IL COMITATO CENTRALE
       per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
      che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Riunitosi nella seduta del 30 aprile 2004;
Visto  il  decreto-legge  28  dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del
1998  convertito  dalla  legge  n.  40/1999  che  assegna al Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  che  destina  la  somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto  l'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45  comma  1,  lettera c) della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00 a euro
67.139.397,00;
Visto  l'art.  16  del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326
che  autorizza  a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di euro
10.329.138,00,   portando   cosi'   le  rispose  disponibili  a  euro
77.468.535,00;
Vista  la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n.  354  del  4  febbraio  2003,  relativa all'utilizzo delle risorse
assegnate al Comitato centrale;
Viste  le delibere n. 16/03 e 5/04, con le quali il Comitato centrale
per  l'albo  degli  autotrasportatori  ha disposto di utilizzare, per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2003, il 90% dell'importo
di   euro  77.468.535,00,  pari  a  euro  69.721.681,50,  oltre  agli
eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non
utilizzati  per  gli  interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa
delibera n. 16/03;
Vista  la  delibera  n.  13/04  con  la quale il Comitato centrale ha
emanato  prime  disposizioni applicative, individuando i soggetti che
hanno  titolo  a  partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali
relativi  ai  transiti  effettuati  nell'anno  2003  e  all'ulteriore
riduzione  commisurata  al  volume  di  fatturato  annuale in pedaggi
effettuati  nelle  ore  notturne, nonche' recependo le percentuali di
riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato
annuo, cosi' come fissate nella citata direttiva del Ministro;
Considerato  che risulta disponibile per le misure rivolte a favorire
l'uso  delle  infrastrutture  autostradali  da  parte  delle  imprese
italiane  e  comunitarie  di  autotrasporto di cose l'importo di euro
69.337.630,21,   detratti   gli   importi   derivanti   dagli   oneri
convenzionali,   da   concordare   con   le  societa'  concessionarie
autostradali,  dalle  spese  di  organizzazione  e  struttura  per la
gestione  delle domande di riduzione dei pedaggi, nonche' dagli oneri
relativi alla definizione di eventuale contenzioso;
Considerato  che  occorre  stabilire  i criteri e le modalita' per la
presentazione,  da  parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e
della   relativa   documentazione   ai  fini  dell'ottenimento  delle
riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2003;
Considerato  che i criteri e le modalita' di erogazione, da parte del
Comitato  centrale  per l'Albo degli autotrasportatori, alle societa'
concessionarie,  dei  minori  introiti  derivanti  dai  rimborsi  dei
pedaggi  autostradali, erogati dalle medesime societa' concessionarie
ai  soggetti  aventi  titolo,  nonche'  i  criteri  e le modalita' di
rimborso   da  parte  delle  societa'  concessionarie  alle  imprese,
cooperative,  consorzi  e  societa'  consortili  ammessi al beneficio
saranno  stabiliti  dalle  convenzioni  da  stipulare tra il Comitato
centrale e le predette societa' concessionarie;
                              Delibera:
1.  Ai  soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 13/04 che si
sono  avvalsi  di  sistemi  automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del  pedaggio  per  tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre
2003.  La  riduzione  del  pedaggio sara' applicata solo a favore dei
predetti  soggetti che nel corso dell'anno 2003 abbiano realizzato un
fatturato pari o superiore a euro 51.646,00.
2.  Ai  soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel  periodo  dal  1° gennaio al 31 dicembre 2003 - almeno il 10% del
fatturato  aziendale  in  pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita
dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore
riduzione  commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggi
effettuati  nelle  ore  notturne, secondo le modalita' indicate nella
delibera n 13/04
3.  Per  i  richiedenti  che  si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data  del  1  gennaio  2003, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
4.  A  tal  fine  ciascun  soggetto,  pena  l'esclusione dal diritto,
trasmette  entro  il  termine  ultimo  del  30  giugno  2004, a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di
terzi,  in  Roma,  via  G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in
bollo,  utilizzando  un  modulo  conforme  all'allegato alla presente
delibera,  di  cui  forma  parte  integrante.  Copia  dei  moduli  e'
reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it.
Copia  della  domanda  e degli annessi quadri allegati possono essere
trasmessi  su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo restando
l'obbligo  di  trasmettere  l'originale  cartaceo  della sola domanda
regolarmente  compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso
sito  e' scaricabile il programma per la compilazione del quadro D da
parte dei raggruppamenti di imprese.
La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a
macchina oppure in carattere stampatello.
5.  La  domanda  deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
-  denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo, che
richiede i benefici;
-   generalita'   del  titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
-   firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive  la  domanda;  in
alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
- le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese della Unione
europea  devono  allegare  copia  della  licenza  comunitaria  di cui
risultano  titolari,  rilasciata  ai sensi del regolamento CEE 881/92
del 26 marzo 1992.
6.  Nella  domanda  e  nei  relativi  quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 7 a 11 della
presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere  alla  definizione  dell'istruttoria della domanda, ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
7. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
-   numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che
richiede  il  beneficio;  le imprese aventi sede in altro Paese della
Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della
licenza comunitaria;
-   societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono
essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni di
individuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codici
indicati nella domanda.
8. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2003.
Le  imprese  iscritte all'Albo nel corso del 2003 devono compilare il
quadro  A  allegato  alla  domanda,  indicando se tale iscrizione sia
stata  ottenuta  ai  sensi  degli  articoli  12  e  13 della legge n.
298/1974  o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
9.  Impresa  o raggruppamento avente sede in altro Paese della Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2003.
Le  imprese  o  i  raggruppamenti aventi sede in un altro Paese della
Unione   europea   che   abbiano  prodotto  una  licenza  comunitaria
rilasciata  nel  corso  dell'anno  2003  devono compilare il quadro B
allegato  alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
10.  Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa'  consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprieta' indivisa -
devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b)  i  raggruppamenti  che  hanno  tra  i  propri soci anche soggetti
iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse
dall'autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano  trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede   di   quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Resta  fermo
l'obbligo  di  indicare  nel  D  allegato  alla domanda, per tutte le
imprese    socie    iscritte    all'Albo   degli   autotrasportatori,
denominazione,  numero  e  data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero  per  tutte  le  imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro  Paese  U.E.,  denominazione,  numero  e data di rilascio della
licenza   comunitaria,  di  cui  queste  ultime  risultino  titolari,
allegandone copia;
c)  qualora  di  un  raggruppamento  facciano  parte,  in qualita' di
associate,  anche  imprese  titolari  di licenza in conto proprio, il
raggruppamento   stesso   dovra'  altresi'  trasmettere  al  Comitato
centrale  il  quadro  E  allegato  alla  domanda,  con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno 2003,
sulla  base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
Nel  caso  in  cui  del  raggruppamento  facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  altresi'  compilare il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2003 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
d)  i  raggruppamenti  che  hanno  tra  i  propri soci esclusivamente
imprese  che  siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora  aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria,  devono  indicare,  nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci,  ovvero  numero  e  data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia.
Nel  caso  in  cui  i  soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2003, deve
essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
Nel  caso  in  cui  i  soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione
Europea,  titolari  di  licenza  comunitaria,  abbiano  ottenuto tale
licenza  nel  corso  dell'anno  2003,  deve essere compilato anche il
quadro IT2, allegato alla domanda.
e)  i  raggruppamenti  che  non  realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supporto
magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
"transiti  notturni  conto  terzi",  nel  quale  sono  indicati,  per
ciascuna  impresa  associata  iscritta  all'Albo  ovvero  titolare di
licenza  comunitaria,  i  codici  dei  titoli (codice Viacard, codice
Telepass)  ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,
alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato
aziendale  nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione
secondo  le  modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 13/04,
tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per
l'elaborazione  dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che
hanno  realizzato  almeno  il  10%  del  proprio  fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
f)  per  i  raggruppamenti  che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file
compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito
www.alboautotrasporto.it    denominato   "transiti   notturni   conto
proprio".  In  tal  caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il
10%  del  proprio  fatturato  aziendale  nelle  ore  notturne,  viene
applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo le modalita' contenute nel
punto  8  della  delibera  n. 13/04, calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per
l'elaborazione  dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che
hanno  realizzato  almeno  il  10%  del  proprio  fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
11.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa,  societa'  consortile)
avente  sede  in altro Paese della Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
a)  i  raggruppamenti  di  imprese  aventi  sede in altro Paese della
Unione  europea  devono  sempre  compilare  il quadro C allegato alla
domanda;
b)  i  raggruppamenti  che hanno tra i propri soci anche soggetti che
esercitano  attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di
terzi,  ovvero  imprese  che effettuano il trasporto in conto proprio
devono  indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi
effettuati  dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del
beneficio  richiesto.  Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato  alla  domanda,  per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi  sede  in  altro  Paese  della  Unione europea, denominazione,
numero  e  data  di  rilascio della licenza comunitaria di cui queste
risultino  titolari,  allegandone copia, ovvero, per le imprese socie
iscritte  all'Albo  degli  autotrasportatori, denominazione, numero e
data di iscrizione al predetto Albo;
c)  qualora  di  un  raggruppamento  facciano  parte,  in qualita' di
associate,  anche  imprese  italiane  titolari  di  licenza  in conto
proprio,  il  raggruppamento  stesso  dovra'  altresi' trasmettere al
Comitato  centrale  il  quadro  E allegato alla domanda, con l'elenco
delle  imprese  italiane  associate  titolari  di  licenza  in  conto
proprio,  indicando  per  ciascuna  di esse il fatturato maturato nel
corso  dell'anno  2003,  sulla  base  del  quale  sara'  riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Nel  caso  in  cui  del  raggruppamento  facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  inoltre  compilare  il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2003 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
d)  i  raggruppamenti  che  hanno  tra  i  propri soci esclusivamente
imprese  titolari  di  licenza  comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli  autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda,  denominazione,  numero  e  data  di  rilascio della licenza
comunitaria  di  cui  le  stesse  risultino titolari, che deve essere
allegata  in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori;
Nel  caso  in  cui  i  soci  titolari  di licenza comunitaria abbiano
ottenuto  il  rilascio  di tale licenza nel corso dell'anno 2003 deve
essere compilato il quadro UE1;
Nel  caso  in  cui  i  soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2003, deve
essere compilato il quadro UE2;
e)  i  raggruppamenti  che  non  realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supporto
magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
"transiti  notturni  conto  terzi",  nel  quale  sono  indicati,  per
ciascuna  impresa  associata  titolare  di licenza comunitaria ovvero
iscritta  all'Albo,  i  codici  dei  titoli  (codice  Viacard, codice
Telepass)  ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,
alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato
aziendale  nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione
secondo  le  modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 13/04,
tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per
l'elaborazione  dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che
hanno  realizzato  almeno  il  10%  del  proprio  fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
f)  per  i  raggruppamenti  che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file
compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito
www.alboautotrasporto.it    denominato   "transiti   notturni   conto
proprio".  In  tal  caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il
10%  del  proprio  fatturato  aziendale  nelle  ore  notturne,  viene
applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo le modalita' contenute nel
punto  8  della  delibera  n. 13/04, calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per
l'elaborazione  dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che
hanno  realizzato  almeno  il  10%  del  proprio  fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
12.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato  di aderire a forme
associate  nel  corso dell'anno 2003, debbono presentare una distinta
domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi
rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
13. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali
per  i  quali  risulta  adottato,  alla  data  del 1 gennaio 2003, il
sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e
sulla sagoma del veicolo stesso.
14.  Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno  commisurate  le riduzioni
compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 13/04
del   Comitato   centrale,   e'   calcolato   unicamente  sulla  base
dell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2003  e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2004.
15.  Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti
aventi  titolo,  secondo  le  modalita'  previste  dalle  convenzioni
stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
16.  La  presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

                                            IL PRESIDENTE: DE LIPSIS)