IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,   sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e  in
particolare  l'art.  27  che  istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001  recante  adempimenti  necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed  in particolare
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale,  che  modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare
l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le
direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E.  n.  C175/11/2000) che, con riferimento
alla   Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo
2000-2006,   comunica   gli   esiti   favorevoli   dell'esame   sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato CE.;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa  in pari data con nota n. C(2000)2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992  per  il  periodo  2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 n.
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato   dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002)579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea dell'8 maggio 2001
SG(2001) D/288441, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.  729/B/2000, relativo all'estensione alla pesca e all'acquacoltura
degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;
  Vista la decisione della Commissione europea 3 aprile 2002 SG(2002)
1186fin, con la quale e' stato approvato il piano di ristrutturazione
di  medio  periodo  dello zuccherificio del Molise (aiuto di Stato n.
368/2001);
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  3  luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  e l'erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente  le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure nel settore
industriale   nelle   aree   depresse   del   Paese,   e   successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994)  riguardante  la  disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997  (Gazzetta  Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della
delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la  citata  delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione
degli   strumenti   della   programmazione   negoziata   nei  settori
dell'agricoltura e della pesca;
  Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale
n.  156/2003),  concernente  il  riparto  delle  risorse  per le aree
depresse  2003-2005, che al punto 1 assegna 557 Meuro ai contratti di
programma   (di   cui   140   Meuro   per   il  «Progetto  pilota  di
localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);
  Viste  le  note  n.  1228644  del  21 luglio 2003, n. 1.228.704 del
17 settembre 2003 e n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003, con le quali il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale  presentato  dal  Consorzio  Molise Agroalimentare S.c. a
r.l., per la realizzazione di un articolato programma di investimenti
per  il  potenziamento della filiera agro-alimentare, nella provincia
di   Campobasso   (regione  Molise),  in  aree  ammesse  al  sostegno
transitorio Obiettivo 1 e a Faenza (Ravenna) area Obiettivo 2;
  Considerato  che  l'iniziativa  ha  come  obiettivo di far emergere
valenze  ed  aspetti  territoriali  attraverso l'offerta di una gamma
ampia  ed  articolata di prodotti riferibili alla tradizione locale e
mediterranea realizzando un'articolazione produttiva integrata;
  Considerato  che  la  regione  Molise,  con  delibera  n.  236  del
24 febbraio  2003, ha espresso parere favorevole sulla localizzazione
degli  interventi e sulla coerenza degli stessi con la programmazione
agricola regionale, confermando il proprio impegno al cofinanziamento
per l'importo di 5.164.568 euro;
  Ritenuto  di  assicurare  la  copertura  degli oneri a carico dello
Stato,  che  ammonstano a 25.454.432 euro a valere sulle assegnazioni
di cui alla citata delibera n. 16/2003;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare,
entro quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente  delibera,  con  la societa' Consorzio Molise Agroalimentare
S.c.  a  r.l.  il  contratto di programma inteso all'attuazione di un
articolato piano di investimenti nel comparto agricolo da realizzarsi
da parte delle aziende consorziate per il potenziamento della filiera
agro-alimentare,  nella  provincia  di Campobasso (regione Molise) in
aree  ammesse  al  sostegno  transitorio Obiettivo 1 tutte rientranti
nella  deroga  di  cui  all'art. 87.3.c. del Trattato C.E. e a Faenza
(Ravenna) area Obiettivo 2. Il contratto, sottoscritto nei termini di
seguito  indicati  e  con  le  necessarie precisazioni e prescrizioni
attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea,
verra'  trasmesso  in  copia alla Segreteria di questo Comitato entro
trenta giorni dalla stipula.
  1. Gli  investimenti  ammessi,  tutti  relativi  a trasformazione e
commercializzazione  di  prodotti  agricoli  e  della  pesca compresi
nell'allegato I del Trattato, sono pari a 61.761.000 euro.
  1.2. Le  agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono
cosi' determinate:
    investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo I Aiuto di Stato n.
729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa
nell'allegata  tabella  1,  che  fa  parte  integrante della presente
delibera, nei limiti dell'intensita' massima ammissibile pari al 40%,
espresso  in  E.S.L.,  per  investimenti  non  localizzati nelle zone
agricole svantaggiate;
    investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della
commercializzazione  dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n.
729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa
nella  suddetta  tabella 1, nei limiti del massimale previsto del 50%
E.S.L.  per  le  iniziative  ubicate  in  aree  soggette  al Sostegno
transitorio  Obiettivo  1,  e  del  40%  E.S.L.  per  le  aree  fuori
dall'Obiettivo 1;
    investimenti  nel  settore della pesca e dell'acquacoltura (Aiuto
di  Stato  n.  729/B/2000)  nella  misura  percentuale  indicata  per
ciascuna   iniziativa  nella  suddetta  tabella  1,  nei  limiti  del
massimale  previsto  del  60% E.S.L. essendo le iniziative ubicate in
aree soggette al Sostegno transitorio Obiettivo 1.
  1.3. L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per  la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in
30.619.000  euro. L'onere massimo a carico dello Stato e' determinato
in  25.454.432  euro.  La  restante  somma  di 5.164.568 euro sara' a
carico della regione Molise.
  1.4. Il   finanziamento   sara'   erogato  in  tre  quote  annuali,
prevedendo  che  la  prima  disponibilita'  intervenga  nel  2004, le
successive rispettivamente nel 2005 e 2006 e che l'importo sia pari a
15.084.170  euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a 450.660 euro
per  il  2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto
del  predetto  piano  delle  disponibilita'  indipendentemente  dagli
effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
  1.5. Eventuali   variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.6. Il  termine  ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.7. Le   iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione  diretta  non inferiore a n. 451 E.A.U. (Equivalente Anno
Uomo).
  2. Per  la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato il finanziamento di 25.454.432 euro a valere sulle
assegnazioni di cui alla citata delibera n. 16/2003.
  3. L'operativita'   della   presente  delibera  e'  subordinata  al
verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
    la   disponibilita'  effettiva  della  quota  di  cofinanziamento
regionale;
    la  verifica  della coerenza degli investimenti nel settore della
trasformazione  dei  prodotti  agricoli  inseriti  nel  contratto  di
programma  con il POR della regione Molise e con il PSR della regione
Emilia  Romagna,  in  particolare  laddove  non consente l'aumento di
capacita' produttiva nei settori interessati a livello regionale;
    la  verifica  della redditivita' delle aziende beneficiarie delle
agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre
condizioni  previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola
e della pesca.
    Roma, 13 novembre 2003

                                          Il Presidente delegato
                                                 Tremonti
Il segretario del CIPE
     Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 111