IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  che  all'art.  14 ha
istituito  il  Fondo  speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
(F.I.T.);
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, recante il
riordino  della  disciplina  e  lo snellimento delle procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  e  in
particolare  l'art.  27  che  istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;
  Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n C/45/5 del 17 febbraio 1996);
  Vista la lettera della Commissione europea del 17 novembre 1997, n.
SG(97)D/9536  in  materia  di  aiuti  alla ricerca ed all'innovazione
(Aiuto di Stato n. 630/1997);
  Vista  la lettera della Commissione europea del 18 gennaio 2001, n.
SG(2001) D/285219 relativa alla nuova disciplina degli interventi del
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.), aiuto
di Stato n. 445/2000;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica,
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art,  1,  comma  2,  del  decreto-legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  3  luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  16 gennaio  2001  (Gazzetta  Ufficiale n. 79/2001),
concernente  le  direttive  per la concessione delle agevolazioni del
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.) di cui
all'art. 14 della legge n. 46/1982;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente
le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per  la  concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista la circolare esplicativa n. 1034240 dell'11 maggio 2001 (S.O.
n.   143   della   Gazzetta   Ufficiale  n.  133/2001)  del  Ministro
dell'industria   del  commercio  e  dell'artigianato,  relativa  alla
concessione delle agevolazioni del citato Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994)  riguardante  la disciplina dei contratti di programma, e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera b) della
delibera il novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
  Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale
n.  156/2003)  concernente  il  riparto  delle  risorse  per  le aree
depresse  2003-2005, che al punto 1 assegna 557 Meuro ai contratti di
programma   (di   cui   140   Meuro   per   il  «Progetto  pilota  di
localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n.  215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto  19 novembre 2003 con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Vista  la  nota n. 1.228.844 dell'11 dicembre 2003, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale  presentato  dal  Gruppo  FIAT  concernenti iniziative di
riqualificazione  industriale  nelle  regioni  Campania, Basilicata e
Lazio, in aree 87.3 a) e 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Considerato  che  il  programma  si  inserisce nell'ambito del piu'
generale  piano  di rilancio del Gruppo Fiat per il periodo 2003-2007
redatto  nel giugno  2003,  comprendente  interventi  in innovazione,
ricerca e sviluppo e investimenti produttivi;
  Considerato   che,   in   coerenza   con   l'accordo  di  programma
sottoscritto  dall'Azienda con il Governo in data 5 dicembre 2002, la
proposta  di  piano progettuale prevede tra l'altro la conferma della
missione  produttiva  dello  stabilimento  di  Termini  Imerese e dei
conseguenti   impegni   assunti,   con   la  conferma  dell'interesse
dell'Azienda  a  definire  al  piu'  presto la presentazione di altri
investimenti  relativi  ad  altri  siti industriali italiani, incluso
quello di Termini Imerese, che al momento non mostravano di possedere
il requisito della immediata cantierabilita';
  Considerate  le  caratteristiche  innovative  del  prodotto  e  del
processo    produttivo   e   le   ricadute   occupazionali   attivate
dall'iniziativa;
  Considerato  che i due progetti di formazione, pur essendo inseriti
nel  contratto  di programma non gravano sulla finanza dello Stato in
quanto l'eventuale copertura agevolativa sara' richiesta direttamente
dalla  Fiat  Auto  alle regioni nell'ambito delle misure previste nei
rispettivi P.O.R.;
  Considerato  che  le  regioni  Lazio,  Campania  e Basilicata hanno
espresso  parere  favorevole agli investimenti previsti dal contratto
di  programma  e  sulla  compatibilita' con la propria programmazione
regionale;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
    1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e' autorizzato a
stipulare  con  il  Gruppo  Fiat,  entro  quattro  mesi dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della presente delibera, il
contratto  di  programma  avente  ad  oggetto  la realizzazione di un
articolato  piano  di  investimenti  industriali,  di  ricerca  e  di
formazione  degli addetti produttivi, nel settore automobilistico, da
realizzarsi a Pomigliano d'Arco (Campania),a Melfi (Basilicata), aree
ricomprese  nell'Obiettivo  1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.a)
del  Trattato  C.E.  e  a  Cassino (Lazio), area coperta dalla deroga
dell'art.  87.3.c)  dello stesso Trattato. Il contratto, sottoscritto
nei  termini  di  seguito indicati e con le necessarie precisazioni e
prescrizioni   attuative   nel  rispetto  delle  limitazioni  imposte
dall'Unione  europea,  verra'  trasmesso  in copia alla segreteria di
questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
    1.1.  Gli  investimenti  ammessi  sono  suddivisi come di seguito
indicato:

=====================================================================
                                              |       Euro
=====================================================================
Tre progetti di investimento industriale      |         1.226.350.000
Due progetti di ricerca e sviluppo            |            24.900.000
                                              |      ----------------
Totale . . .                                  |         1.251.250.000

    Gli  investimenti  saranno  realizzati  dalle societa' del Gruppo
presso  le  diverse unita' produttive, come dettagliato nell'allegata
tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.
    1.2.   Le  agevolazioni  finanziarie,  in  conformita'  a  quanto
previsto   dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in
premessa, sono cosi' calcolate:
      Investimenti   industriali   Cassino   (legge   n.   488/1992):
contributo  in  c/capitale  nel  limite  del 30% della misura massima
ammissibile  pari  all'8%  ESN previsto per la grande impresa in aree
Obiettivo 2, ammesse alla deroga dell'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
      Investimenti  industriali  Melfi  e Pomigliano d'Arco (legge n.
488/1992):  contributo  in c/capitale nel limite del 30% della misura
masskiia  pari  al  35% ESN previsto per le aree Obiettivo 1, ammesse
alla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
      Progetti   di   ricerca   e   sviluppo   (legge   n.  46/1982):
finanziamento  agevolato sul 60% dei costi agevolabili, integrato con
un  contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento
dell'intensita' massima cosi' determinata:
        industriale:  50% ESL oltre alla maggiorazione del 10% per la
localizzazione  in  area  ex  art.  87.3.a)  del Trattato C.E. e a un
ulteriore  10%  per  progetti attinenti le tematiche del 6° Programma
Quadro;
        precompetitiva:  25% ESL oltre alla maggiorazione del 10% per
la  localizzazione  in  area ex art. 87.3.a) del Trattato C.E. e a un
ulteriore  10%  per  progetti attinenti le tematiche del 6° Programma
Quadro.
      1.3.  L'onere  massimo  a carico dello Stato per la concessione
delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 155.369.640 euro.
      1.4.  Il  finanziamento  del contributo in conto capitale sara'
erogato  in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilita'
intervenga  nel  2004,  le  successive rispettivamente nel 2005 e nel
2006  e  che  l'importo di ciascuna sia pari a 50.691.562 euro per il
2004,  50.195.562  euro per il 2005 e 50.989.561 euro per il 2006. E'
inoltre  previsto  un  contributo in conto interessi pari a 3.492.955
euro.  Al  fine  del  calcolo  delle agevolazioni si terra' conto del
predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi
tempi di realizzazione degli investimenti.
      1.5.  Eventuali  variazioni dell'importo degli investimenti non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
      1.6.  Il  termine  ultimo  per  completare  gli investimenti e'
fissato  in  quarantotto  mesi  a decorrere dalla data di stipula del
contratto.
      1.7.  Le  iniziative,  a  regime, dovranno realizzare una nuova
occupazione   diretta   non  inferiore  a  n.  1.251  U.L.A.  (Unita'
lavorative annue).
      1.8.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  curera', ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
    2.  Per  la  realizzazione  del  contratto di programma di cui al
punto 1.,  e' approvato il finanziamento di 155.369.640 euro a valere
sulle  risorse  evidenziate  nella  delibera  n.  16/2003  citata  in
premessa.
      Roma, 29 gennaio 2004
                       Il presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004,
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2, Economia e finanze, foglio n. 115.