Avvertenza:
    Il   testo   coordinato   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione  competente  per  materia ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura
sia  delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Al  comma  57  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo  le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono
inserite le seguenti: «perche' il fatto non sussiste o l'imputato non
lo  ha  commesso,  ((  o  se  il fatto non costituisce reato o non e'
previsto   dalla   legge   come   reato  ))  ovvero  con  decreto  di
archiviazione  per  infondatezza  della  notizia  di  reato, anche se
pronunciati  dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque
anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»;
    b)  le parole: «oltre i limiti di eta' previsti dalla legge» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «anche  oltre i limiti di eta' previsti
dalla legge, comprese eventuali proroghe»;
    c) dopo   le  parole:  «sospensione  ingiustamente  subita»  sono
inserite  le  seguenti:  «e del periodo di servizio non espletato per
l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.»;
    d) le  parole:  «secondo  modalita'  stabilite con regolamento da
adottare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono soppresse;
    e) sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di
proscioglimento   di   cui   al  presente  comma  sono  equiparati  i
provvedimenti   dopo  una  sentenza  di  assoluzione  del  dipendente
imputato  perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso,
((  o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge
come  reato  )).  Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia
stata  emanata  anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo'
chiedere  il  riconoscimento  del  migliore trattamento pensionistico
derivante  dalla  ricostruzione  della  carriera  con  il computo del
periodo  di  sospensione  dal servizio o dalla funzione o del periodo
non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».
  2.  Dopo  il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' inserito il seguente:
    "57-bis.   Ove  il  procedimento  penale  di  cui  al  comma  57,
ricorrendo  ogni  altra  condizione ivi indicata, si sia concluso con
proscioglimento, diverso da decreto di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto
non  sussiste  o  l'imputato  non lo ha commesso (( o se il fatto non
costituisce  reato o non e' previsto dalla legge come reato, )) anche
pronunciati  dopo  la  cessazione  dal servizio, l'amministrazione di
appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e
ripristinare  il  rapporto di impiego per un periodo di durata pari a
quella  sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita'
indicate   nel   comma   57,   purche'   non  risultino  elementi  di
responsabilita'  disciplinare  o  contabile  all'esito  di  specifica
valutazione  che  le amministrazioni competenti compiono entro dodici
mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».
  3.  Gli  effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono
dal  1° gennaio  2004.  (( Sono fatti salvi gli effetti delle domande
presentate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,  ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  57  dell'art.  3
          (Disposizioni  in materia di oneri sociali e di personale e
          per  il  funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
          della    legge   24 dicembre   2003,   n.   350,   recante:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2004», come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              «57.  Il  pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
          servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
          chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
          seguito  di  un procedimento penale conclusosi con sentenza
          definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
          o  l'imputato  non  lo  ha  commesso,  o  se  il  fatto non
          costituisce  reato o non e' previsto dalla legge come reato
          ovvero  con decreto di archiviazione per infondatezza della
          notizia  di  reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
          del  servizio,  e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, anche se
          gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore
          della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
          richiesta,    dall'amministrazione   di   appartenenza   il
          prolungamento  o  il  ripristino  del  rapporto di impiego,
          anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese
          eventuali  proroghe,  per  un  periodo  pari a quello della
          durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e
          del  periodo  di  servizio  non  espletato per l'anticipato
          collocamento  in  quiescenza,  cumulati  tra loro, anche in
          deroga  ad  eventuali  divieti di riassunzione previsti dal
          proprio  ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico
          economico  a  cui  avrebbe  avuto  diritto in assenza della
          sospensione.  Alle  sentenze  si  proscioglimento di cui al
          presente   comma   sono   equiparati  i  provvedimenti  che
          dichiarano  non  doversi  procedere per una causa estintiva
          del  reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
          dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche'
          non  lo  ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o
          non  e'  previsto  dalla  legge come reato. Ove la sentenza
          irrevocabile   di   proscioglimento   sia   stata   emanata
          anteriormente  ai  cinque  anni  antecedenti  alla  data di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge,  il  pubblico
          dipendente  puo'  chiedere  il  riconoscimento del migliore
          trattamento  pensionistico  derivante  dalla  ricostruzione
          della  carriera  con  il computo del periodo di sospensione
          dal servizio o dalla funzione o dal periodo di servizio non
          espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'art.  17
          (Regolamenti)   della   legge   23 agosto   1988,   n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    legge   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge».