Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, (( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato )) ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»; b) le parole: «oltre i limiti di eta' previsti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe»; c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.»; d) le parole: «secondo modalita' stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse; e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, (( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato )). Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.». 2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente: "57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con proscioglimento, diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso (( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, )) anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.». 3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004. (( Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», come modificato dal decreto qui pubblicato: «57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze si proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o dal periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle legge e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».