IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Torino
  Visto  l'art.  223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e
transitorie  del  codice  civile,  come  modificate  dall'art.  9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di
valori  patrimoniali  immobiliari,  lo  scioglimento senza nomina del
liquidatore,  entro  il  31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di
vigilanza,  degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre
cinque anni i bilanci di esercizio;
  Visti  il  decreto  ministeriale  17  luglio  2003  e  la circolare
ministeriale   n.  1579551  del  30  settembre  2003  in  materia  di
scioglimenti d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30  novembre  2001 tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6  marzo  1996 ha
decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
  Esaminato  il verbale del 25 febbraio 2004, redatto da un ispettore
delegato   dall'A.G.C.I.,  dal  quale  risulta  che  la  cooperazione
edilizia  «Il Villaggio» s.c. a r.l., ha asseganto gli alloggi, e' in
stato  di  abbandono amministrativo, ha la base sociale dispersa, non
possiede ne' beni mobili, ne' beni immobili, ed eveva come termine di
durata il 31 dicembre 2000;
  Rilevato  che,  dalla  documentazione  agli atti, l'ultimo bilancio
depositato   risale   all'esercizio   1991   e  non  presenta  valori
patrimoniali immobiliari;
                              Decreta:
    La  cooperativa  edilizia «Il Villaggio» s.c. a r.l., con sede in
Torino,  corso M. D'Azeglio n. 22, costituita per rogito notaio dott.
Angelo  Ingaramo  in  data 13 giugno 1977, iscritta al n. 1845/77 del
registro  societa'  del tribunale di Torino, BUSC n. 3452, e' sciolta
senza  nomina  del  liquidatore  ai sensi dell'art. 223-septiesdecies
delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.
  Avverso  il  presente  decreto  e' ammesso ricorso all'autorita' di
vigilanza,   entro  il  termine  peretorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione, per nomina di un commissario liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 29 aprile 2004
                                     Il direttore provinciale: Pirone