggeri sia
all'arrivo che alla partenza della nave.
    2.7.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche non dovrebbero
richiedere  la lista dei passeggeri nel caso di brevi rotte marittime
o di servizi misti nave-ferrovia tra Paesi vicini.
    2.7.2 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche non dovrebbero
esigere  le carte di imbarco e di sbarco nel caso di passeggeri i cui
nomi  figurino  in tali liste. Tuttavia, nel caso in cui le autorita'
pubbliche  debbano  far  fronte  a speciali situazioni costituenti un
grave  pericolo  per  la salute pubblica, puo' venire richiesto a una
persona  che  compie  un  viaggio  internazionale  di  comunicare per
iscritto il proprio indirizzo nel Paese di destinazione.
    2.7.3   Pratica  raccomandata.  Nella  lista  dei  passeggeri  le
autorita'  pubbliche  non  dovrebbero  richiedere  altre informazioni
oltre alle seguenti:
      nome e nazionalita' della nave;
      cognome;
      nome o nomi;
      nazionalita';
      data di nascita;
      luogo di nascita;
      porto di imbarco;
      porto di sbarco;
      porto e data di arrivo della nave.
    2.7.4   Pratica   raccomandata.   (Omissis)  [Non  conforme  alla
legislazione italiana].
    2.7.5 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.8  Norma.  Il  manifesto  delle merci pericolose costituira' il
documento  di  base per le autorita' nella determinazione delle merci
pericolose.
    2.8.1  Norma.  Nel  manifesto delle merci pericolose le autorita'
pubbliche non richiederanno ulteriori informazioni oltre le seguenti:
      nome della nave;
      numero I.M.O.;
      nazionalita' della nave;
      nome del capitano;
      riferimento di viaggio;
      porto di carico;
      porto di scarico;
      agente marittimo;
      numero di prenotazione/riferimento;
      marchi e numeri;
      numero di identificazione del(i) contenuto(i);
      numero di immatricolazione del(i) veicolo(i);
      numero e tipo di colli;
      designazione ufficiale del trasporto;
      classe;
      numero ONU;
      gruppo di imballaggio;
      rischi(o) sussidiari(o);
      inquinante marino;
      massa (Kg) - lordo/netto;
      bollino di sicurezza;
      luogo di stivaggio a bordo.
    2.9  Norma. Le autorita' pubbliche non richiederanno all'arrivo o
alla  partenza  di  una  nave  dichiarazioni  scritte  relative  alla
corrispondenza   che   siano   diverse  da  quelle  prescritte  dalla
Convenzione Postale Universale.
    2.10  Norma.  La  dichiarazione  di  sanita'  marittima  sara' il
documento  di  base  che  fornira'  alle autorita' sanitarie portuali
informazioni sulle condizioni sanitarie a bordo della nave durante il
viaggio e all'arrivo in un porto.

C. Documenti richiesti all'arrivo.
    2.11  Norma.  All'arrivo  di  una  nave  in  porto,  le autorita'
pubbliche non richiederanno altri documenti oltre ai seguenti:
      5 copie della dichiarazione generale;
      4 copie del manifesto di carico;
      4 copie della dichiarazione delle provviste di bordo;
      2   copie   della   dichiarazione   degli   effetti   personali
dell'equipaggio;
      4 copie della lista dell'equipaggio;
      4 copie della lista dei passeggeri;
      1 copia del manifesto delle merci pericolose;
      1 copia della dichiarazione di sanita' marittima.

D. Documenti richiesti alla partenza.
    2.12  Norma.  Alla partenza di una nave da un porto, le autorita'
pubbliche non dovranno richiedere altri documenti oltre ai seguenti:
      5 copie della dichiarazione generale;
      4 copie del manifesto di carico;
      3 copie della dichiarazione delle provviste di bordo;
      2 copie della lista dell'equipaggio;
      2 copie della lista passeggeri;
      1 copia del manifesto delle merci pericolose;
    2.12. Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.12.2  Pratica  raccomandata. Per le provviste di bordo che sono
state oggetto di una dichiarazione all'arrivo della nave non dovrebbe
essere  richiesta  una  nuova dichiarazione alla partenza, come anche
per  le  merci  che sono state spedite nel porto, se coperte da altro
documento doganale presentato in tale porto.
    2.12.3 Norma. Ove le autorita' pubbliche richiedano alla partenza
della  nave  delle informazioni relative all'equipaggio potra' essere
accettata  una  copia  della  lista  dell'equipaggio  che  era  stata
presentata  all'arrivo,  purche' detta copia sia nuovamente firmata e
munita  della  indicazione di ogni cambiamento apportato nel numero o
nella  composizione  dell'equipaggio  o dell'indicazione che non sono
avvenuti cambiamenti.
    2.13 (Numeri del gruppo 2.13 riservati per un uso futuro).

E. Scali successivi in due o piu' porti nello stesso Stato.
    2.14 Pratica raccomandata. Tenendo conto delle procedure che sono
effettuate  all'arrivo  di  una  nave  nel  primo  porto di scalo sul
territorio  di uno Stato, le formalita' e i documenti richiesti dalle
autorita'  pubbliche di ogni scalo successivo in detto Paese, ove non
vi  sia  uno  scalo  intermedio  in  un  porto  di  un Paese diverso,
dovrebbero essere ridotti al minimo.

F. Completamento dei documenti.

    2.15 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero, per
quanto   possibile,  accettare  i  documenti  previsti  dal  presente
allegato,   ad   eccezione   di  quelli  previsti  dalla  norma  3.7,
indipendentemente  dalla  lingua in cui sono fornite le informazioni,
restando  inteso  che,  ove  lo  ritengano  necessario,  le autorita'
pubbliche  possono  richiedere  una traduzione scritta o orale in una
delle lingue ufficiali del proprio Paese o dell'Organizzazione.
    2.16 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    2.16.1   Norma.   (Omissis)   [Non   conforme  alla  legislazione
italiana].
    2.17 Norma. Le autorita' pubbliche del porto di arrivo, scarico o
transito  di  un  Paese non richiederanno che ogni documento relativo
alla  nave,  al  suo  carico,  alle  sue  provviste,  ai passeggeri o
all'equipaggio,   di  cui  al  presente  capitolo,  sia  legalizzato,
controllato  e  autenticato,  da  un  loro rappresentante all'estero,
ovvero che debba essergli sottoposto in precedenza. Tale disposizione
non  escludera'  la necessita' della presentazione di un passaporto o
di  altro  documento  di  identita' da parte di un passeggero o di un
membro dell'equipaggio per il visto o per scopi analoghi.

G. Errori nella documentazione e relative penali.
    2.18  Norma.  Le autorita' pubbliche consentiranno, senza causare
ritardi  alla  nave,  la  correzione  degli  errori  in  un documento
previsto  nel  presente allegato dovuti a inavvertenza, di natura non
grave,  non  dovuti  a  una  negligenza  ricorrente  e  non  commessi
nell'intento  di  violare  leggi e regolamenti, a condizione che tali
errori  siano  individuati  prima  che  il  documento sia interamente
controllato   e  che  le  correzioni  possano  essere  sollecitamente
effettuate.
    2.19 Norma. Se gli errori sono rilevati in documenti previsti dal
presente  allegato  firmati  da,  o  per  conto, di un armatore o del
capitano,  o  diversamente  autenticati, nessuna penale sara' imposta
fintanto  che  non  sia  stata  fornita l'opportunita' alle autorita'
pubbliche  di  constatare che gli errori erano dovuti a inavvertenza,
di  natura  non  grave,  non dovuti a una negligenza ricorrente e non
commessi nell'intento di violare leggi e regolamenti.

H. Particolari  agevolazioni per le navi che fanno scalo nei porti al
fine  di sbarcare membri dell'equipaggio o passeggeri feriti, nonche'
altre persone per trattamenti medici di emergenza.

    2.20  Norma. Le autorita' pubbliche richiederanno la cooperazione
degli armatori per assicurare che, quando le navi intendono far scalo
nei  porti  per  il  solo  scopo di sbarcare membri dell'equipaggio o
passeggeri  feriti,  nonche'  altre persone per trattamenti medici di
emergenza,  il capitano avvisi quanto prima le autorita' pubbliche di
questa intenzione, con dettagli completi, per quanto possibile, circa
la malattia o il ferimento e l'identita' e lo status delle persone.
    2.21  Norma.  Le autorita' pubbliche, ove possibile via radio, ma
in  ogni  caso tramite i canali piu' rapidi disponibili, informeranno
il  capitano, prima dell'arrivo della nave, sulla documentazione e le
procedure  richieste  per  sbarcare  rapidamente  le persone malate o
infortunate e per la partenza immediata della nave.
    2.22 Norma. Per quanto riguarda le navi che fanno scalo nei porti
per  questo  scopo,  e  che  intendono  ripartire  immediatamente, le
autorita'  pubbliche  daranno  loro  priorita'  per  l'attracco  alla
banchina,  se  lo stato della persona malata o le condizioni del mare
non  consentono lo sbarco in sicurezza nelle zone di avvicinamento al
porto.
    2.23 Norma. Per quanto riguarda le navi che fanno scalo nei porti
per   questo  fine  e  che  intendono  ripartire  immediatamente,  le
autorita' pubbliche di regola non esigono i documenti menzionati alla
Norma 2.1 ad eccezione della dichiarazione marittima di sanita' e, se
indispensabile, della dichiarazione generale.
    2.24  Norma.  Se  le autorita' pubbliche esigono la dichiarazione
generale,  essa  non  conterra'  altre  informazioni  oltre  a quelle
menzionante  nella  pratica  raccomandata  2.2.2 e, ove possibile, ne
conterra' meno.
    2.25  Norma.  Se  le  autorita'  pubbliche  applicano  misure  di
controllo  in  relazione  all'arrivo di una nave prima che le persone
malate  o  infortunate  siano  state condotte a terra, il trattamento
medico  di emergenza e le misure per la tutela della salute pubbliche
avranno la precedenza rispetto a tali misure di controllo.
    2.26  Norma.  Se  sono  necessarie  garanzie o impegni per quanto
riguarda  i  costi  del  trattamento  o  l'eventuale allontanamento o
rimpatrio  delle  persone  in  questione,  il  trattamento  medico di
emergenza  non  dovrebbe  essere  ritardato  mentre  sono in corso le
procedure per l'ottenimento di tali garanzie o impegni.
    2.27 Norma. Il trattamento medico di emergenza e le misure per la
tutela  della  salute pubblica avranno precedenza su qualsiasi misura
di controllo cui le autorita' pubbliche possano sottoporre le persone
malate o infortunate condotte a terra.

                             Capitolo 3

                   ARRIVO E PARTENZA DELLE PERSONE

    Il  presente  capitolo  contiene  le  disposizioni  relative alle
formalita'  richieste  dalle  autorita' pubbliche all'equipaggio e ai
passeggeri all'arrivo o alla partenza di una nave.

A. Condizioni e formalita' di arrivo e di partenza.
    3.1  Norma.  Un  passaporto  in corso di validita' costituira' il
documento   di   base   che  fornira'  alle  autorita'  pubbliche  le
informazioni relative a ogni passeggero all'arrivo e alla partenza di
una nave.
    3.1.1  Pratica raccomandata. I Governi contraenti dovrebbero, per
quanto   possibile,   convenire,   mediante   accordi   bilaterali  o
multilaterali, di accettare documenti di identita' ufficiali in luogo
dei passaporti.
    3.2  Pratica  raccomandata.  Le  autorita'  pubbliche  dovrebbero
adottare  dei  provvedimenti  in  virtu'  dei  quali i passaporti dei
passeggeri  o  documenti  ufficiali  di  identificazione accettati in
luogo di questi siano controllati dalle autorita' di immigrazione una
sola  volta  sia  all'arrivo che alla partenza. Inoltre, all'arrivo e
alla  partenza,  potra'  venire  richiesta  la presentazione di detti
passaporti  o  documenti  ufficiali  di  identificazione  ai  fini di
controllo o di identificazione, nell'ambito delle formalita' doganali
o altro.
    3.3 Norma. Dopo la presentazione individuale dei passaporti o dei
documenti  ufficiali di identificazione accettati in luogo dei primi,
le  autorita'  pubbliche  dovrebbero  restituire  immediatamente tali
documenti  dopo  averli  esaminati,  anziche'  trattenerli  a fini di
controllo   supplementare,   se   non  vi  sia  un  qualche  ostacolo
all'ammissione di un passeggero nel territorio.
    3.3.1  Norma.  Ciascun  Governo  contraente  assicurera'  che  le
autorita'  pubbliche  confischino i documenti di viaggio fraudolenti,
falsificati o contraffatti di persone non ammissibili. Tali documenti
saranno  eliminati  dalla  circolazione  e  rinviati  alle  autorita'
competenti, ove possibile. In luogo di un documento confiscato, sara'
rilasciata  dallo  Stato  eliminante  una lettera di accompagnamento,
alla  quale  sara'  allegata  una  fotocopia dei documenti di viaggio
contraffatti,  se disponibile, come pure ogni informazione rilevante.
La  lettera  di  accompagnamento e il suo allegato saranno consegnati
all'operatore  responsabile  dell'allontanamento  della  persona  non
ammissibile.  Esso servira' a fornire informazioni alle autorita' sul
luogo di transito e/o sul punto originale d'imbarco.
    Nota:  La  precedente  norma  non sara' interpretata nel senso di
escludere il diritto delle autorita' pubbliche dei Governi contraenti
per  determinare se - a seconda dei casi individuali - il possesso di
documenti  fraudolenti  sia  (o  meno)  di  per se', un motivo per il
diniego  dell'ammissione  e l'immediato allontanamento dal territorio
dello   Stato   interessato.   Nulla   nella   presente  norma  sara'
interpretato  in  senso contrario alle disposizioni della Convenzione
delle  Nazioni  Unite sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e
al  Protocollo  delle  Nazioni  Unite  sullo status dei rifugiati del
31 gennaio  1967,  concernenti i divieti di espulsione o di rimpatrio
di un rifugiato.
    3.3.2  Norma.  I Governi contraenti accetteranno, per esaminarla,
ogni  persona rimandata indietro dal suo punto di sbarco, dopo essere
stata  ritenuta non ammissibile, se tale persona si era imbarcata nel
loro  territorio. I Governi contraenti non rinvieranno questa persona
nel Paese dove e' stata previamente considerata non ammissibile.
    Nota  1:  La  presente  disposizione  non  intende  impedire alle
autorita'  pubbliche  di  esaminare  ulteriormente  una  persona  non
ammissibile  al  fine  di  determinare  la sua eventuale accettazione
nello   Stato,   o   di  prendere  provvedimenti  in  vista  del  suo
trasferimento,  allontanamento  o  deportazione  nello  Stato  di cui
questa persona e' cittadina o dove ella potrebbe essere accettata. Se
una  persona  che  si  e'  rivelata  non  ammissibile  ha  smarrito o
distrutto  il  proprio  documento di viaggio, ogni Governo contraente
accettera',  in  luogo  di  quest'ultimo, un documento che attesti le
circostanze  dell'imbarco  e  dell'arrivo, rilasciato dalle autorita'
pubbliche del Governo contraente dove la persona e' stata considerata
non ammissibile.
    Nota  2:  Nulla  nella  presente  norma  o  nota  1 dovra' essere
interpretato  in  senso contrario alle disposizioni della Convenzione
delle  Nazioni  Unite sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e
al  Protocollo  delle  Nazioni  Unite  sullo status dei rifugiati del
31 gennaio  1967,  concernenti i divieti di espulsione o di rimpatrio
di un rifugiato.
    3.3.3  Norma.  Prima  che  i  passeggeri  e  l'equipaggio vengano
accettati  per  essere  esaminati  riguardo  alla loro ammissibilita'
nello  Stato,  la  responsabilita'  della  loro  custodia  e del loro
trattamento rimane affidata all'armatore.
    3.3.4  Pratica raccomandata. Dopo l'accettazione dei passeggeri e
dell'equipaggio  in  vista  di  sottoporli  a  esame,  condizionale o
incondizionato,  e  se le persone interessate sono sotto il controllo
fisico  delle  autorita'  pubbliche,  queste ultime dovrebbero essere
responsabili  della  loro  custodia  e cura fino al momento in cui si
ammette  il  loro  ingresso  o  fino  a quando esse sono ritenute non
ammissibili.
    3.3.5  Norma.  L'obbligo  di un armatore di trasportare qualsiasi
persona  al  di  fuori  del  territorio  di  uno Stato avra' fine nel
momento in cui tale persona e' stata definitivamente ammessa in detto
Stato.
    3.3.6 Norma. Se una persona si rivela inammissibile, le autorita'
pubbliche,  senza  indebiti  ritardi,  informeranno  l'armatore  e lo
consulteranno  riguardo  ai provvedimenti presi per l'allontanamento.
L'armatore  e'  responsabile  dei  costi  dell'allontanamento  di una
persona  non  ammissibile  e,  qualora  questa  persona  sia di nuovo
trasferita    alla   custodia   dell'armatore,   quest'ultimo   sara'
responsabile dell'attuazione del suo rapido allontanamento:
      nel Paese d'imbarco; oppure,
      in qualsiasi altro luogo in cui la persona e' ammissibile.
    3.3.7  Norma.  I  Governi contraenti e gli armatori coopereranno,
ove  possibile,  per  determinare  la  validita' e l'autenticita' dei
passaporti e dei visti.
    3.4  Pratica  raccomandata. Le autorita' pubbliche non dovrebbero
richiedere  ai  passeggeri  ai momento dell'imbarco o dello sbarco, o
agli  armatori  per  loro conto, informazioni scritte supplementari o
ripetitive  di quelle gia' contenute nei loro passaporti, o documenti
ufficiali di identita', salvo se necessario per integrare i documenti
previsti nel presente allegato.
    3.5  Pratica  raccomandata. Le autorita' pubbliche che richiedono
ai  passeggeri, allo sbarco e all'imbarco, informazioni supplementari
per  iscritto diverse da quelle necessarie per completare i documenti
previsti al presente allegato, dovrebbero limitare le proprie domande
ai  fini  di  una  migliore  identificazione dei passeggeri alle voci
figuranti  alla  pratica  raccomandata  3.6  (carta  di  imbarco o di
sbarco).  Le  predette  autorita'  dovrebbero  accettare una carta di
imbarco  o  di  sbarco compilata dal passeggero, senza pretendere che
quest'ultima  sia completata o controllata dall'armatore. Detta carta
compilata  in  corsivo,  in  calligrafia  leggibile,  dovrebbe essere
accettata,  tranne  il  caso  in  cui nel formulario sia richiesto di
scrivere  in stampatello. Dovrebbe essere richiesta a ogni passeggero
una  sola copia della carta di imbarco e sbarco, che puo' comprendere
piu' copie a carta carbone.
    3.6  Pratica  raccomandata. Le autorita' pubbliche non dovrebbero
richiedere  per le carte di imbarco o sbarco altre informazioni oltre
alle seguenti:
      cognome;
      nome o nomi;
      nazionalita';
      numero  del  passaporto  o  di  altro  documento  ufficiale  di
identificazione;
      data di nascita;
      professione;
      porto di imbarco e di sbarco;
      sesso;
      indirizzo nel Paese di destinazione;
      firma.
    3.7  Norma. Ove sia richiesto alle persone che si trovano a bordo
di  una  nave  di  provare che esse sono immunizzate contro la febbre
gialla,   le   autorita'   pubbliche   accetteranno   il  certificato
internazionale  di  vaccinazione  o  di  rivaccinazione  nelle  forme
previste dai regolamenti sanitari internazionali.
    3.8  Pratica  raccomandata. La visita medica delle persone che si
trovano  a  bordo  di  una  nave  o che ne sbarcano dovrebbe di norma
essere  limitata  alle persone provenienti da una regione nella quale
sia in corso un'epidemia di una delle malattie per cui e' prevista la
quarantena  per  il  periodo  di  incubazione  di tale malattia, come
previsto dai regolamenti sanitari internazionali.
    3.9  Pratica  raccomandata.  Le  autorita'  pubbliche  dovrebbero
normalmente  effettuare  il  controllo doganale dei bagagli a seguito
dei  passeggeri  a  campione  o  in  modo selettivo. Le dichiarazioni
scritte  riguardo  al  bagaglio  a  seguito dei passeggeri dovrebbero
essere evitate per quanto possibile.
    3.9.1   Pratica   raccomandata.   (Omissis)  [Non  conforme  alla
legislazione italiana].
    3.9.2  Pratica raccomandata. Allorche' il controllo dei bagagli a
seguito  dei  passeggeri  in  partenza non possa essere completamente
evitato,  detto  controllo  dovrebbe,  di  norma,  limitarsi a essere
selettivo o per campione.
    3.10 Norma. Il libretto di navigazione in corso di validita' o il
passaporto   costituiranno   il  documento  base  che  fornira'  alle
autorita'  pubbliche,  all'arrivo  o  alla  partenza  della  nave, le
informazioni relative a ciascun membro dell'equipaggio.
    3.10.1  Norma. Per quanto riguarda il libretto di navigazione, le
autorita'  pubbliche  non  dovrebbero  richiedere  altre informazioni
oltre alle seguenti:
      cognome;
      nome;
      data e luogo di nascita;
      nazionalita';
      connotati fisici;
      fotografia (autenticata);
      firma;
      data di scadenza (ove vi sia);
      autorita' pubblica che ha rilasciato il documento.
    3.10.2  Norma.  Quando  un  marinaio  deve  recarsi in un Paese o
allontanarsene  in  qualita'  di passeggero con un qualsiasi mezzo di
trasporto:
      a) per  raggiungere  la  propria  nave  o per trasferirsi su di
un'altra;
      b) per transitare, al fine di raggiungere la propria nave in un
altro  Paese,  o  tornare  nel  proprio Paese, o per ogni altro scopo
approvato  dalle  autorita'  del  Paese  in  questione,  le autorita'
accetteranno  il  libretto  di  navigazione in corso di validita', in
luogo   del  passaporto,  allorche'  detto  documento  garantisca  la
riammissione  del  portatore nel Paese che ha rilasciato il documento
in questione.
    3.10.3   Pratica   raccomandata.   Le   autorita'  pubbliche  non
dovrebbero  normalmente  richiedere  per  i membri dell'equipaggio la
presentazione  di documenti individuali di identificazione, ne' altre
informazioni   supplementari  a  quelle  contenute  nel  libretto  di
navigazione,  all'infuori  di  quelle  che sono contenute nella lista
dell'equipaggio.
B. Provvedimenti  intesi a facilitare lo svolgimento delle formalita'
relative  al  carico,  ai  passeggeri,  all'equipaggio e al bagaglio.
    3.11  Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero con
il  concorso degli armatori e delle amministrazioni portuali adottare
tutti  i  provvedimenti necessari per accelerare lo svolgimento delle
formalita'  sia  per  quanto  riguarda  i  passeggeri  che per quanto
concerne  l'equipaggio e il bagaglio, nonche' provvedere a tale scopo
il  personale  necessario  e  le  attrezzature  sufficienti,  curando
particolarmente  i  dispositivi  di  carico,  scarico  e  inoltro dei
bagagli    (compresa   l'utilizzazione   di   sistemi   meccanizzati)
specialmente  nei  punti  in  cui i passeggeri rischiano di attendere
piu'  a  lungo.  Dovrebbero inoltre essere adottati provvedimenti per
approntare,  ove occorra, un passaggio coperto tra la nave e il luogo
di  controllo  dei passeggeri e dell'equipaggio. Tali provvedimenti e
installazioni  dovrebbero  essere flessibili e avere una capacita' di
espansione  in  modo  da  fare  fronte a misure di maggiore sicurezza
durante le situazioni di pericolo.
    3.11.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero:
      a) con  il  concorso  degli  armatori  e  delle amministrazioni
portuali, adottare provvedimenti opportuni quali:
        i) metodo  di  inoltro individuale e continuo di passeggeri e
bagagli;
        ii)  un  sistema che permetta ai passeggeri di identificare e
ritirare  rapidamente  i  loro  bagagli controllati non appena questi
vengano posti nella zona ove possono venir reclamati;
        iii)  assicurare che siano disponibili agevolazioni e servizi
per venire incontro ai bisogni dei passeggeri anziani e invalidi.
      b)  assicurare che le amministrazioni portuali prendano tutti i
provvedimenti necessari:
        iii) perche'   sia   facilitato,  ai  passeggeri  e  al  loro
bagaglio, un rapido accesso ai mezzi di trasporto locali;
        ii)  se  gli equipaggi devono sostenere controlli per ragioni
ufficiali,  i  locali  nei  quali  su  devono eseguire tali controlli
dovrebbero  essere  facilmente accessibili e il piu' vicino possibile
gli uni agli altri, nella misura del possibile.
    3.11.2  Pratica  raccomandata.  Le autorita' pubbliche dovrebbero
prendere  in considerazione, come mezzo per facilitare lo svolgimento
delle formalita', l'introduzione di un sistema a doppio canale per il
controllo   dei   passeggeri  e  del  loro  bagaglio,  nonche'  degli
autoveicoli privati.
    3.12 Norma. Le autorita' pubbliche richiederanno agli armatori di
accertarsi  che  il personale della nave prenda tutti i provvedimenti
necessari   per  favorire  un  rapido  svolgimento  delle  formalita'
all'arrivo  per  i  passeggeri e per l'equipaggio. Tali provvedimenti
potranno consistere:
      a)  nell'invio  alle  autorita'  pubbliche  di un messaggio che
segnali   in   anticipo  l'ora  prevista  per  l'arrivo,  nonche'  le
informazioni  per ogni cambiamento dell'orario, compreso l'itinerario
del viaggio, ove tale informazione sia suscettibile di influenzare le
formalita' di controllo;
      b) nel tenere pronti i documenti di bordo per un rapido esame;
      c)  nel preparare scale e altri mezzi di imbarco e sbarco prima
che la nave attracchi al molo o getti l'ancora;
      d)  nel predisporre una rapida e ordinata adunata delle persone
a  bordo  per il controllo dei documenti, lasciano liberi, a turno, i
membri   dell'equipaggio  dai  loro  compiti  essenziali  nella  sala
macchine e altrove.
    3.13  Pratica  raccomandata.  Il  cognome  o i cognomi dovrebbero
figurare   per   primi  sui  documenti  concernenti  i  passeggeri  e
l'equipaggio;  quando  vengono  usati  tanto il cognome del padre che
quello della madre, il cognome del padre dovrebbe figurare per primo.
Quando,  per  le donne sposate, si fa uso del cognome del marito e di
quello  della  moglie,  il  cognome  del marito dovrebbe figurare per
primo.
    3.14 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    3.15 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    3.15.1  Pratica  raccomandata.  Le autorita' pubbliche dovrebbero
invitare gli armatori a prendere tutte le misure necessarie affinche'
i  passeggeri  siano  in  possesso di tutti i documenti richiesti dai
Governi contraenti ai fini del controllo.
    3.15.2  Norma.  Quando una persona e' considerata non ammissibile
ed  e'  allontanata  dal  territorio  dello  Stato,  l'armatore avra'
tuttavia facolta' di ottenere da tale persona i costi derivanti dalla
sua non ammissibilita'.
    3.15.3  Pratica  raccomandata.  Per  le  indicazioni nei terminal
marittimi  e  a bordo delle navi, al fine di agevolare e rendere piu'
rapido  il  traffico marittimo internazionale, le autorita' pubbliche
dovrebbero  adottare, o - se la questione non e' di loro competenza -
raccomandare  alle  parti  responsabili  nei  loro Paesi, i segnali e
simboli   standardizzati   internazionali,   sviluppati  o  accettati
dall'organizzazione    in    cooperazione   con   le   organizzazioni
internazionali appropriate e che sono comuni, per quanto possibile, a
tutti i modi di trasporto.
C.  Particolari agevolazioni per il trasporto marittimo di passeggeri
anziani  e invalidi.     3.16 Pratica raccomandata. Dovrebbero essere
presi   provvedimenti   per   garantire   che   tutte  le  necessarie
informazioni   sul   trasporto   e  la  sicurezza  siano  prontamente
disponibili per i passeggeri che hanno problemi di vista e di udito.
    3.17  Pratica  raccomandata.  Per i passeggeri anziani e invalidi
condotti  al  terminal,  e  da  qui  accompagnati, i punti d'incontro
dovrebbero  essere  ubicati  il  piu'  vicino possibile agli ingressi
principali.  Essi  dovrebbero  essere  chiaramente contrassegnati con
segni appropriati. I percorsi di accesso dovrebbero essere sgombri da
ostacoli.
    3.18  Pratica  raccomandata. Quando l'accesso ai servizi pubblici
e'  limitato,  ogni  sforzo  dovrebbe essere fatto in modo da fornire
servizi  di  trasporto  pubblico  a prezzi ragionevoli e accessibili,
adattando  i  servizi  attuali e programmati o fornendo arrangiamenti
speciali per i passeggeri che hanno problemi di deambulazione.
    3.19 Pratica raccomandata. Nel terminal e sulle navi occorrerebbe
collocare installazioni adeguate, come appropriato, per consentire ai
passeggeri anziani e invalidi un imbarco e uno sbarco sicuro.
D.  Agevolazioni  per  le  navi  che  intraprendono  crociere e per i
passeggeri  in  crociera.      3.20  Norma.  Le  autorita'  pubbliche
autorizzeranno  l'utilizzo della radio per le comunicazioni destinate
a una nave da crociera quando, sulla base delle informazioni ricevute
dalla  stessa  nave  prima  del suo arrivo, l'autorita' sanitaria del
porto  di  arrivo  previsto  ritiene che l'arrivo di quest'ultima non
dara'  luogo  all'introduzione  o  alla diffusione di una malattia da
quarantena.
    3.21 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    3.22  Norma.  Per  le  navi  da  crociera, la dichiarazione delle
provviste  di  bordo  della  nave  e  la  dichiarazione degli effetti
personali  dell'equipaggio  saranno richieste solo nel primo porto di
arrivo in un Paese.
    3.23  Norma.  I  passaporti  o  gli  altri documenti ufficiali di
identita'  rimarranno  costantemente in possesso dei passeggeri della
crociera.
    3.24  Pratica  raccomandata. Se una nave da crociera si ferma nel
porto per meno di settantadue ore, non dovrebbe essere necessario per
i  passeggeri  avere  i  visti,  tranne  che  in speciali circostanze
stabilite dalle autorita' pubbliche interessate.
    Nota:  L'intento  di  questa pratica raccomandata e' che ciascuno
Stato  contraente  possa rilasciare a tali passeggeri, o accettare da
essi al momento del loro arrivo, un qualche modulo indicante che essi
hanno il permesso di entrare nel territorio.
    3.25 Norma. I passeggeri della crociera non saranno indebitamente
ritardati  dalle  misure  di  controllo  esercitate  dalle  autorita'
pubbliche.
    3.26  Norma. In generale, tranne che per gli scopi di sicurezza e
al  fine  di determinare l'identita' e l'ammissibilita', i passeggeri
della crociera non saranno soggetti a esame personale dalle autorita'
pubbliche responsabili del controllo dell'immigrazione.
    3.27 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    3.28  Pratica raccomandata. Per facilitare il loro rapido sbarco,
il  controllo  interno  dei passeggeri su una nave da crociera sara',
ove  possibile,  effettuato  a  bordo  prima  dell'arrivo al posto di
sbarco.
    3.29  Pratica raccomandata. I passeggeri in crociera che sbarcano
in  un  porto  e  raggiungono  la stessa nave in un altro porto nello
stesso  Paese dovrebbero beneficiare delle stesse agevolazioni di cui
beneficiano  i  passeggeri  che  sbarcano  e  ritornano sulla nave da
crociera nello stesso porto.
    3.30  Pratica raccomandata. La dichiarazione marittima di sanita'
dovrebbe   essere  il  solo  controllo  sanitario  necessario  per  i
passeggeri in crociera.
    3.31  Norma.  I negozi «duty-free» saranno permessi a bordo della
nave  per  i  passeggeri in crociera durante la permanenza della nave
nel porto.
    3.32  Norma.  Di  regola  non sara' richiesto ai passeggeri della
crociera  di  fornire  una  dichiarazione  scritta per i loro effetti
personali.  Tuttavia, nel caso di articoli che implicano un ammontare
considerevole  di  dazi  doganali  e  di altre tasse e oneri potrebbe
essere richiesta una dichiarazione scritta nonche' una garanzia.
    3.33  Pratica  raccomandata.  I  passeggeri  della  crociera  non
dovrebbero essere assoggettati a alcun controllo valutario.
    3.34 Norma. Le carte d'imbarco e di sbarco non saranno necessarie
per i passeggeri in crociera.
    3.35  Pratica raccomandata. Tranne quando il controllo passeggeri
si  basa  solo sulla lista dei passeggeri, le autorita' pubbliche non
dovrebbero  insistere  sul  completamento  dei seguenti dati iscritti
nella lista dei passeggeri:
      nazionalita' (colonna 6);
      data e luogo di nascita (colonna 7);
      porto di imbarco (colonna 8);
      porto di sbarco (colonna 9).
E.  Misure  speciali  di  facilitazione per i passeggeri in transito.
    3.36 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    3.37  Pratica  raccomandata.  Ai  passeggeri in transito dovrebbe
essere  permesso di tenere con se' il passaporto o altro documento di
identita'.
    3.38 Pratica raccomandata. Ai passeggeri in transito non dovrebbe
essere richiesto di completare una carta di sbarco/imbarco.
    3.39  Pratica  raccomandata.  Al  passeggero  in  transito il cui
viaggio  continua  sulla stessa nave e dallo stesso porto dovrebbe di
regola  essere  concesso,  se  lo desidera, un permesso temporaneo di
recarsi a terra durante la permanenza della nave nel porto.
    3.40 Pratica raccomandata. Al passeggero in transito che continua
il  suo  viaggio  dallo  stesso porto sulla stessa nave, non dovrebbe
essere  richiesto  di  avere  un  visto,  tranne  che  in particolari
circostanze determinate dalle autorita' pubbliche interessate.
    3.41  Pratica  raccomandata.  A  un passeggero in transito il cui
viaggio  continua  sulla  stessa nave dallo stesso porto non dovrebbe
normalmente essere richiesta una dichiarazione doganale scritta.
    3.42  Pratica  raccomandata. Il passeggero in transito che scende
dalla  nave  in  un  porto e si imbarca sulla stessa nave in un altro
porto  nello  stesso  Paese  dovrebbe  poter beneficiare delle stesse
agevolazioni  del  passeggero  che arriva e riparte sulla stessa nave
nello stesso porto.
F.  Agevolazioni  per  le  navi  impegnate  in  servizi  scientifici.
    3.43   Pratica   raccomandata.  Una  nave  impegnata  in  servizi
scientifici  trasportera'  personale  necessariamente impegnato sulla
nave  per gli scopi scientifici del viaggio. A questo personale, dopo
che  e' stato identificato, saranno concesse agevolazioni altrettanto
favorevoli di quelle concesse ai membri dell'equipaggio di tale nave.
G.   Ulteriori   misure   di  facilitazione  per  gli  stranieri  che
appartengono  agli  equipaggi  delle  navi  che  intraprendono viaggi
internazionali  -  Permesso  a  terra.     3.44 Norma. I membri degli
equipaggi  stranieri  saranno  autorizzati  a  sbarcare a terra dalle
autorita'  pubbliche  mentre la nave sulla quale arrivano si trova in
porto,  a condizione che le formalita' relative all'arrivo della nave
siano state espletate e che le autorita' pubbliche non abbiano motivo
di  rifiutare il permesso di sbarcare per ragioni di salute pubblica,
di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
    3.45 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    3.46  Pratica  raccomandata.  I  membri dell'equipaggio, prima di
sbarcare  a  terra per un congedo o al rientro da un congedo a terra,
non dovrebbero di regola essere assoggettati a controlli personali.
    3.47 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    3.48  Pratica  raccomandata.  Se  i  membri  dell'equipaggio sono
tenuti  a portare con se' documenti di identita' quando si trovano in
congedo  a  terra,  questi  documenti  dovrebbero  limitarsi a quelli
menzionati alla norma 3.10.
    3.49   Pratica   raccomandata.   (Omissis)   [Non  conforme  alla
legislazione italiana].

                             Capitolo 4
                       PASSEGGERI CLANDESTINI

A. Principi generali.

    4.1  Norma. Le disposizioni del presente capitolo dovranno essere
applicate  in conformita' ai principi sulla protezione internazionale
enunciati   negli   strumenti   normativi   internazionali   come  la
Convenzione  delle  Nazioni Unite del 28 luglio 1951 ed il Protocollo
del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati ed in conformita' alla
legislazione nazionale pertinente.
    4.2  Norma.  Le  autorita'  pubbliche, le autorita' portuali, gli
armatori  ed  i  loro  rappresentanti  insieme  ai  capitani dovranno
cooperare  il  piu'  possibile  al  fine  di  prevenire e di regolare
rapidamente  i  casi di imbarco clandestino e di assicurare il rapido
rinvio  o rimpatrio dei clandestini. Saranno adottate tutte le misure
adeguate  affinche'  i  passeggeri  clandestini non rimangano a bordo
delle navi a tempo indefinito.
B. Misure preventive.

    4.3 Misure preventive a bordo della nave/in porto.
    4.3.1 Autorita' portuali/responsabili del Terminal.
    4.3.1.1  Norma.  I  Governi  contraenti  assicureranno che sia-io
istituite,  in considerazione della grandezza dei porti e del tipo di
carico in essi trasportato, le infrastrutture e le misure operative e
a  garanzia  della  sicurezza  volte  ad  evitare  che le persone che
tentano  di salire clandestinamente a bordo di una nave accedano alle
istallazioni  portuali  o  alle navi. Cio' dovra' avvenire in stretta
cooperazione  con le autorita' pubbliche, gli armatori e le autorita'
presenti  a terra, al fine di impedire imbarchi clandestini nei porti
in questione.
    4.3.1.2  Pratica  raccomandata.  Le disposizioni operative e/o di
sicurezza dovrebbero, tra l'altro, comprendere i seguenti elementi:
      a) pattugliamento regolare delle aree portuali;
      b) messa  in  opera  di istallazioni di carico specifiche per i
carichi ai quali i passeggeri clandestini possono accedere facilmente
ed  il  monitoraggio continuo delle persone e dei carichi che entrano
in tali aree;
      c) ispezione dei magazzini e delle zone di carico delle merci;
      d) ricerca   del   carico   stresso,  laddove  la  presenza  di
passeggeri clandestini sia manifesta;
      e) cooperazione  tra  autorita' pubbliche, armatori, capitani e
le autorita' competenti a terra al momento della messa in opera delle
misure operative;
      f) cooperazione  tra  autorita'  portuali  ed  altre  autorita'
competenti  (di  polizia,  doganali,  per  l'immigrazione) al fine di
prevenire il traffico di esseri umani;
      g) l'elaborazione e la adozione di accordi con gli addetti allo
stivaggio  ed  altri  enti a terra che operano nei porti nazionali al
fine  di  assicurare  che  solo il personale autorizzato da tali enti
partecipi alle operazioni di stivaggio/disistivaggio o carico/scarico
delle  navi o ad altre funzioni legate alla permanenza della nave nel
porto;
      h) l'elaborazione e la adozione di accordi con gli addetti allo
stivaggio ed altri enti a terra al fine di garantire che il personale
che  ha  accesso alla nave possa essere facilmente identificato e che
esista una lista di persone autorizzate a salire a bordo per svolgere
le proprie funzioni;
      i) l'incoraggiamento  degli addetti allo stivaggio e delle alte
persone  che  lavorano  nell'area  portuale  affinche' segnalino alle
autorita'  portuali  la  presenza  di ogni persona apparentemente non
autorizzata a trovarsi nell'area portuale.
    4.3.2 Armatori/Capitani.
    4.3.2.1 Norma. I Governi contraenti devono esigere dagli armatori
e  dai  loro rappresentanti in porto, come anche dai capitani e dalle
altre   persone   responsabili,  che  essi  adottino  dispositivi  di
sicurezza  che,  nei  limiti del possibile, impediscano ai potenziali
clandestini  di  salire  a  bordo  di  una  nave, e che, in mancanza,
permetta di scoprirli prima che la nave lasci il porto.
    4.3.2.2  Pratica  raccomandata.  Nel momento il cui le navi fanno
scalo  in un porto o vi permangono ed esiste un rischio di imbarco di
clandestini,  i  dispositivi di sicurezza devono ricomprendere almeno
le seguenti misure:
      Tutte  le porte, i boccaporti e vie di accesso ai magazzini non
utilizzati  durante la permanenza della nave dovranno essere chiusi a
chiave.
      le  vie di accesso alla nave dovranno essere limitate al minimo
ed adeguatamente protette;
      le  zone della nave orientate sul lato del mare dovranno essere
adeguatamente protette;
      dovra'  essere  assicurato  un servizio adeguato di guardia del
molo;
      i  membri  dell'equipaggio o, con l'accordo del capitano, altre
persone  dovranno,  per  quanto  possibile,  tenere  una  lista delle
persone che salgono e che scendono dalla nave;
      dovranno essere assicurati mezzi di comunicazione adeguati;
      durante  la  notte  dovra'  essere  assicurata un'illuminazione
adeguata a bordo della nave e lungo lo scafo.
    4.3.2.3  Norma.  I  Governi contraenti devono richiedere che, nel
momento  in  cui lasciano un porto in cui vi e' un rischio di imbarco
di  clandestini,  le navi autorizzate a battere la loro bandiera, con
l'eccezione  delle  navi passeggeri, seguano un percorso prestabilito
sulla  base  di un programma specifico, che tenga conto dei luoghi in
cui  possono  verificarsi possibili imbarchi clandestini. Non saranno
intraprese  rotte  che  mettano  a  rischio  la  vita  di  potenziali
clandestini.
    4.3.2.4 Norma. I Governi contraenti devono richiedere che a bordo
delle  navi  autorizzate  a battere la loro bandiera nessun luogo sia
disinfettato  per fumigazione o ermeticamente sigillato prima che sia
stata  svolta una ispezione approfondita volta a garantire che nessun
clandestino si trovi a bordo.
    4.3.3 Sanzioni nazionali.
    4.3.3.1  Norma.  Se  del  caso, i Governi contraenti dovranno, in
base  alla  loro  legislazione  nazionale,  perseguire  i  passeggeri
clandestini,  i  potenziali passeggeri clandestini e tutti coloro che
abbiano concorso a garantire il loro accesso alla nave.

C. Trattamento del passeggero clandestino a bordo della nave.
    4.4 Principi generali - Trattamento umano.
    4.4.1  Norma.  I casi di imbarchi clandestini saranno trattati in
conformita'  ai  principi  umanitari, compresi quelli richiamati alla
Norma  4.1.  Sara' tenuta in giusta considerazione la sicurezza della
nave e del passeggero clandestino.
    4.4.2  Norma.  I  Governi contraenti esigeranno che i capitani di
nave  autorizzati  a  battere  la  loro  bandiera  prendano le misure
necessarie per garantire la sicurezza del passeggero clandestino come
anche,  piu'  in  generale,  la sua salute, il suo benessere e la sua
sicurezza   durante   la  sua  permanenza  a  bordo,  in  particolare
fornendogli  viveri, alloggio, cure mediche ed attrezzature sanitarie
adeguate.
    4.5 Lavoro a bordo.
    4.5.1   Norma.   Non   dovra'   essere  richiesto  ai  passeggeri
clandestini  di  lavorare a bordo della nave, salvo che in situazioni
di  urgenza  ovvero  in  relazione  a  mansioni ricollegate alla loro
presenza a bordo.
    4.6 Interrogatori e notifiche da parte del capitano della nave.
    4.6.1  Norma.  I  Governi contraenti richiederanno ai capitani di
nave  di  fare  ogni sforzo possibile per determinare l'identita' dei
passeggeri clandestini, in particolare la loro cittadinanza, il porto
del  loro imbarco, e di notificare alle autorita' pubbliche del primo
porto  di  scalo  la  loro  esistenza  oltre ad ogni altra pertinente
informazione.  Tali  informazioni dovranno altresi' essere comunicate
all'armatore,  alle  autorita'  pubbliche  del porto di imbarco, allo
Stato  di  bandiera  ed  a  tutti i successivi porti di scalo, se del
caso.
    4.6.2 Pratica raccomandata. Per raccogliere tutte le informazioni
utili  per  la  notifica,  il  capitano  della  nave  utilizzera'  lo
specifico formulario di cui all'appendice 3.
    4.6.3  Norma. I Governi contraenti offriranno ai capitani di nave
autorizzati  a  battere  la  loro  bandiera le istruzioni necessarie,
affinche',  nel  caso  in  cui  un passeggero clandestino dichiari di
essere   un   rifugiato,   tali  informazioni  siano  trattate  quali
informazioni  confidenziali  nella  misura  necessaria a garantire la
sicurezza di quest'ultimo.
    4.7   Notifiche   da   indirizzare  all'organizzazione  marittima
internazionale.
    4.7.1 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche notificheranno
tutti   i   casi   di  imbarco  clandestino  al  segretario  generale
dell'Organizzazione marittima internazionale.

D. Modifica della rotta prevista.
    4.8 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
          E. Sbarco e ritorno di un passeggero clandestino.
    4.9  Scalo  in  cui  si  trova il primo porto di scalo secondo il
piano di rotta.
    4.9.1 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    4.9.2 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    4.9.3 Norma. (Omissis) [Non conforme alla legislazione italiana].
    4.10 Porti di scali successivi.
    4.10.1   Norma.   (Omissis)   [Non   conforme  alla  legislazione
italiana].
    4.11  Stato  di  cittadinanza  o  di  diritto di stabilimento del
passeggero clandestino.
    4.11.1   Norma.   (Omissis)   [Non   conforme  alla  legislazione
italiana].
    4.11.2   Norma.   (Omissis)   [Non   conforme  alla  legislazione
italiana].
    4.12 Stato di imbarco.
    4.12.1  Norma.  Qualora  sia  stato  determinato in modo ritenuto
sufficientemente  caratterizzato  che dei passeggeri clandestini sono
saliti  a  bordo  di  una  nave  in  porto  dello Stato, le autorita'
pubbliche di tale Stato accetteranno di interrogare i clandestini che
siano  stati  rimandati  al  punto  del loro sbarco dopo essere stati
ritenuti non in regola per l'ammissione. Le autorita' pubbliche dello
Stato  di  imbarco  non  rimanderanno tali passeggeri clandestini nel
Paese  in  cui  e' gia' stato deciso che essi non erano in regola per
l'ammissione.
    4.12.2  Norma.  Qualora  sia  stato  determinato in modo ritenuto
sufficientemente   caratterizzato   che   dei  potenziali  passeggeri
clandestini  sono saliti a bordo di una nave in porto dello Stato, le
autorita' pubbliche dello Stato accetteranno lo sbarco dei potenziali
passeggeri  clandestini  e  dei passeggeri clandestini che sono stati
scoperti  a  bordo  della  nave fintantoche' questa si trovava ancora
nelle acque territoriali dello Stato in questione, ovvero, se cio' e'
previsto  dalla  legislazione  nazionale, nella zona rientrante nella
giurisdizione del servizio per l'immigrazione. Nessuna sanzione sara'
imposta  all'armatore,  ne'  a  lui  sara' richiesta alcuna somma per
coprire le spese di detenzione o di rinvio.
    4.12.3  Norma.  Qualora  un potenziale passeggero clandestino non
sia  stato  sbarcato  al  porto  di imbarco, egli sara' trattato come
passeggero  clandestino  in  conformita'  alle  regole  del  presente
capitolo.
    4.13 Stato di bandiera.
    4.13.1  Norma.  Le  autorita'  pubbliche  dello Stato di bandiera
della  nave  coopereranno  con il capitano/armatore o con l'autorita'
competente del porto di scalo al fine di:
      identificare  i  passeggeri  clandestini  e determinare la loro
nazionalita';
      intervenire   presso  le  autorita'  pubbliche  competenti  per
facilitare  lo sbarco dei passeggeri clandestini alla prima occasione
possibile; e
      disporre  gli arrangiamenti necessari per il rinvio o rimpatrio
del passeggero clandestino.
    4.14 Rinvio dei passeggeri clandestini.
    4.14.1   Pratica   raccomandata,  (Omissis)  [Non  conforme  alla
legislazione italiana].
    4.14.2   Pratica   raccomandata.  (Omissis)  [Non  conforme  alla
legislazione italiana].
    4.14.3  Pratica  raccomandata.  Qualora uno Stato del porto abbia
rifiutato   lo  sbarco  ad  un  passeggero  clandestino,  tale  Stato
notifichera'  le  ragioni  a  motivo  di tale rifiuto senza eccessivo
ritardo  allo  Stato  di  bandiera  della nave a bordo della quale si
trova il passeggero clandestino.
    4.15 Spese di rinvio e di soggiorno dei passeggeri clandestini.
    4.15.1  Pratica  raccomandata. Le autorita' pubbliche dello Stato
in  cui  un  passeggero clandestino e' stato sbarcato informeranno di
norma  l'armatore  della  nave  a  bordo della quale il passeggero e'
stato  trovato, ovvero un suo rappresentante, circa l'ammontare delle
spese  di  detenzione  e  di  ritorno  del passeggero clandestino, se
l'armatore  deve  farsi carico di tali spese. In aggiunta se le spese
dovranno  essere  coperte  dall'armatore  le  autorita'  pubbliche le
ridurranno  al  minimo,  per  quanto  possibile e in conformita' alla
legge nazionale.
    4.15.2   Pratica   raccomandata.  (Omissis)  [Non  conforme  alla
legislazione italiana].
    4.15.3   Norma.   (Omissis)   [Non   conforme  alla  legislazione
italiana].
    4.15.4  Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche cercheranno,
in conformita' alla legislazione nazionale, di ridurre tutte le altre
spese  che fossero ritenute esigibili se gli armatori avranno offerto
alle  autorita'  incaricate  dei  controlli una cooperazione ritenuta
soddisfacente nella adozione di misure volte ad impedire il trasporto
di passeggeri clandestini.

                             Capitolo 5
       ARRIVO, SOSTA E PARTENZA DEL CARICO E DI ALTRI ARTICOLI

    Il  presente  capitolo  contiene  le  disposizioni  relative alle
formalita' che sono richieste dalle autorita' pubbliche all'armatore,
al suo agente o al capitano della nave.

A. Disposizioni generali.
    5.1  Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero, con
la  collaborazione  degli  armatori e delle amministrazioni portuali,
provvedere  affinche'  il  periodo  di sosta della nave nel porto sia
ridotto  allo  stretto  necessario,  adottando  tutti i provvedimenti
necessari  per accelerare lo svolgimento delle formalita', per quanto
riguarda  i  flussi  del  traffico  portuale.  Esse  dovranno inoltre
riesaminare  con  frequenza  tutte le procedure relative all'arrivo e
alla   partenza  delle  navi,  incluse  le  disposizioni  concernenti
l'imbarco,  lo  sbarco,  il  carico  e  lo scarico e le operazioni di
rifornimento  e  simili.  Esse  dovranno  inoltre  prendere le misure
necessarie  affinche' le formalita' relative alle navi da carico e al
loro carico possano essere iniziate e concluse, per quanto possibile,
nella zona di attivita' della nave.
    5.2  Pratica  raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero, in
collaborazione  con  gli  armatori  e  le  amministrazioni  portuali,
adottare  misure  appropriate  per  le  diverse  operazioni, cosi' da
semplificare  e  facilitare  le  operazioni  di carico e scarico e le
formalita'   per  lo  sdoganamento  delle  merci.  Tali  disposizioni
dovrebbero  concernere  tutte  le operazioni dall'attracco della nave
alla  banchina: scarico, sdoganamento e, ove occorra, magazzinaggio e
rispedizione  del carico. Dovrebbe esistere una comunicazione diretta
e  comoda tra magazzino e area doganale ed entrambi dovrebbero essere
situati  in  prossimita'  della  banchina  e, ove possibile, dovrebbe
essere disponibile anche un sistema di convogliamento meccanico.
    5.3  Pratica  raccomandata.  Le  autorita'  pubbliche  dovrebbero
incoraggiare  i  proprietari  e/o  gli  operatori  dei terminal per i
carichi   marittimi   a  equipaggiare,  per  quanto  possibile,  tali
strutture  con  impianti  di  magazzinaggio per carichi speciali (per
esempio merci di valore, spedizioni deperibili, resti umani, sostanze
radioattive,  merci  pericolose, nonche' animali vivi); gli spazi dei
terminal  dei  carichi  marittimi in cui sono immagazzinati i carichi
generali  e  la  posta  generale  prima  della  spedizione  via  mare
dovrebbero  essere  protetti  in  qualsiasi  momento  dall'accesso di
persone non autorizzate.
    5.4  Norma. Un Governo contraente che richieda tuttora licenze di
esportazione,  di  importazione e di trasbordo, o permessi per alcune
categorie  di  merci, istituira' semplici procedure mediante le quali
tali   licenze   o  permessi  possono  essere  ottenute  e  rinnovate
rapidamente.
    5.5  Pratica  raccomandata. Quando la natura di una spedizione e'
tale da interessare varie agenzie di sdoganamento, per esempio agenti
doganali,  veterinari  o  sanitari,  i  Governi contraenti dovrebbero
delegare  allo  svincolo l'autorita' preposta allo sdoganamento o una
delle  altre  agenzie,  oppure, se cio' non e' fattibile, prendere le
misure  necessarie  per  garantire che lo sdoganamento sia effettuato
simultaneamente   in  uno  stesso  luogo  e  con  il  minimo  ritardo
possibile.
    5.6  Pratica  raccomandata.  Le  autorita'  pubbliche  dovrebbero
prevedere procedure semplificate per il rapido sdoganamento di pacchi
dono e di campioni commerciali che non eccedano un determinato valore
o quantita' da determinare al massimo livello possibile.

B. Sdoganamento del carico.
    5.7  Norma.  Le  autorita' pubbliche, fatta salva l'osservanza di
qualsiasi  divieto  o  limitazione  nazionale  e  di qualsiasi misura
connessa  alla sicurezza del porto o al controllo degli stupefacenti,
garantiranno  sdoganamento  prioritario agli animali vivi, alle merci
deperibili, e a altre spedizioni di carattere urgente.
    5.8   Pratica   raccomandata.  I  Governi  contraenti  dovrebbero
facilitare  l'ammissione  temporanea  di attrezzature speciali per la
movimentazione   dei  carichi  che  giungono  via  nave  e  che  sono
utilizzati  a terra nei porti di scalo per il carico, lo scarico e la
movimentazione del carico.
    5.9   Pratica   raccomandata.   (Omissis)   [Non   conforme  alla
legislazione italiana].
    5.10   Pratica   raccomandata.   (Omissis)   [Non  conforme  alla
legislazione italiana].
    5.11  Norma.  Le  autorita'  pubbliche limiteranno gli interventi
fisici  allo  stretto  necessario  per  garantire  l'osservanza della
legge,   utilizzando   un  sistema  di  valutazione  dei  rischi  per
identificare il carico da esaminare.
    5.12  Pratica  raccomandata.  Nella  misura  in cui le risorse lo
permettano,  le  autorita'  pubbliche  dovrebbero,  sulla base di una
domanda   valida,  effettuare  un  esame  materiale  del  carico  ove
necessario,  nel  punto  in  cui esso viene caricato nel suo mezzo di
trasporto e, mentre l'operazione di carico e' in atto, in banchina o,
trattandosi di un carico unico, nel luogo in cui il contenitore viene
caricato e sigillato.
    5.13  Norma. Le autorita' pubbliche si accerteranno che i criteri
per  la  raccolta  di  statistiche non riducano in modo significativo
l'efficienza del traffico marittimo.
    5.14  Pratica  raccomandata.  Le  autorita'  pubbliche dovrebbero
utilizzare  tecnologie  per l'interscambio elettronico dei dati (EDI)
al  fine  di  ottenere  informazioni per accelerare e semplificare le
procedure di sdoganamento.

C. Container e palette.
    5.15  Norma. Le autorita' pubbliche, fatta salva l'osservanza dei
loro  rispettivi regolamenti, permetteranno l'importazione temporanea
di  container  e  palette  senza dover pagare dazi doganali ne' altre
tasse e oneri, e faciliteranno il loro uso nel traffico marittimo.
    5.16  Pratica  raccomandata.  Le  autorita'  pubbliche dovrebbero
prevedere  nei loro regolamenti di cui a norma 5.15 l'accettazione di
una semplice dichiarazione al fine della riesportazione dei container
e  delle  palette  temporaneamente  importati  nei  limiti  di  tempo
stabiliti dallo Stato interessato.
    5.17  Norma. Le autorita' pubbliche permetteranno che i container
e  le palette entrate nel territorio di uno Stato in conformita' alle
disposizioni  della  Norma  5.15  oltrepassino  i limiti del porto di
arrivo  per  lo scarico di importazioni e/o il carico di esportazioni
secondo  procedure  di  controllo  semplificate  e  con  un minimo di
documentazione.
    5.18  Norma.  I  Governi  contraenti permetteranno l'importazione
temporanea  di  componenti  di  container  senza  dover  pagare  dazi
doganali ne' altre tasse e oneri, quando queste parti sono necessarie
per  la  riparazione  di  container  gia'  ammessi  sulla  base della
norma 5.15.

D. Carico non sbarcato al porto di destinazione previsto.
    5.19  Norma.  Quando  un  carico  elencato sulla dichiarazione di
carico  non  e'  scaricato  nel  porto  di  destinazione previsto. Le
autorita'  pubbliche  permetteranno la correzione della dichiarazione
di carico e non imporranno penali se accertano che di fatto il carico
non  era  stato  caricato  sulla  nave  o,  se  lo era, era stato poi
sbarcato in un altro porto.
    5.20  Norma.  Se,  per  errore  o  per un altro motivo valido, un
carico  e'  scaricato  in  un porto diverso dal porto di destinazione
previsto,  le  autorita' pubbliche faciliteranno il suo nuovo inoltro
verso la destinazione prevista. Questa disposizione non si applica ai
carichi pericolosi, proibiti o limitati.

E. Limitazione della responsabilita' dell'armatore.
    5.21  Norma.  Le  autorita'  pubbliche  non  richiederanno  ad un
armatore   di  fornire  speciali  informazioni  in  un  documento  di
trasporto o in una sua copia, salvo che l'armatore sia, o agisca, per
conto dell'importatore o dell'esportatore.
    5.22  Norma. Le autorita' pubbliche non considereranno l'armatore
responsabile della presentazione o dell'accuratezza dei documenti che
sono richiesti dall'importatore o dall'esportatore in connessione con
lo  sdoganamento  del  carico,  salvo  se  l'armatore e' o agisce per
l'importatore o l'esportatore.

                             Capitolo 6
SANITA'  PUBBLICA  E  QUARANTENA, INCLUSE LE MISURE SANITARIE PER GLI
                         ANIMALI E LE PIANTE

    6.1  Norma.  Le  autorita'  pubbliche  di uno Stato non parte dei
regolamenti sanitari internazionali faranno ogni sforzo per applicare
le  disposizioni  rilevanti  di  tali  regolamenti  alla  navigazione
internazionale.
    6.2  Pratica  raccomandata. I Governi contraenti che hanno taluni
interessi  in  comune  circa  la  salute,  le situazioni geografiche,
sociali o economiche dovrebbero concludere intese particolari secondo
l'art.  85  dei  regolamenti  sanitari  internazionali,  quando  tali
arrangiamenti facilitano l'applicazione di quei regolamenti.
    6.3  Pratica  raccomandata.  Qualora  siano richiesti certificati
sanitari  o  documenti  analoghi  riguardo  alla spedizione di taluni
animali, piante e prodotti, questi certificati e documenti dovrebbero
essere  semplici  e  ampiamente  pubblicizzati e i Governi contraenti
dovrebbero cooperare in vista di uniformare tali requisiti.
    6.4 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovrebbero, ogni
qualvolta  cio' sia possibile, autorizzare le comunicazioni via radio
a  una nave se, sulla base di informazioni ricevute dalla stessa nave
prima  del  suo  arrivo,  l'autorita'  sanitaria  del porto di arrivo
previsto ritiene che il suo arrivo non dara' luogo all'introduzione o
alla diffusione di una malattia da quarantena. Le autorita' sanitarie
dovrebbero  per quanto possibile essere autorizzate a raggiungere una
nave prima della sua entrata in porto.
    6.4.1 Norma. Le autorita' pubbliche richiederanno la cooperazione
degli  armatori per garantire l'osservanza di qualsiasi requisito che
prescrive  che  una  malattia  su  una  nave  deve essere rapidamente
notificata  via  radio  alle  autorita'  sanitarie del porto verso il
quale  detta  nave  e' diretta, al fine di facilitare la presenza del
personale  medico  speciale  e  delle  attrezzature necessarie per le
procedure sanitarie all'arrivo.
    6.5  Norma.  Le  autorita'  pubbliche  prenderanno  provvedimenti
affinche'  tutte  le  agenzie  di viaggio e altri interessati possano
mettere  a disposizione dei passeggeri con sufficiente anticipo prima
della  partenza,  le  liste di vaccinazioni richieste dalle autorita'
pubbliche dei Paesi interessati, come pure i moduli per i certificati
di  vaccinazione  conformi ai regolamenti internazionali sanitari. Le
autorita'  pubbliche  prenderanno  tutti  i  provvedimenti  richiesti
affinche'  i  vaccinatori  utilizzino i certificati internazionali di
vaccinazione   o   di   rivaccinazione,   al   fine   di   assicurare
un'accettazione uniforme.
    6.6  Pratica  raccomandata.  Le  autorita'  pubbliche  dovrebbero
fornire   facilitazioni   per   la   compilazione   dei   certificati
internazionali   di   vaccinazione   e   di  rivaccinazione,  nonche'
agevolazioni  per  la  vaccinazione  in  tutti  i  porti ove cio' sia
praticabile.
    6.7  Norma.  Le autorita' pubbliche si accerteranno che le misure
sanitarie  e  le formalita' inerenti alla salute siano immediatamente
iniziate,    completate    senza    indugio,    e   applicate   senza
discriminazione.
    6.8 Pratica raccomandata. Le autorita' pubbliche dovranno mettere
in  tutti  i  porti  ove  cio'  sia  possibile strutture adeguate per
l'amministrazione   della   sanita'   pubblica,   nonche'  misure  di
quarantena animale e agricola.
    6.9  Norma. Saranno mantenute immediatamente in tutti i porti ove
cio'  sia possibile tutte le strutture mediche ritenute ragionevoli e
praticabili  per  il  trattamento  di emergenza degli equipaggi e dei
passeggeri.
    6.10  Norma.  Tranne  nel  caso di emergenza costituente un grave
pericolo  per la salute pubblica, a una nave che non e' infettata ne'
sospettata  di  essere  infettata  da  una malattia da quarantena, le
autorita' sanitarie di un porto non impediranno, a causa di qualsiasi
altra  malattia  epidemica,  di  scaricare  o  caricare  un  carico o
provviste, o il rifornirsi di carburante o di acqua.
    6.11  Pratica  raccomandata.  Le  spedizioni di animali, di parti
grezze  di animali, di prodotti animali crudi, di mangimi per animali
e  di prodotti di piante sottoponibili a quarantena dovrebbero essere
autorizzate   in   circostanze   specifiche  quando  accompagnati  da
certificato   di   quarantena  nelle  forme  concordate  dagli  Stati
interessati.

                             Capitolo 7
                         DISPOSIZIONI VARIE

A. Obbligazioni e altre forme di garanzia.
    7.1  Pratica  raccomandata.  Se le autorita' pubbliche richiedono
obbligazioni  o  altre forme di garanzia agli armatori per far fronte
alle   responsabilita'  derivanti  da  dogane,  immigrazione,  salute
pubblica,  quarantena  agricola, o da leggi e regolamenti analoghi di
uno   Stato,   esse   dovrebbero  permettere  l'uso  di  una  singola
obbligazione comprensiva o di altre forme di garanzia ove possibile.

B. Servizi nei porti.
    7.2  Pratica  raccomandata.  I  servizi  normali  delle autorita'
pubbliche  in  un porto dovrebbero essere forniti senza oneri durante
l'orario   di  lavoro  normale.  Le  autorita'  pubbliche  dovrebbero
stabilire  un  orario  di lavoro normale per i loro servizi nei porti
compatibile con i periodi usuali di carico e scarico.
    7.3  Norma.  I  Governi  contraenti  adotteranno  tutte le misure
pratiche  per organizzare i servizi normali delle Autorita' pubbliche
nei  porti al fine di evitare inutili ritardi delle navi dopo il loro
arrivo  o  quando  esse  sono  pronte per la partenza, e ridurre allo
stretto  necessario  il  tempo per lo svolgimento delle formalita', a
condizione che l'arrivo o la partenza presunti siano stati notificati
in tempo utile alle autorita' pubbliche.
    7.4  Norma.  Nessun onere sara' imposto da un'autorita' sanitaria
per  qualsiasi esame medico o esame supplementare, sia batteriologico
che  di  altra  natura,  effettuato in qualsiasi momento del giorno o
della  notte,  se  tale  esame e' richiesto per controllare la salute
della  persona esaminata, ne' per visitare e ispezionare una nave per
fini di quarantena, tranne l'ispezione di una nave per un problema di
derattizzazione,  e nessun onere sara' imposto per la vaccinazione di
qualsiasi   persona   che  giunge  via  mare,  ne'  per  il  relativo
certificato.  Tuttavia  quando  misure  diverse da queste ultime sono
necessarie  riguardo a una nave o ai suoi passeggeri o all'equipaggio
e  gli  oneri imposti per questi ultimi sono a carico di un'autorita'
sanitaria, tali spese saranno effettuate in conformita' a una singola
tariffa che sara' uniforme in tutto il territorio interessato, e tali
oneri  saranno riscossi senza distinzione riguardo alla nazionalita',
al  domicilio  o  alla  residenza di qualsiasi persona interessata, o
riguardo  alla  nazionalita',  bandiera,  registrazione  o proprieta'
della nave.
    7.5  Pratica  raccomandata.  Quando  i  servizi  delle  autorita'
pubbliche  sono forniti al di fuori dell'orario di lavoro regolare di
cui  alla  pratica  raccomandata  7.2,  essi  devono essere forniti a
termini  adeguati  e  che  non  eccedano il costo attuale dei servizi
resi.
    7.6  Norma. Quando il volume di traffico in un porto lo esige, le
autorita'  pubbliche  accetteranno che tali servizi siano forniti per
l'adempimento  delle  formalita'  relative al carico e al bagaglio, a
prescindere dal valore e dal tipo.
    7.7 Pratica raccomandata. I Governi contraenti faranno in modo di
prendere  provvedimenti  con  i  quali un Governo consente a un altro
Governo alcune facilitazioni prima o durante il viaggio per esaminare
navi,  passeggeri,  equipaggi, carico e documentazione per la dogana,
immigrazione,   sanita'   pubblica,   piante  e  animali  soggetti  a
quarantena,  se  tale  azione  facilitera'  le pratiche di sbarco nel
secondo Stato.

C. Assistenza di emergenza.
    7.8  Norma.  Le  autorita'  pubbliche faciliteranno l'arrivo e la
partenza  delle  navi impegnate in un'opera di soccorso per calamita'
naturali,  per  combattere o prevenire l'inquinamento marino, o altre
operazioni   di  emergenza  necessarie  per  garantire  la  sicurezza
marittima,   la   sicurezza   della   popolazione   o  la  protezione
dell'ambiente marino.
    7.9  Norma.  Le  autorita'  pubbliche faciliteranno, alla massima
estensione  possibile,  l'ingresso  e  lo  sdoganamento  di  persone,
carichi,  materiale  e  attrezzature  richieste  per  fronteggiare le
situazioni descritte nella norma 7.8.
    7.10  Norma.  Le  autorita'  pubbliche  assicureranno  il  rapido
sdoganamento  delle attrezzature specializzate necessarie per mettere
in opera le misure di sicurezza.

D. Comitati nazionali di facilitazione.
    7.11  Pratica  raccomandata. Ciascun Governo contraente dovrebbe,
qualora  consideri tale azione necessaria e appropriata, istituire un
programma  nazionale  per  la  facilitazione del trasporto marittimo,
basato  sui  requisiti  di  facilitazione  del  presente  allegato, e
dovrebbe   accertarsi   che   l'obiettivo   del   suo   programma  di
facilitazione sia di adottare tutte le misure pratiche per facilitare
il movimento di navi, carico, equipaggi, passeggeri, corrispondenza e
provviste, eliminando gli ostacoli e i ritardi non necessari.
    7.12  Pratica  raccomandata.  Ciascun Governo contraente dovrebbe
istituire  un  comitato  nazionale per la facilitazione del trasporto
marittimo  o  un  ente  di  coordinamento  simile,  per  incoraggiare
l'adozione   ed   introdurre   le   misure  di  facilitazione  fra  i
dipartimenti  governativi,  le  agenzie  e  le  altre  organizzazioni
interessate  o  responsabili  dei vari aspetti del traffico marittimo
internazionale, come pure fra le Autorita' del porto e gli armatori.
    Nota:  nell'istituire  un  comitato di facilitazione del traffico
marittimo  o  un  simile  ente di coordinamento, i Governi contraenti
sono  invitati  a  tenere  conto  delle linee guida stabilite in FAL.
5/circ.2.

Elenco   delle  norme  o  pratiche  raccomandate  non  conformi  alla
legislazione italiana:
    1.4  Norma.  Nell'introdurre  le tecnologie per l'interscambio di
dati  elettronici  (EDI)  in  vista  di  facilitare  le  procedure di
sdoganamento, i Governi contraenti dovranno incoraggiare le autorita'
pubbliche  e  le  altre  parti  interessate (armatori, spedizionieri,
autorita' portuali, e/o agenti marittimi) a effettuare l'interscambio
di dati in conformita' alle norme pertinenti delle Nazioni Unite, ivi
comprese le Norme concernenti l'interseambio elettronico dei dati per
l'amministrazione, il commercio ed il trasporto (UN/EDIFACT).
    La  norma  1.4 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto le procedure elettroniche non sono
tutte  legalmente  riconosciute  e  spesso  viene  richiesta la firma
formale   per  alcuni  documenti.  Non  e'  possibile  modificare  la
situazione   fino   all'adattamento  della  normativa  italiana  alla
direttiva  2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi
in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    1.5  Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno tutti i documenti
richiesti  per  le  procedure  di sdoganamento in forma cartacea, che
siano  prodotti mediante tecnologie di elaborazione dei dati su carta
semplice, a condizione che siano leggibili, conformi all'impostazione
dei  documenti nella Convenzione FAL e che contengano le informazioni
richieste.
    La  norma  1.5 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto le procedure elettroniche non sono
tutte  legalmente  riconosciute  e  spesso  viene  richiesta la firma
formale   per  alcuni  documenti.  Non  e'  possibile  modificare  la
situazione   fino   all'adattamento  della  normativa  italiana  alla
direttiva  2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi
in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    1.6  Norma. Le autorita' pubbliche, nell'introdurre le tecnologie
per  l'interscambio  elettronico  di  dati  (EDI) per le procedure di
sdoganamento, limiteranno le informazioni da richiedere agli armatori
e  alle  altre parti interessate a quelle richieste dalla Convenzione
FAL.
    La  norma  1.6 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto le procedure elettroniche non sono
tutte  legalmente  riconosciute  e  spesso  viene  richiesta la firma
formale   per  alcuni  documenti.  Non  e'  possibile  modificare  la
situazione   fino   all'adattamento  della  normativa  italiana  alla
direttiva  2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi
in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    1.7   Pratica   raccomandata.   Nel   programmare,  introdurre  o
modificare le tecnologie per l'interscambio elettronico di dati (EDI)
per le procedure di sdoganamento, le autorita' pubbliche dovrebbero:
      (a)   consentire   a   tutte   le   parti,   sin   dall'inizio,
l'opportunita' di consultazioni;
      (b)  valutare le procedure esistenti e eliminare quelle che non
sono necessarie;
      (c) determinare le procedure che devono essere computerizzate;
      (d)  avvalersi  delle raccomandazioni UN e delle relative norme
ISO in tutta la misura possibile;
      (e)    adattare   queste   tecnologie   per   le   applicazioni
multi-modali; e
      (f)  fare  i  passi  necessari  per  minimizzare  il  costo per
l'applicazione  di  queste  tecnologie  per  gli operatori e le altre
parti private.
    La  pratica raccomandata 1.7 (per la quale l'Italia ha notificato
al  Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile
per  la legislazione italiana in quanto le procedure elettroniche non
sono  tutte legalmente riconosciute e spesso viene richiesta la firma
formale   per  alcuni  documenti.  Non  e'  possibile  modificare  la
situazione   fino   all'adattamento  nella  normativa  italiana  alla
direttiva  2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi
in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    1.8  Norma. Le autorita' pubbliche, nell'introdurre le tecnologie
in  materia d'interscambio elettronico di dati (EDI) per le procedure
di  sdoganamento, incoraggeranno il loro uso da parte degli operatori
marittimi  e  delle  altre  parti  interessate,  ma  non ridurranno i
livelli di servizio disponibili per gli operatori che si avvalgono di
tali tecnologie.
    La  norma  1.8 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto le procedure elettroniche non sono
tutte  legalmente  riconosciute  e  spesso  viene  richiesta la firma
formale   per  alcuni  documenti.  Non  e'  possibile  modificare  la
situazione   fino   all'adattamento  della  normativa  italiana  alla
direttiva  2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi
in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    2.2.3    Norma.   Le   autorita'   pubbliche   accetteranno   una
dichiarazione  datata e firmata dal comandante, dal raccomandatario o
da  altra  persona  debitamente  autorizzata dal comandante stesso, o
autenticata in modo accettabile dall'autorita' pubblica interessata.
    La norma 2.2.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana in quanto il «raccomandatario» non rientra tra
le  persone  debitamente  autorizzate  a  firmare  la  «dichiarazione
generale».   La   situazione  potra'  essere  modificata  al  momento
dell'adattamento  della  normativa  italiana alla direttiva 2002/6/CE
del  18  febbraio  2002  sulle  formalita'  delle navi in arrivo e in
partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    2.3.1 Pratica raccomandata. Nel manifesto di carico, le autorita'
pubbliche  non  dovrebbero  richiedere  altre informazioni oltre alle
seguenti:
      (a) all'arrivo:
        nome e nazionalita' della nave;
        nome del capitano;
        porto di provenienza della nave;
        porto ove viene redatta la dichiarazione;
        identificazione  del  container,  ove  appropriato;  marche e
numeri; numero e tipo dei colli; quantita' e descrizione delle merci;
        numeri  dei documenti di trasporto per il carico da scaricare
nel porto in questione;
        porti nei quali il carico che resta a bordo sara' scaricato;
        porti di origine di imbarco delle merci spedite con documenti
di trasporto multi-modali o con polizza di carico;
      (b) alla partenza:
        nome e nazionalita' della nave;
        nome del capitano;
        porto di destinazione;
        relativamente  alle  merci  caricate  nel porto in questione:
identificazione  dei  container,  ove  appropriato;  marche e numeri;
numero e tipo dei colli; quantita' e descrizione delle merci;
        numero dei documenti di trasporto per il carico imbarcato nel
porto in questione.
    Nota:  Per descrivere adeguatamente il numero e il tipo dei colli
nella  dichiarazione  del carico, gli armatori e le parti interessate
dovrebbero   assicurare   che   venga   utilizzata  l'unita'  esterna
d'imballaggio  delle  merci.  Se  le  merci  sono su palette, occorre
dichiarare  il  numero ed il tipo di colli su palette. Se le merci su
palette  non  sono imballate, dovrebbe essere indicata la quantita' e
la descrizione delle merci su palette.
    In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato
al   Segretario   generale   dell'I.M.O.   una  riserva,  la  pratica
raccomandata 2.3.1 non e' accettabile per la legislazione italiana in
quanto  la  dichiarazione di carico contiene ulteriori informazioni e
non  e' conforme al formulario FAL I.M.O. La situazione potra' essere
modificata  al momento dell'adattamento della normativa italiana alla
direttiva  2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi
in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    2.3.4  Norma.  Le  autorita'  pubbliche  dovrebbero accettare, in
luogo  del  manifesto  di carico, una copia del Manifesto della nave,
purche' contenga almeno le informazioni richieste in conformita' alla
pratica  raccomandata  2.3.1  e  alla  norma  2.3.2  e  sia firmata e
autenticata e datata, in conformita' alla norma 2.3.3.
      La  norma  2.3.4  (per  la  quale  l'Italia  ha  notificato  al
Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per
la  legislazione  italiana in quanto questa regolamentazione richiede
informazioni   supplementari  e  non  ammette  che  la  dichiarazione
generale  e  la dichiarazione di carico siano considerate come norme.
La   situazione   potra'  essere  ampiamente  modificata  al  momento
dell'adattamento  della  normativa  italiana alla direttiva 2002/6/CE
del  18  febbraio  2002  sulle  formalita'  delle navi in arrivo e in
partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    2.3.4.1  Pratica raccomandata. In alternativa alla norma 2.3.4 le
Autorita'  pubbliche  possono  accettare  una  copia del documento di
trasporto  firmato  o  autenticato in conformita' alla norma 2.3.3, o
una  copia  certificata  conforme,  se  la  natura e la quantita' del
carico lo rendono possibile, e purche' ogni informazione in base alla
procedura  consigliata  2.3.1  e alla norma 2.3.2 che non appaiono in
tali documenti sia fornita altrove e sia debitamente certificata.
    In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato
al   Segretario   generale   dell'I.M.O.   una  riserva,  la  pratica
raccomandata  2.3.4.1 non e' accettabile per la legislazione italiana
in   quanto  l'Italia  riconosce  soltanto  il  Manifesto  di  carico
nazionale.   La   situazione  potra'  essere  modificata  al  momento
dell'adattamento  della  normativa  italiana alla direttiva 2002/6/CE
del  18  febbraio  2002  sulle  formalita'  delle navi in arrivo e in
partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    2.3.5  Norma.  Le autorita' pubbliche dovrebbero permettere che i
colli  in possesso del capitano, non inclusi nel manifesto di carico,
vengano  omessi  dalla dichiarazione di carico, purche' i particolari
di tali colli siano forniti separatamente.
    Nota:  I dettagli dei colli non inclusi dovrebbero essere forniti
su  un  modulo  separato  e dovrebbero comprendere le parti rilevanti
dell'informazione solitamente indicata nella dichiarazione di carico.
Potrebbe  essere  utilizzato il modulo I.M.O. per la dichiarazione di
carico,  con  un  titolo  modificato,  a esempio «Lista dei colli non
inclusi».
    In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato
al Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, la norma 2.3.5 non e'
accettabile per la legislazione italiana in quanto l'Italia riconosce
soltanto  il  manifesto  di  carico  nazionale.  La situazione potra'
essere   modificata   al  momento  dell'adattamento  della  normativa
italiana   alla  direttiva  2002/6/CE  del  18  febbraio  2002  sulle
formalita'  delle  navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati
membri della Comunita'.
    2.5.1    Norma.   Le   autorita'   pubbliche   accetteranno   una
dichiarazione   degli  effetti  personali  dell'equipaggio  datata  e
firmata  dal  capitano  o  da  altro ufficiale della nave debitamente
autorizzato  dal  capitano  stesso, o autenticata in modo accettabile
per  l'autorita' pubblica interessata. Le autorita' pubbliche possono
altresi'  richiedere  a  ogni  membro  dell'equipaggio  di apporre la
propria  firma o, nel caso in cui ne sia impedito, il suo segno sulla
dichiarazione relativa ai propri effetti personali.
    In connessione con la norma 2.3.4, per cui l'Italia ha notificato
al  Segretario generale dell'I.M.O. una riserva, ed in considerazione
della non accettazione italiana del formulario FAL I.M.O. 2, la norma
2.5.1  non  e'  accettabile per la legislazione italiana in quanto la
dichiarazione  degli effetti dell'equipaggio e' attualmente contenuta
nel   manifesto   di  carico  italiano,  che  non  e'  conforme  alla
dichiarazione  di  carico e al formulario I.M.O. FAL 2. La situazione
potra'  essere modificata al momento dell'adattamento della normativa
italiana   alla  direttiva  2002/6/CE  del  18  febbraio  2002  sulle
formalita'  delle  navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati
membri della Comunita'.
    2.6.1  Norma. Nell'elenco dei membri dell'equipaggio le autorita'
pubbliche  non  dovrebbero  richiedere  altre  informazioni  oltre le
seguenti:
      nome e nazionalita' della nave;
      cognome;
      nome o nomi;
      nazionalita';
      categoria o grado;
      data e luogo di nascita;
      natura e numero del documento di identita';
      porto e data dell'arrivo;
      provenienza.
    La norma 2.6.1 non e' accettabile per la legislazione italiana in
quanto esistono problemi di allineamento alla stessa.
    2.6.2  Norma.  Le  autorita'  pubbliche  accetteranno  una  lista
dell'equipaggio  datata  e  firmata dal capitano o da altro ufficiale
della nave debitamente autorizzato dal capitano stesso, o autenticata
in modo accettabile per l'autorita' pubblica interessata.
    La norma 2.6.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione italiana in quanto al momento e' accettata solo la lista
dell'equipaggio  firmata  dal  capitano.  La situazione potra' essere
modificata  al momento dell'adattamento della normativa italiana alla
direttiva  2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi
in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    2.6.3  Norma.  Le  autorita'  pubbliche  non dovrebbero di regola
esigere  che  la  lista dell'equipaggio sia presentata a ogni approdo
nei  casi in cui una nave, che effettua un determinato itinerario, fa
nuovamente  scalo  nello stesso porto almeno una volta in 14 giorni e
quando  non vi siano stati cambiamenti nell'equipaggio, nel qual caso
la  dichiarazione  di  «nessun  cambiamento» sara' presentata in modo
accettabile per le autorita' pubbliche interessate.
    La norma 2.6.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in quanto poiche' il capitano di ogni nave e'
obbligato  a  fornire,  all'arrivo  in  un  porto  italiano una lista
dell'equipaggio  ai  servizi di controllo doganale competenti, non e'
possibile allinearsi a questa norma.
    2.6.4  Pratica  raccomandata. In base alle circostanze menzionate
nella  norma  2.6.3,  ma ove siano accaduti cambiamenti di poco conto
nell'equipaggio,  le  autorita'  pubbliche  non  dovrebbero di regola
esigere   che   una   nuova  e  completa  lista  dell'equipaggio  sia
sottoposta,    ma    dovrebbero    accettare   la   lista   esistente
dell'equipaggio con i cambiamenti indicati.
    In connessione con la norma 2.6.3, per cui l'Italia ha notificato
al   Segretario   generale   dell'I.M.O.   una  riserva,  la  pratica
raccomandata 2.6.4 non e' accettabile per la legislazione italiana in
quanto dovendo essere presentata la lista completa dell'equipaggio in
ogni   porto,   non   e'   possibile   allinearsi  a  questa  pratica
raccomandata.
    2.7.4  Pratica  raccomandata. Una lista compilata dalle compagnie
di  navigazione  per  proprio  uso dovrebbe essere accettata in luogo
della  lista  dei  passeggeri, purche' detta lista contenga almeno le
informazioni  richieste in base alla pratica raccomandata 2.7.3 e sia
datata e firmata o autenticata in conformita' alla norma 2.7.5.
    La   pratica   raccomandata  2.7.4  non  e'  accettabile  per  la
legislazione   italiana   in   quanto   non   essendo   possibile  la
presentazione  di  una  lista  prestabilita per l'armatore ma solo la
lista  ufficiale,  non  e'  possibile  allinearsi  a  questa  pratica
raccomandata.
    2.7.5  Pratica  raccomandata. Le autorita' pubbliche accetteranno
una   lista  dei  passeggeri  datata  e  firmata  dal  capitano,  dal
raccomandatario  o  da  altra  persona  debitamente  autorizzata  dal
capitano  stesso,  o  autenticata in modo accettabile per l'autorita'
pubblica interessata.
    La   pratica   raccomandata  2.7.5  non  e'  accettabile  per  la
legislazione italiana in quanto poiche' al momento non e' previsto un
formulano  italiano  per  la  lista  dei  passeggeri sara' necessario
attendere  l'adattamento  della  normativa  italiana  alla  direttiva
2002/6/CE  del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi in arrivo
e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    2.12.1  Norma. Alla partenza di una nave da un porto non dovrebbe
essere  richiesto  un  manifesto di carico per il carico che e' stato
oggetto  di  una  dichiarazione  all'arrivo  in  quel  porto e che e'
rimasto a bordo.
    La   norma  2.12.1  (per  la  quale  l'Italia  ha  notificato  al
Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per
la legislazione italiana in quanto quest'ultima richiede che tutte le
merci  costituenti un carico siano numerate nei documenti in uscita e
che  le  merci  straniere e le merci rimaste a bordo siano oggetto di
una  lista  distinta  da quella delle merci che sono state caricate o
ricevute a seguito di trasbordo. Non e' dunque possibile allinearsi a
questa normativa.
    2.16  Norma.  Le autorita' pubbliche accetteranno le informazioni
trasmesse  con  qualsiasi  mezzo leggibile e comprensibile, inclusi i
documenti  manoscritti,  a inchiostro o matita indelebile, o prodotte
mediante l'elaborazione informatica dei dati.
    In  connessione  con le Norme 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e con la pratica
raccomandata  1.7  per  cui  l'Italia  ha  notificato  una riserva al
Segretario  generale dell'I.M.O., la norma 2.16 non e' accettabile ai
sensi dell'attuale legislazione italiana. La situazione potra' essere
modificata  al momento dell'adattamento della normativa italiana alla
direttiva  2002/6/CE del 18 febbraio 2002 sulle formalita' delle navi
in arrivo e in partenza dai porti degli Stati membri della Comunita'.
    2.16.1  Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno una firma, ove
richiesta,  manoscritta, facsimile, perforata, stampata, in simboli o
apposta  con  qualsiasi  altro mezzo meccanico o elettronico, purche'
tale  accettazione  non  sia  incompatibile  con  le leggi nazionali.
L'autentica  delle  informazioni  presentate  con  mezzi non cartacei
dovra'  essere  fatta  in  modo  accettabile per l'autorita' pubblica
interessata.
    In  connessione  con le norme 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e con la pratica
raccomandata  1.7  per  cui  l'Italia  ha  notificato  una riserva al
Segretario  generale  dell'I.M.O., la norma 2.16.1 non e' accettabile
ai  sensi  dell'attuale  legislazione  italiana. La situazione potra'
essere   modificata   al  momento  dell'adattamento  della  normativa
italiana   alla  direttiva  2002/6/CE  del  18  febbraio  2002  sulle
formalita'  delle  navi in arrivo e in partenza dai porti degli Stati
membri della Comunita'.
    3.9.1  Pratica  raccomandata.  Le autorita' pubbliche dovrebbero,
quando   sia   possibile,  rinunciare  alle  formalita'  relative  al
controllo  dei  bagagli al seguito dei passeggeri in partenza, tenuto
conto  della  possibile  necessita'  di  imporre  opportune misure di
sicurezza.
    La   pratica   raccomandata  3.9.1  non  e'  accettabile  per  la
legislazione italiana per motivi di sicurezza nazionale.
    3.14  Norma.  Le  Autorita'  pubbliche  dovranno  procedere senza
ingiustificati  ritardi al controllo dei passeggeri e dell'equipaggio
in vista della loro ammissione nel territorio dello Stato.
    La  norma  3.14  non  e' accettabile per la legislazione italiana
essendovi  problemi  di  adeguamento,  dato  che  i  controlli  sulla
ammissibilita'  di  una persona sono effettuati sulla piattaforma, di
preferenza  all'interno del terminale passeggeri, e non a bordo della
nave.
    3.15  Norma. Le Autorita' pubbliche si asterranno dall'infliggere
sanzioni  agli  armatori  nei  casi  in cui ritengano insufficienti i
documenti  che  un  passeggero  presenta  al  controllo  o  quando un
passeggero  non  puo' venire ammesso, per tale motivo, sul territorio
dello Stato.
    La  norma 3.15 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto  e'  vietato  per una compagnia di
trasporto  ovvero  per un armatore, trasportatore o agente marittimo,
avere  a bordo uno straniero non munito di passaporto o visto valido,
nel  caso  in  cui  il  visto  sia richiesto, come anche ogni persona
perseguitata  dalle  autorita'  frontaliere  di  un altro Stato o che
viaggi come clandestino.
    3.21 Norma. Per le navi da crociera la dichiarazione generale, la
lista  dei  passeggeri  e  la lista dell'equipaggio saranno richieste
solamente nel primo porto di arrivo e nel porto finale di partenza in
un  Paese,  a  condizione  che  non  vi siano stati cambiamenti nelle
circostanze del viaggio.
    La  norma 3.21 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana in quanto in Italia la lista dell'equipaggio e
la dichiarazione generale devono essere presentate in ogni porto.
    3.27  Norma.  Se una nave da crociera fa scalo successivamente in
piu'  di  un  porto  in  uno  stesso  Paese,  i passeggeri saranno in
generale  esaminati  dalle  autorita'  pubbliche  solamente nel primo
porto di arrivo e nel porto di partenza finale.
    La  norma 3.27 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto  i  passeggeri  sono  sottoposti a
controlli di polizia in ogni scalo per prevenire il contrabbando.
    3.36  Norma.  Un  passeggero in transito che rimane a bordo della
nave  sulla  quale e' arrivato e che riparte con la stessa, non sara'
di  regola  assoggettato  a  controlli  di  routine  da  parte  delle
autorita' pubbliche, tranne che per scopi di sicurezza.
    La  norma 3.36 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto tutti i passeggeri in transito che
lasciano  la  nave  anche  temporaneamente  sono soggetti alla stessa
regolamentazione  in  materia  di polizia riservata ai passeggeri che
entrano o escono dal Paese.
    3.45  Norma. I membri dell'equipaggio non sono tenuti ad avere un
visto per il congedo a terra.
    La  norma 3.45 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto  i  membri  dell'equipaggio devono
essere  muniti  di  un  visto  valido  secondo quanto stabilito negli
accordi bilaterali con i diversi Stati.
    3.47  Norma. I membri dell'equipaggio non sono tenuti ad avere un
permesso  speciale,  ad  esempio  un  lasciapassare per il permesso a
terra, ai fini del congedo a terra.
    La  norma 3.47 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana in quanto alcune convenzioni consolari possono
richiedere, sulla base della reciprocita', la apposizione di un visto
sui  passaporti  dei  marinai,  sui  certificati  di navigazione o su
documenti analoghi.
    3.49  Pratica  raccomandata.  Le  autorita'  pubbliche dovrebbero
fornire un sistema di controllo preliminare all'arrivo per consentire
all'equipaggio delle navi che fanno regolarmente scalo nei loro porti
di  ottenere  in  anticipo l'approvazione per un congedo temporaneo a
terra.  Se  la  nave  non ha precedenti negativi d'immigrazione ed e'
localmente  rappresentata  da  un  armatore  o  da  un  agente fidato
dell'armatore,  le  autorita'  pubbliche  dovrebbero  di  regola,  se
ritengono  soddisfacente  l'esame  di  tutti  i  dettagli preliminari
all'arrivo  che  esse  possano  richiedere,  autorizzare  la  nave  a
dirigersi  direttamente alla sua banchina senza dover assoggettarsi a
ulteriori  formalita'  immigratorie di routine, salvo se diversamente
richiesto dalle autorita' pubbliche.
    La   pratica   raccomandata   3.49  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto  non  e'  sufficiente il controllo
cartaceo  sui  documenti inviati preliminarmente ma e' necessaria una
verifica successiva dei dati e della corrispondenza della persona.
    4.8  Norma. Le autorita' pubbliche richiederanno immediatamente a
tutti  gli armatori che utilizzano navi autorizzate a battere la loro
bandiera  di offrire ai capitani di nave istruzione di non modificare
la  rotta  prevista per tentare di sbarcare un passeggero clandestino
scoperto  a  bordo  della  nave  dopo che quest'ultima ha lasciato le
acque territoriali del Paese di imbarco del passeggero clandestino, a
meno che:
      le  autorita' pubbliche dello Stato del porto verso il quale la
nave  e'  dirottata  abbiano  autorizzato  lo  sbarco  del passeggero
clandestino;
      sia  stato organizzato il rimpatrio verso un altro Paese, siano
stati  adottati  i  documenti  richiesti  e  sia  stata presentata la
dichiarazione di sbarco, ovvero
      cio'   sia   giustificato   da  eccezionali  considerazioni  di
sicurezza, salute o umanita'.
    La  norma  4.8 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto  essa  risulta in contrasto con la
normativa italiana sull'immigrazione.
    4.9.1  Norma. Le autorita' pubbliche del Paese in cui si trova il
primo  porto  di  scalo  previsto  successivo  al  ritrovamento di un
passeggero  clandestino decideranno se, in conformita' alla normativa
nazionale, tale passeggero possa essere ammesso nel loro Stato.
    La norma 4.9.1 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto  essa  risulta in contrasto con la
normativa italiana sull'immigrazione.
    4.9.2  Norma. Le autorita' pubbliche del Paese in cui si trova il
primo  porto  di  scalo  previsto  successivo  al  ritrovamento di un
passeggero  clandestino  autorizzeranno il suo sbarco nel caso in cui
egli  sia  in  possesso di documenti di viaggio in corso di validita'
per il suo ritorno e se le autorita' pubbliche si sono assicurate che
sono  gia'  state  o  saranno  adottate  entro  il piu' breve termine
possibile  le  disposizioni  per  il  rimpatrio,  sempre che tutte le
condizioni richieste per il transito siano soddisfatte.
    La norma 4.9.2 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto  essa  risulta in contrasto con la
normativa italiana sull'immigrazione.
    4.9.3  Norma.  Se  del  caso  ed in conformita' alla legislazione
nazionale,  le autorita' pubbliche del Paese in cui si trova il primo
porto  di  scalo  previsto  dopo  il  ritrovamento  di  un passeggero
clandestino  autorizzeranno  lo  sbarco  del clandestino dopo essersi
assicurate  che  esse  o  l'armatore  saranno  in  grado  di ottenere
documenti  di  viaggio validi, prendere disposizioni per il rimpatrio
del  passeggero  clandestino  entro  il  piu' breve tempo possibile e
realizzare  tutte  le  condizioni  richieste  per il suo transito. In
aggiunta,  le  Autorita'  pubbliche  considereranno favorevolmente lo
sbarco   del  passeggero  clandestino  laddove  non  sia  praticabile
prenderlo  a  bordo  della  nave  in  arrivo o laddove esistano altri
fattori  che  impediscano  la sua presa a bordo. Tali fattori possono
includere ma non si limitano alle situazioni seguenti:
      un  caso  non  e'  ancora risolto al momento in cui la nave sta
salpando;
      la  presenza  a  bordo  di un passeggero clandestino rischia di
compromettere   la   sicurezza   operativa   della  nave,  la  salute
dell'equipaggio o quella del passeggero clandestino.
    La norma 4.9.3 (per la quale l'Italia ha notificato al Segretario
generale   dell'I.M.O.   una  riserva)  non  e'  accettabile  per  la
legislazione  italiana  in  quanto  essa  risulta in contrasto con la
normativa italiana sull'immigrazione.
    4.10.1  Norma.  Se  lo sbarco di un passeggero clandestino non ha
potuto  avere  luogo  nel  primo  porto  di  scalo  previsto  dopo il
ritrovamento  del  passeggero clandestino, le autorita' pubbliche dei
porti  di  scalo  successivi  considereranno il suo sbarco secondo le
norme 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3.
    La   norma  4.10.1  (per  la  quale  l'Italia  ha  notificato  al
Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per
la  legislazione  italiana in quanto essa risulta in contrasto con la
normativa italiana sull'immigrazione.
    4.11.1 Norma. Le autorita' pubbliche accetteranno, in conformita'
al  diritto  internazionale, il ritorno di passeggeri clandestini che
dispongano   a   pieno   titolo   dello  stato  di  cittadino  ovvero
accetteranno  il  ritorno  di  passeggeri clandestini che, sulla base
della  loro legislazione nazionale, hanno il diritto di stabilirsi in
questo Stato.
    La   norma  4.11.1  (per  la  quale  l'Italia  ha  notificato  al
Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per
la  legislazione  italiana in quanto essa risulta in contrasto con la
normativa italiana sull'immigrazione.
    4.11.2 Norma. Le autorita' pubbliche faciliteranno, se possibile,
l'accertamento  dell'identita'  e  della  nazionalita' dei passeggeri
clandestini che asseriscano di essere cittadini o di avere il diritto
di stabilimento nel loro Stato.
    La   norma  4.11.2  (per  la  quale  l'Italia  ha  notificato  al
Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per
la  legislazione  italiana in quanto essa risulta in contrasto con la
normativa italiana sull'immigrazione.
    4.14.1  Pratica  raccomandata.  Qualora un passeggero clandestino
sia  in  possesso  di  documenti  inadeguati,  le autorita' pubbliche
consegneranno,   se   possibile  e  nella  misura  in  cui  cio'  sia
compatibile con la legislazione nazionale e la sicurezza, una lettera
esplicativa allegando una fotografia del passeggero clandestino oltre
a  tutte le altre pertinenti informazioni. Tale lettera che autorizza
il ritorno del passeggero clandestino nel suo Paese di origine ovvero
nel  luogo  in  cui ha cominciato il suo viaggio, a seconda dei casi,
con  qualunque  mezzo  di  trasporto,  dovra',  specificando tutte le
condizioni  richieste  dalle  autorita'  pubbliche, essere consegnata
all'incaricato  del  rinvio  del  passeggero clandestino. Fornira' le
informazioni  richieste dai servizi competenti dei luoghi di transito
e/o di sbarco.
    La   pratica  raccomandata  4.14.1  (per  la  quale  l'Italia  ha
notificato  al  Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e'
accettabile  per  la  legislazione italiana in quanto essa risulta in
contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
    4.14.2  Pratica  raccomandata. Le Autorita' pubbliche dello Stato
di  sbarco  del  passeggero  clandestino  contatteranno le competenti
autorita'  ai  punti di transito nel corso del ritorno del passeggero
al fine di informarle circa la situazione di quest'ultimo. Inoltre le
Autorita'  pubbliche  dei  Paesi  attraversati  nel corso del ritorno
autorizzeranno  i  passeggeri  clandestini  che  viaggiano secondo le
istruzioni  o gli ordini di rinvio dati dalle Autorita' pubbliche del
Paese  del  porto  di  sbarco a transitare attraverso i loro porti ed
aeroporti,  salvo  che i visti normalmente richiesti siano gia' stati
accordati e tenuto conto delle esigenze di sicurezza nazionale.
    La   pratica  raccomandata  4.14.2  (per  la  quale  l'Italia  ha
notificato  al  Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e'
accettabile  per  la  legislazione italiana in quanto essa risulta in
contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
    4.15.2  Pratica  raccomandata.  Il  periodo  durante il quale gli
armatori  sono ritenuti responsabili della presa a carico delle spese
di  soggiorno  di  un  passeggero  clandestino  fatto  sbarcare dalle
Autorita' pubbliche dovrebbe essere ridotto al minimo.
    La   pratica  raccomandata  4.15.2  (per  la  quale  l'Italia  ha
notificato  al  Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e'
accettabile  per  la  legislazione italiana in quanto essa risulta in
contrasto con la normativa italiana sull'immigrazione.
    4.15.3   Norma.  Le  Autorita'  pubbliche,  in  conformita'  alla
normativa  nazionale,  considereranno  l'opportunita' di attenuare le
sanzioni  imposte  alle  navi  qualora  il  capitano della nave abbia
dovutamente  dichiarato la presenza di un passeggero clandestino alle
Autorita'  competenti del porto di arrivo e qualora abbia provato che
erano  state adottate tutte le ragionevoli misure preventive volte ad
impedire ai passeggeri clandestini di accedere alla nave.
    La   norma  4.15.3  (per  la  quale  l'Italia  ha  notificato  al
Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile per
la  legislazione  italiana in quanto essa risulta in contrasto con la
normativa italiana sull'immigrazione.
    5.9  Pratica  raccomandata.  Le  Autorita'  pubbliche  dovrebbero
elaborare   procedure   per   utilizzare   informazioni   preliminari
all'arrivo  in  vista  di  facilitare il processo della dichiarazione
doganale e consentire lo sdoganamento prima dell'arrivo del carico.
    La  pratica raccomandata 5.9 (per la quale l'Italia ha notificato
al  Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile
per  la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con
il  Codice  comunitario  che  prevede che lo sdoganamento delle merci
possa  avere  luogo  solo  dopo  l'arrivo  a destinazione delle merci
stesse.
    5.10  Pratica  raccomandata.  Le  Autorita'  pubbliche dovrebbero
elaborare  procedure  per  lo  sdoganamento  dei carichi basati sulle
disposizioni  rilevanti  e  le  relative  direttive della Convenzione
Internazionale   sulla   semplificazione   e  l'armonizzazione  delle
procedure doganali - Convenzione di Kyoto.
    La pratica raccomandata 5.10 (per la quale l'Italia ha notificato
al  Segretario  generale  dell'I.M.O. una riserva) non e' accettabile
per  la legislazione italiana in quanto essa risulta in contrasto con
il  principio  di  trasparenza  e  certezza delle norme, poiche' essa
contiene un generico riferimento ad una convenzione internazionale.