IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia; Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; Visto il decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002 con il quale si e' data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Ravvisata la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa; Decreta: Art. 1. 1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2004 ammontano a complessive tonnellate 15.112.128 di cui t. 13.812.011 derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2003 e t. 1.300.117 da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato. 2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2003, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta e' pari a complessive tonnellate 692.791 cosi' suddivise: cat. I: t 236.075; cat. II: t 266.092; cat. III: t 190.624. 3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2003 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 13.119.220 cosi' suddivise: cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.231.686; cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 6.780.324; cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.107.211. 4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunte le quote incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quote, da ripartirsi tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti: cat. I: t 326.418; cat. II: t 663.275; cat. III: t 310.423.