IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,   sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e  in
particolare  l'art.  27  che  istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001  recante  adempimenti  necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed  in particolare
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999  (G.U.C.E.  n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che
modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n.
4,  laddove  si  precisa  che  rimangono  in  vigore le direttive del
Consiglio  e  della  Commissione  relative all'adozione di elenchi di
zone  svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art.
21,  paragrafi  2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio
del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28/2000);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E.  n.  C175/11/2000) che, con riferimento
alla   Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo
2000-2006,   comunica   gli   esiti   favorevoli   dell'esame   sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato CE.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992  per  il  periodo  2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n.
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti previsti dalla programmazione negoziata;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  e l'erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente  le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure nel settore
industriale   nelle   aree   depresse   del   Paese,   e   successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994)  riguardante  la  disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997  (Gazzetta  Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della
delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la  citata  delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione
degli   strumenti   della   programmazione   negoziata   nei  settori
dell'agricoltura e della pesca;
  Vista  la propria delibera 28 marzo 2002, n. 33 (Gazzetta Ufficiale
n.  285/2002)  con  la  quale  e'  stata  autorizzata  la stipula del
contratto  di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e
la  societa' Biofata S.p.a., per la realizzazione e l'esercizio di un
progetto integrato agroindustriale da realizzare nell'area ex Sir del
comune  di  Lamezia  Terme  (Catanzaro), area obiettivo 1, rientrante
nella   deroga  di  cui  all'art.  87.3.a)  del  Trattato  C.E.,  con
investimenti pari a 76.259.510 euro, agevolazioni pari a 42.350.586 e
occupazione  pari  a  432  addetti, progetto soggetto a notifica alla
Commissione  europea  ai  sensi  di quanto previsto dal citato regime
d'aiuto n. 729/A/2000;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 1° settembre 2003
n.  C(2003)3201  che  ha  considerato  gli aiuti relativi al progetto
d'investimento   per  la  trasformazione  e  commercializzazione  dei
prodotti   agricoli  compresi  nell'allegato  I  del  Trattato  C.E.,
proposti  dalla  societa'  Biofata S.p.a., compatibili con il mercato
comune (Aiuto di Stato n. 781/2002);
  Vista  la  nota  n.  1228765  del  24 ottobre  2003 con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive propone, in recepimento degli
esiti  della  notifica  di  cui  sopra,  alcune modifiche riguardanti
l'articolazione e temporizzazione degli investimenti e la conseguente
riduzione delle agevolazioni pari a 7.841.676 euro;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  del  Ministero  delle attivita'
produttive;
                              Delibera:
  1.1. Gli  investimenti  ammessi, pari a 76.259.500 euro, sono cosi'
articolati:
    investimenti nelle aziende agricole - 33.869.240 euro;
    investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli compresi nell'allegato I del Trattato - 39.402.860 euro;
    investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli non compresi nell'allegato I del Trattato - 2.987.400 euro.
  1.2. Le  agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono
calcolate nelle seguenti misure:
    investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo I Aiuto di Stato n.
729/A/2000)   nella   misura   del   93,40%  dell'intensita'  massima
ammissibile   pari  al  40%,  espresso  in  E.S.L.,  per  quelli  non
localizzati nelle zone agricole svantaggiate;
    investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della
commercializzazione  dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n.
729/A/2000)  nella  misura  del  96,248%  del  limite massimo del 50%
E.S.L., essendo le iniziative ubicate tutte in area obiettivo 1;
    interventi   industriali   nel  settore  della  trasformazione  e
commercializzazione  dei  prodotti  non  inclusi  nell'allegato I del
Trattato  nella misura del 93,40% dell'intensita' massima ammissibile
pari  al  50%  E.S.N.  previsto  per  le  aree coperte da deroga art.
87.3.a) del Trattato C.E.
  1.3. L'onere   massimo   a  carico  dello  Stato  e'  rideterminato
complessivamente in 34.508.910 euro.
  1.4. Il  contributo  sara'  erogato  in 3 annualita' e sara' pari a
11.502.970   euro   per   ciascun   anno,  prevedendo  che  la  prima
disponibilita' intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel
2005  e  nel  2006.  Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra'
conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli
effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
  1.5. Gli  investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il
31 dicembre 2005.
  2. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n.
33/2002.
  3. Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli
adempimenti conseguenti alla presente delibera.
    Roma, 13 novembre 2003

                                          Il Presidente delegato
                                                 Tremonti
Il segretario del CIPE
     Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 110