L'AUTORITA'

    Nella  riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti
del 14 aprile 2004;
    Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249, recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
    Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed
in particolare gli articoli 19 e 44;
    Vista   la   delibera  n.  2/00/CIR,  recante  «Linee  guida  per
l'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di
rete  locale  e  disposizioni  per la promozione della diffusione dei
servizi   innovativi»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, n. 73 del 28 marzo 2000;
    Vista  la delibera n. 10/00/CIR, recante «Valutazione e richiesta
di  modifica  dell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di
Telecom  Italia  2000»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 2000;
    Vista la delibera n. 13/00/CIR, recante «Valutazione dell'offerta
di  riferimento  di  Telecom  Italia  avente  ad  oggetto gli aspetti
tecnici  e  procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello
di  rete  locale  e  procedure per le attivita' di predisposizione ed
attribuzione  degli spazi di co-locazione», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000;
    Vista  la  delibera  n.  14/00/CIR,  recante  «Valutazione  delle
condizioni  economiche  dei servizi di accesso disaggregato a livello
di  rete  locale  contenute  nell'offerta  di  riferimento di Telecom
Italia del 12 maggio 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001;
    Vista  la delibera n. 15/00/CIR, recante «Condizioni economiche e
modalita'  di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di
cui  all'art.  5  della  delibera  n.  2/00/CIR:  principi generali e
applicazioni  specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di
Telecom  Italia  denominati ring e full business company», pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  17  del
22 gennaio 2001;
    Vista la delibera n. 15/01/CIR, recante «Integrazione delle linee
guida  in  materia  di  implementazione  dell'accesso  disaggregato a
livello  di  rete  locale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001;
    Vista la delibera n. 18/01/CIR «Disposizioni ai fini del corretto
adempimento  ai  contenuti  della  delibera  n. 10/00/CIR da parte di
Telecom  Italia»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 202 del
31 agosto 2001;
    Vista   la   delibera   24/01/CIR,   recante   «Disposizioni  per
l'implementazione  dei servizi di accesso condiviso a livello di rete
locale  e  di accesso disaggregato alla sottorete locale», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 17 dicembre
2001, n. 292;
    Vista  la  delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta
di  modifica  dell'offerta  di riferimento per l'anno 2001 di Telecom
Italia»,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 87 del 13 aprile 2002;
    Vista  la  delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta
di  modifica  dell'offerta  di riferimento per l'anno 2002 di Telecom
Italia»,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 56 del 8 aprile 2003;
    Vista   la   delibera   n.  3/03/CIR,  recante  «Criteri  per  la
predisposizione    dell'offerta    di   riferimento   2003   mediante
l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe
massime  applicabili»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
    Vista  la  delibera  n.  4/03/CIR,  recante  «Integrazione  delle
disposizioni  in materia di Carrier Preselection: norme in materia di
disattivazione   della   prestazione»,   pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003;
    Vista  la delibera n. 6/03/CIR, recante «Offerte di servizi x-DSL
all'ingrosso  da  parte  della  societa'  Telecom  Italia e modifiche
all'offerta  per accessi singoli in modalita' flat», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 97 del 28 aprile
2003;
    Vista  la  delibera  n.  160/03/CONS  recante «Identificazione di
organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno  2001»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 12 giugno 2003;
    Vista   la   delibera   n.   11/03/CIR,   recante   «Approvazione
dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2003  di Telecom Italia»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198
del 27 agosto 2003;
    Vista   la   delibera   n.   335/03/CONS,  recante  «Modifiche  e
integrazioni   al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti
approvato  con  delibera  n.  217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
    Vista  la  delibera  n.  12/03/CIR,  recante  «Individuazione dei
criteri  per  la determinazione della quota di surcharge applicata da
Telecom  Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia
pubblica»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 2 del 3 gennaio 2004;
    Vista  la  delibera  n.  440/03/CONS, recante «Approvazione delle
nuove  offerte  di  linee  affittate  Retail e Wholesale formulate da
Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 28 del 4 febbraio
2004;
    Vista   la   delibera   n.   453/03/CONS,   recante  «Regolamento
concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'art. 11
del  decreto  legislativo  1° agosto  2003, n. 259», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 22 del 28 gennaio
2004;
    Considerato  che  Telecom  Italia  ha  reso  pubblica  la propria
offerta di riferimento per l'anno 2004 in data 31 ottobre 2003;
    Considerato  che  Telecom  Italia  risulta notificata nel mercato
nazionale   dell'interconnessione  su  rete  fissa,  ai  sensi  della
delibera  n.  160/03/CONS, e ritenuto che l'intervento dell'Autorita'
di approvazione, con eventuali modifiche, dell'offerta di riferimento
2004  di Telecom Italia abbia un impatto rilevante in tale mercato di
riferimento;
    Vista  la  comunicazione  di  avvio del procedimento «Valutazione
dell'offerta  di  riferimento  di  Telecom  Italia  per l'anno 2004»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269
del 19 novembre 2003, con la quale i soggetti interessati erano stati
invitati  a  far pervenire all'Autorita' memorie scritte, documenti e
pareri sugli argomenti relativi al procedimento;
    Considerati    i   contributi   ricevuti   dagli   organismi   di
telecomunicazioni  ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di
avvio del procedimento;
    Vista  la  delibera n. 16/03/CIR, recante «Consultazione pubblica
concernente  l'approvazione  dell'offerta  di  riferimento per l'anno
2004  di  Telecom  Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2004, con la quale i soggetti
interessati   sono   stati   invitati  a  far  pervenire  le  proprie
osservazioni   in  merito  alla  proposta  di  provvedimento  di  cui
all'allegato B della sopra citata delibera;
    Considerati    i   contributi   ricevuti   dagli   operatori   di
telecomunicazione  Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, H3G, KPNQwest,
Telecom  Italia,  Tele  2,  Tiscali,  Welcome  Italia  e Wind e dalle
associazioni   AIIP  ed  Adiconsum  in  risposta  alla  consultazione
pubblica di cui alla delibera n. 16/03/CIR.
       Considerato quanto segue: Considerato quanto segue:
   1) IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
   1.  In  data  31  ottobre  2003  Telecom  Italia  ha pubblicato le
condizioni  di  offerta  relative  ai  servizi di interconnessione ed
accesso  applicabili  a  partire dal 1° gennaio 2004. Successivamente
alla  pubblicazione  dell'Offerta  di  Riferimento  per  l'anno 2004,
l'Autorita'  ha  avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla
sua  valutazione  ed  approvazione,  eventualmente  con modifiche. La
comunicazione  di avvio del procedimento con la relativa richiesta di
contributi e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 11
novembre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
269 del 19 novembre 2003.
   2.  Nel  corso  della  prima fase del procedimento e' stata svolta
un'analisi   dell'Offerta  2004,  con  particolare  riferimento  alle
tematiche segnalate dagli organismi di telecomunicazioni interessati.
Alcune  delle questioni oggetto di segnalazione sono state oggetto di
un  approfondimento  con  Telecom  Italia  nel  corso di una riunione
tenutasi in data 24 novembre 2004.
   3.  L'Autorita'  ha quindi effettuato la propria valutazione sulle
condizioni  di  offerta  dei  servizi  segnalati,  ed ha sottoposto a
consultazione    pubblica    i    propri   orientamenti   in   merito
all'approvazione   dell'Offerta   di  Riferimento  per  l'anno  2004,
contenuti nella proposta di provvedimento di cui all'allegato B della
delibera  n.  16/03/CIR. La predetta delibera e' stata pubblicata sul
sito  dell'Autorita'  in  data  29  dicembre  2003  e  sulla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  5  dell'8  gennaio  2004.
Considerato  che la stessa delibera disponeva un periodo di 30 giorni
per  l'invio delle risposte alla consultazione pubblica, questa si e'
conclusa in data 9 febbraio 2004.
   4.  Entro  il  predetto termine sono stati ricevuti contributi dai
seguenti  operatori  di telecomunicazioni: Albacom, Eutelia, Fastweb,
KPNQwest,  Telecom  Italia,  Tiscali,  Welcome  Italia e Wind e dalle
associazioni  AIIP  ed  Adiconsum. Gli operatori Atlanet, H3G e Tele2
hanno  fatto  pervenire i propri contributi in data 10 febbraio 2004,
provvedendo   tuttavia  ad  anticipare  i  contributi  tramite  posta
elettronica il 9 febbraio 2004.
   5.  Gli  operatori  Albacom,  Fastweb,  KPNQwest,  Telecom Italia,
Welcome Italia e Wind hanno, inoltre, richiesto, nei termini previsti
dalla  delibera n. 16/03/CIR, di illustrare nel corso di un'audizione
le  proprie  osservazioni  sulla  base di un documento scritto. A tal
fine le predette societa' sono state convocate in audizione in data 3
febbraio  (Wind),  4  febbraio  (Welcome Italia e Telecom Italia) e 5
febbraio (KPNQwest, Fastweb ed Albacom).
   2) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
   6.  Il  Codice delle Comunicazioni (D. Leg. n. 259/03) prevede che
(articolo  19,  comma 9) "Gli operatori di reti telefoniche pubbliche
fisse,  designati  come  operatori che detengano una quota di mercato
significativa   nell'ambito   della  fornitura  di  reti  telefoniche
pubbliche  fisse  e  di  servizi  ai sensi dell'allegato n. 1 parte I
della  direttiva  97/33/CE  o  della direttiva 98/10/CE continuano ad
essere  considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE)
n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa
all'analisi  di  mercato di cui al presente articolo. Successivamente
cessano  di  essere  considerati  operatori  notificati  ai  fini del
suddetto regolamento"
   Viene  inoltre  previsto,  all'articolo  44,  comma  1,  che  "Gli
obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia
di   accesso  e  di  interconnessione,  imposti  agli  operatori  che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico,  restano  in  vigore  fintantoche'  tali obblighi non siano
stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del
comma  2.  Fino  a  tale  data  conservano efficacia le deliberazioni
adottate  dall'Autorita',  relativamente  ai suddetti obblighi, sulla
base della normativa previgente".
   7.  Alla  luce  delle  disposizioni  normative sopra riportate, il
procedimento  di valutazione ed approvazione con eventuali modifiche,
dell'Offerta   2004   e'  stato  svolto  sulla  base  degli  obblighi
regolamentari  previgenti  alla  data di entrata in vigore del Codice
delle comunicazioni.
   8.  Nel  proprio  contributo  alla consultazione pubblica, Telecom
Italia,  nel  condividere il mantenimento degli obblighi in capo agli
operatori  notificati fino al completamento delle analisi di mercato,
ritiene,   sulla  base  dell'art.  50,  comma,  3  del  Codice  delle
Comunicazioni,  che "l'Autorita' non abbia il potere di modificare le
condizioni  economiche  ma  solo  di  richiedere  a Telecom Italia di
giustificare  l'orientamento  al  costo  e  presentare  nuovi  valori
coerenti con le osservazioni, motivate, dell'Autorita' stessa".
   9.  A  tale  riguardo,  l'Autorita',  rilevando  che ovviamente la
formulazione dell'Offerta di Riferimento rimane nella responsabilita'
di  Telecom  Italia, osserva che lo stesso Codice delle Comunicazioni
dispone,  all'art.  50,  comma 2, che "L'Autorita' provvede affinche'
tutti  i  meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione
dei  prezzi  resi  obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la
concorrenza  sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.
Al  riguardo  l'Autorita' puo' anche tener conto dei prezzi applicati
in  mercati concorrenziali comparabili.", e che all'art. 50, comma 3,
l'Autorita'  puo'  esigere  un  adeguamento  dei  prezzi.  Sussistono
pertanto  i  presupposti  normativi  affinche' l'Autorita' eserciti i
poteri  di intervento sui meccanismi di recupero dei costi ovvero sui
metodi  di  determinazione  dei  prezzi  per tutti i servizi soggetti
all'obbligo di controllo dei prezzi.
   3) LE CONDIZIONI DI OFFERTA
   10.   Nel  corso  del  procedimento  l'Autorita'  ha  proceduto  a
verificare  il  rispetto dei vincoli di cap, nonche' il contenuto dei
panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di
essi,  anche alla luce delle segnalazioni ricevute direttamente dagli
operatori.
   Le valutazioni dell'Autorita' sono riportate nel seguito.
   I servizi inclusi nel network cap
   11.  I  vincoli  di  cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dall'art. 5
della delibera n. 3/03/CIR sono di seguito riportati:
   servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;
   servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;
   servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;
   servizi accessori: IPC-IPC
   La  variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo
(IPC)  indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2003 (calcolata
a  partire  da  giugno  2002)  ed  utilizzata da Telecom Italia nella
definizione  del  valore  netto del vincolo di variazione panieri, e'
pari  al  2,5%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella
verifica  del  meccanismo  di  price  cap,  e'  stato  calcolato come
variazione  percentuale  della  media  su dodici mesi dell'indice dei
prezzi  al  consumo  (senza  tabacchi)  per  famiglie  di  operai  ed
impiegati.
   Le variazioni percentuali fra la spesa ottenuta applicando ad ogni
singolo  paniere  di riferimento i prezzi previsti nell'OIR 2003 e la
spesa  ottenuta  applicando  ai  medesimi  panieri  i prezzi previsti
dall'OIR   2004   sono   risultate  le  seguenti  (come  maggiormente
dettagliati nell'allegato A alla presente delibera):
   per i servizi di interconnessione a livello SGU (paniere A): 5,5%
   per i servizi di interconnessione a livello SGD e SGT (paniere B):
-3,5% per i servizi di interconnessione a livello doppio SGT (paniere
C): -1,22% per i servizi accessori (paniere D): -0,03%.
   Per cio' che riguarda il paniere C, l'Autorita' ha rilevato che la
relativa  riduzione della spesa conseguita nell'OIR 2003 e' risultata
superiore  a  quella  imposta.  Ai  sensi dell'art. 6, comma 6, della
delibera n. 3/03/CIR, la differenza tra la riduzione imposta e quella
effettivamente  conseguita  nell'OIR  2003, pari a 0,03%, puo' essere
computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'OIR 2004.
   L'Autorita'  ha,  inoltre,  rilevato  che, cosi' come previsto dal
comma  5,  art.  5,  della  citata delibera, le condizioni economiche
relative   ai   servizi   di   kit   e  collegamenti  trasmissivi  di
interconnessione  non  hanno  subito  incrementi  rispetto  a  quelli
pubblicati  lo  scorso  settembre nell'OIR 2003 e che, inoltre, cosi'
come previsto dal successivo comma 6, art. 5, le riduzioni dei prezzi
garantite  ai  servizi  di raccolta in modalita' forfetaria a livello
SGU,  SGD e SGT non sono inferiori a quelle previste per i servizi di
raccolta   minutaria  in  decade  7  dei  corrispondenti  livelli  di
interconnessione.
   Pertanto,  l'Autorita'  ritiene che i vincoli di riduzione imposti
dalla delibera n. 3/03/CIR sono stati rispettati per i panieri A, B e
C.
   12.  Per  quanto riguarda il paniere D, nel corso della prima fase
del procedimento erano emersi alcuni aspetti relativi alle condizioni
economiche  di  alcuni servizi segnalati dagli operatori e di seguito
descritti.  In  primo  luogo,  alcuni  operatori  hanno segnalato che
l'incremento  dell'ordine  del  30%  dei  contributi  una  tantum dei
servizi  di  accesso  disaggregato e del contributo di qualificazione
xDSL all'interno del medesimo paniere, relativo ai servizi accessori,
potrebbe  avere  un  rilevante impatto sotto il profilo competitivo e
non   essere  coerente  con  i  corrispondenti  prezzi  retail.  Tale
variazione, a
   detta  degli  operatori,  puo'  costituire un disincentivo all'uso
dell'accesso  disaggregato  ed  alla  realizzazione di infrastrutture
alternative, con effetti di natura anticompetitiva.
   A  tale  proposito  Telecom Italia ha evidenziato che l'aumento di
tale voce di spesa per gli operatori e' riconducibile all'analisi dei
costi  dei  servizi  per  il  2003,  che risultano superiori anche ai
valori  proposti  per  il  2004  e  che la variazione e' avvenuta nel
rispetto  del  vincolo  di cap per lo specifico paniere, tenuto conto
che  altre  voci,  in particolare la quota di attivazione per la CPS,
sono diminuite.
   13.  Relativamente  al  paniere  D, l'Autorita' aveva espresso, al
punto   3.a   della  proposta  di  provvedimento,  l'orientamento  di
modificare le condizioni economiche dei contributi di attivazione per
il  servizio di unbundling e per la CPS, ponendoli uguali, per l'anno
2004, a quelli approvati nell'Offerta di Riferimento 2003.
   14.  In  merito  all'orientamento formulato dall'Autorita', alcuni
operatori  (Albacom,  Eutelia, Tele 2 e Welcome Italia) ritengono non
accettabile  un  intervento  volto al ripristino dei valori approvati
per  il  2003,  in  quanto  comporterebbe  un  aumento della quota di
attivazione  della  CPS,  con  conseguenti  impatti  sugli operatori,
tenuto  conto  della  notevole  importanza  che  tale servizio ancora
riveste  nel  mercato  della  telefonia  fissa.  Gli stessi operatori
ritengono  che  l'Autorita'  dovrebbe  tuttavia  intervenire  per  la
riduzione  dei  soli  servizi  il cui prezzo e' stato incrementato da
Telecom   Italia,   in   particolare  il  contributo  di  attivazione
dell'unbundling  lasciando  inalterato  il valore proposto da Telecom
Italia per l'attivazione della CPS.
   15.  Telecom  Italia, sul punto, fa rilevare che i prezzi proposti
per  i  servizi nel paniere D rispettano il vincolo IPC - IPC imposto
dalla  delibera  n.  3/03/CIR  e  che,  pertanto,  al  fine del pieno
rispetto  del  vincolo di cap imposto, la modifica proposta per i due
servizi  nel  paniere  esigerebbe  il  ricalcolo e l'approvazione dei
valori di tutti gli altri servizi dello stesso paniere.
   16.  In  relazione ad altri servizi del paniere D, si rileva che i
contributi  di  attivazione dei circuiti parziali a 256Kbps, 384Kbps,
512Kbps,  768Kbps,  34Mbps  e  155Mbps  e  i contributi per l'accesso
disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso (cosiddetto
shared  access),  per i quali e' stato registrato un volume nullo nel
corso  del  periodo  di  riferimento  (1 luglio 2002 30 giugno 2004),
presentano un incremento pari rispettivamente al 10% ed al 31,25%.
   Il  comma  2,  dell'articolo  2, della delibera n. 11/03/CIR aveva
previsto  che  le condizioni economiche dei servizi caratterizzati da
un  volume  nullo  dovessero  variare  in  misura  pari al vincolo di
controllo generale del paniere cui tali servizi appartengono che, nel
caso  in  esame, e' pari allo 0% (IPC-IPC). L'Autorita', pertanto, ha
rilevato,  nella propria proposta di provvedimento, che le condizioni
economiche proposte per i suddetti servizi risultano non coerenti con
quanto   disposto   dalla   delibera  n.  11/03/CIR  ed  ha  espresso
l'orientamento di riportare tali valori a quelli del 2003.
   17.  Con  riferimento  ai  contributi  di attivazione dei circuiti
parziali  alle  velocita'  sopra  indicate,  Telecom  Italia ha fatto
rilevare  che  i  circuiti  da  256Kbps  a  768Kbps sono basati sulla
medesima componente impiantistica dei circuiti a 128Kbps ed a 2Mbps e
che pertanto, le attivita' di predisposizione sono le stesse.
   18. L'Autorita' rileva che l'adeguamento di solo alcuni dei prezzi
dei  servizi  (i  cui volumi di vendita non siano risultati nulli nel
periodo   di  riferimento)  contenuti  nel  paniere  D  comporterebbe
l'imposizione  di  un  vincolo  differente  da  quello disposto dalla
delibera  n.  2/03/CIR  (IPC  -  IPC).  La  modifica delle regole del
sistema  programmato  di  controllo  dei prezzi non puo' pero' essere
effettuata  nel corso dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento e
pertanto il vincolo IPC-IPC non puo' essere variato in questa sede.
   19. L'Autorita' ha preso atto che un numero rilevante di operatori
ha  richiesto  che  il  prezzo  di  attivazione  della  CPS non venga
incrementato   e   che   il  prezzo  del  contributo  di  attivazione
dell'unbundling  venga ridotto ed, altresi', che gli stessi operatori
hanno  giudicato  come anticompetitiva la manovra proposta da Telecom
Italia,  manovra che puo' in effetti risultare in un disincentivo per
lo sviluppo della larga banda.
   20. Considerato che numerose sono le combinazioni di prezzi, sulla
base  dei  volumi  di  riferimento,  che  portano  al  rispetto di un
determinato  vincolo di cap e che, nell'ambito delle scelte possibili
di  prezzi  nel  paniere  D,  e'  stata  operata  una scelta che puo'
penalizzare  gli  operatori  infrastrutturati, l'Autorita' richiede a
Telecom  Italia  di  riformulare i prezzi del paniere D, nel rispetto
del  vincolo  IPC-IPC  e  considerando  quanto espresso al successivo
paragrafo 21 in merito ai servizi a volume nullo. L'Autorita' ritiene
opportuno  che la nuova proposta di Telecom Italia, che dovra' essere
pubblicata entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento,
abbia  effetto  dalla  predetta data di pubblicazione, fermo restando
che fino a tale ultima data rimarranno in vigore i prezzi del paniere
D proposti in data 31 ottobre 2003.
   21.  In  merito  alle  variazioni  di  prezzo dei servizi a volume
nullo, l'Autorita', fa rilevare che quanto previsto all'art. 2, comma
2,  della  delibera  n.  11/03/CIR  si  applica  a  tutti  i  servizi
dell'Offerta  di Riferimento, i cui volumi di vendita risultino nulli
per  il  periodo  di  riferimento.  L'Autorita', pertanto, richiede a
Telecom  Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento 2004, mantenendo
i  prezzi  approvati  per  l'Offerta di Riferimento 2003 dei seguenti
servizi risultati a volume nullo:
   - contributi di attivazione dei circuiti parziali per le velocita'
256  Kbit/s,  384  Kbit/s,  512  Kbit/s,  768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155
Mbit/s;
   -  contributi  di  attivazione  per  l'accesso  disaggregato  alla
sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di
servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);
   -   contributi   di   qualificazione  della  linea  per  l'accesso
disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per
ogni tipologia di servizio xDSL;
   -  contributo  di attivazione per l'accesso condiviso alla rete di
distribuzione (shared
   access);
   -  contributo  di  qualificazione  della  linea ADSL per l'accesso
condiviso alla rete di
   distribuzione (shared access).
   22.  L'Autorita',  considerato  quanto  premesso,  si  riserva  di
valutare,  nell'ambito delle revisione del network cap, l'adeguamento
delle   regole   relative   al   paniere   D   da  applicare  per  la
predisposizione dell'Offerta di Riferimento 2005.
   Quota  supplementare  per  il  servizio  di  raccolta  in  Carrier
Preselection
   23.   Nell'Offerta   di   Riferimento   2004   Telecom  Italia  ha
incrementato la quota minutaria supplementare applicata alla raccolta
del  traffico  in  modalita'  Carrier  Pre-selection,  finalizzata al
recupero  degli  investimenti  effettuati  per  l'adeguamento (System
Setup)  della  rete alla Carrier Preselection. Alcuni operatori hanno
segnalato  che  tale  incremento,  che  e' valutabile nella misura di
oltre  il  200  %,  rappresenta  un reale ostacolo alla concorrenza e
comporta  un  notevole  incremento  dei costi degli operatori stessi.
Telecom  Italia,  d'altra  parte, ha comunicato all'Autorita' di aver
recuperato,  sino  ad  ora,  circa  un terzo dei costi di adeguamento
sostenuti  e  che l'incremento apportato le consentira' di recuperare
tali costi entro il mese di Ottobre 2004.
   24.  La  delibera  n.  10/00/CIR, nell'approvare l'applicazione di
tale   quota  supplementare  per  il  servizio  di  raccolta  in  CPS
finalizzata  al  recupero  dei  costi  sostenuti per l'adeguamento di
sistema  per  la fornitura del servizio stesso, ha fissato in quattro
anni  e mezzo il periodo di riferimento entro il quale Telecom Italia
avrebbe  dovuto  recuperare  tali costi, definendo tale periodo sulla
base  del  numero  di  attivazioni  previsto  e del relativo traffico
sviluppato nel medesimo arco temporale. In particolare, era previsto,
da  Telecom Italia, un piano di attivazioni con 12.000 attivazioni al
giorno  (per  giorno  lavorativo) nel primo anno, 9.000 nel secondo e
6.000  nel  terzo  e quarto anno, per un totale di circa 7 milioni di
linee.  L'analisi  del  reale  andamento  del  mercato  della carrier
pre-selection  dimostra  che,  rispetto all'andamento ipotizzato alla
base  del  piano di rientro approvato, il processo di provisioning e'
andato  a  regime  con  notevole  ritardo  ed  il  numero  di  12.000
attivazioni si e' raggiunto solo alla fine del secondo anno. Inoltre,
all'inizio  del  terzo anno eventi quali l'avvio con volumi rilevanti
del  servizio  di  accesso disaggregato ed il significativo numero di
rientri  in  Telecom  Italia  hanno contribuito a ridurre il traffico
dalla  carrier  preselection,  concorrendo  al  ritardo  nel piano di
rientro dei costi.
   25.  Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita', nella proposta
di  provvedimento,  aveva  espresso  l'orientamento  di modificare il
piano  di  recupero dei costi di adeguamento del sistema sostenuti da
Telecom  Italia,  estendendolo  di  un  anno  rispetto  alle  ipotesi
iniziali  per  tenere  conto  del  fatto  che l'avvio effettivo della
prestazione  e'  avvenuto  con lo stesso periodo di ritardo. Pertanto
l'Autorita',  valutati i dati di attivazione e di traffico realizzati
nel  periodo 2000-2003 e ipotizzato, sulla base dei valori pregressi,
un  incremento annuo del traffico in CPS di circa il 10%, ha ritenuto
che  il  valore  della  quota  supplementare  approvato  per  il 2003
permetta l'effettivo recupero dei costi entro l'anno 2005.
   26.  Diversi  operatori, tra cui Albacom, Tele 2 e Welcome Italia,
hanno  segnalato  che,  a  loro  avviso,  Telecom Italia avrebbe gia'
recuperato   la   maggior  parte  dei  costi  di  adeguamento  e  che
l'eventuale   mancato   rientro   della   parte   rimanente   sarebbe
esclusivamente    imputabile   a   comportamenti   anticoncorrenziali
praticati   negli  anni  dall'incumbent  sul  servizio  di  CPS,  con
particolare  riferimento ai ritardi nell'attivazione del servizio. In
considerazione  di  cio', tali operatori richiedono che sia mantenuta
la  quota  supplementare  ai  valori  approvati per il 2003 fino alla
scadenza  prefissata  con  la  delibera  n.  10/00/CIR  e che non sia
riconosciuta  la  eventuale  quota di costi di adeguamento di sistema
non ancora recuperati.
   27.   Telecom   Italia  ritiene,  d'altra  parte,  che  non  siano
imputabili  alla  stessa  Societa' le differenze tra le previsioni di
traffico  sulle  quali era basato il piano di rientro dei costi ed il
traffico   effettivamente  consuntivato  e,  pertanto,  evidenzia  la
propria  indisponibilita' ad ulteriori proroghe dei tempi di recupero
dei  costi  sostenuti.  In subordine, Telecom Italia ha richiesto, al
fine  di salvaguardare gli investimenti effettuati ed a fronte di una
eventuale ulteriore estensione del periodo di rientro, che il credito
residuo venga rivalutato impiegando un adeguato tasso di interesse.
   28. L'Autorita' sottolinea, in primo luogo, che i ritardi rispetto
al  piano  di  recupero  previsto  dalla  delibera  n. 10/00/CIR sono
imputabili  al  ritardo  di Telecom Italia nella messa a regime di un
sistema  di  provisioning  adeguato  al  numero  delle  richieste  di
attivazione ed al successivo fenomeno di rallentamento della crescita
del  traffico in CPS, dovuto ai processi di rientro in Telecom Italia
dei  clienti  in CPS. Inoltre l'Autorita' rileva che, con la delibera
n.  4/03/CIR,  i processi di attivazione e disattivazione di CPS sono
stati  posti  su  di un piano di parita', rilevando che il sistema di
attivazione  della  CPS, per il quale viene richiesto il recupero dei
costi, viene utilizzato anche per la disattivazione della prestazione
stessa.
   29.  L'Autorita' osserva, inoltre, che le strategie commerciali di
Telecom  Italia,  finalizzate al rientro della clientela che mediante
la CPS aveva scelto un altro operatore, potrebbe avere come ulteriore
conseguenza  negativa  sullo sviluppo di una effettiva concorrenza il
possibile mutamento della quota supplementare. Infatti, all'aumentare
del  numero  dei rientri in Telecom Italia, si decrementa la crescita
del traffico in CPS e conseguentemente il piano di recupero dei costi
diverge  dalle  iniziali  previsioni,  con  il conseguente incremento
della  quota  di  sovrapprezzo in presenza di una durata costante del
periodo di rientro. Tale apparente paradosso e' risolto dall'evidente
considerazione  che,  avendo  Telecom Italia usufruito del sistema di
attivazione  e  disattivazione  della  CPS,  lo stesso operatore deve
contribuire  al  recupero  dei  costi.  A tale riguardo appare quindi
opportuno  considerare anche il traffico prodotto dalla clientela che
ha  disattivato  la  CPS.  Pertanto  l'Autorita',  nel  confermare la
decisione  di  richiedere a Telecom Italia di mantenere, per il 2004,
la  quota  di  sovrapprezzo  al valore approvato per il 2003, ritiene
opportuno  procedere  ad  una valutazione dell'effettivo recupero dei
costi  di  adeguamento  tenendo  anche  conto  la  stima  del mancato
traffico in CPS relativo ai clienti rientrati in Telecom Italia. Tale
verifica  dovra'  completarsi  in  tempo  utile  per  predisposizione
dell'Offerta  di Riferimento di Telecom Italia dell'anno 2005. Infine
l'Autorita',  qualora si rilevasse necessario estendere ulteriormente
il  periodo  di applicazione della quota supplementare, si riserva di
valutare  gli  effetti,  per  il  calcolo  del  valore della quota di
sovrapprezzo,   dell'eventuale   applicazione   di   un  criterio  di
attualizzazione degli investimenti effettuati.
   Accesso  di  abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non
geografiche  di  altro  operatore:  remunerazione  per il servizio di
fatturazione
   30.  Nell'Offerta  di  Riferimento  2004  le condizioni economiche
applicate  da  Telecom Italia per la prestazione di "fatturazione per
accesso  di  abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di
altro  operatore"  sono  determinate  in misura variabile in funzione
dell'importo medio minutario fatturato al cliente chiamante. Infatti,
il valore della percentuale del fatturato, dovuta per il servizio, e'
pari  al minimo tra: 3,3 x pmm +4,2 e 10; dove pmm e' il prezzo medio
minutario,  espresso  in  euro  al  minuto,  dello specifico servizio
oggetto della prestazione richiesta dall'operatore.
   Alcuni  operatori  hanno  segnalato  una duplice criticita': da un
lato  l'introduzione della dipendenza della percentuale applicata dal
prezzo finale e dall'altro il notevole incremento di tale percentuale
rispetto al valore 2003 (pari al 2,9% fisso).
   31.  Con  riferimento  all'Offerta  2003,  l'articolo  1, comma 1,
lettera  d, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR e l'articolo 3, comma
2,  lettera  d,  della  delibera n. 11/03/CIR, hanno definito, per la
quota   di   fatturazione,   il   valore   del  2,9%  del  fatturato,
indipendentemente dal valore di prezzo applicato.
   In  merito  Telecom  Italia  ha evidenziato che la percentuale del
2,9%,  valutata  per  l'Offerta  2003,  non risulta piu' orientata ai
costi  in  quanto  gli  stessi  sono  cambiati,  in  particolare,  in
conseguenza  dell'incremento delle attivita' dovute agli accertamenti
e   prevenzioni   delle   eventuali   attivita'   illecite   ed  alle
contestazioni   presentate  dagli  utenti.  Per  far  fronte  a  tale
situazione,  Telecom Italia ha dichiarato di aver dovuto potenziare i
sistemi  di  prevenzione  e  di gestione del cliente. Secondo Telecom
Italia,  la  formula  proposta  (con  valori compresi tra 4,2% e 10%)
oltre  a  essere  piu'  rappresentativa dei costi reali, favorisce le
numerazioni a basso prezzo (e quindi intrinsecamente meno rischiose).
Infatti,  in  alternativa,  si  sarebbe  dovute  applicare a tutte le
numerazioni  lo  stesso  valore  medio che risulta molto maggiore del
2,9% precedentemente applicato.
   32.  L'Autorita',  sul  punto, rileva innanzitutto che la modifica
della  modalita'  di  applicazione  del  prezzo di fatturazione ha un
significativo  impatto  sul  mercato  dei  servizi a valore aggiunto,
qualora   si   consideri   l'incertezza   indotta   negli   operatori
interconnessi  che,  seppur confidando nella stabilita' del prezzo di
tale servizio di interconnessione, si trovano a dover rinegoziare per
il  2004  le  condizioni  economiche  con i centri servizi dei propri
clienti.  Inoltre,  tenuto  conto  che il servizio di fatturazione e'
soggetto  all'orientamento  al costo, risulta necessario valutare gli
effettivi  costi  sottostanti  al servizio al fine di determinarne il
valore per l'anno 2004. A tale proposito, Telecom Italia ha fornito i
dati  di  costo  che  apparentemente  non  si  discostano  da  quelli
sottostanti  la  fissazione  del  valore approvato con la delibera n.
2/03/CIR.  Pertanto  l'applicazione  all'anno  2004 della metodologia
gia'  approvata  fa  registrare  un  valore,  per il 2004, prossimo a
quello approvato per l'anno 2003.
   L'Autorita'  ritiene inoltre che l'applicazione di un unico valore
percentuale,  che  scorreli  il  costo  della fatturazione dal prezzo
fatturato, risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura
dei costi.
   33.  Pertanto, l'Autorita', nella proposta di provvedimento, aveva
espresso  l'orientamento  di  modificare  le  condizioni  proposte da
Telecom  Italia  per  il  servizio  di fatturazione per l'accesso dei
propri  abbonati  alle numerazioni non geografiche di altri operatori
nel  senso di approvare un unico valore percentuale, indipendente dal
valore  fatturato  al cliente finale, determinato sulla base dei dati
di  costo  forniti  da  Telecom  Italia,  applicando  la  metodologia
descritta nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR.
   34.  Nel  corso  della  consultazione  pubblica, Telecom Italia ha
ribadito  l'opportunita',  a  suo  avviso,  di  mantenere la proposta
formulata   nell'Offerta   di   Riferimento   2004.   Le   principali
argomentazioni   utilizzate  per  giustificare  tale  posizione  sono
relative,  in  primo  luogo,  ad una maggiore rispondenza della nuova
modalita'  ai  criteri di separazione del prezzo del servizio erogato
per le numerazioni a basso rischio rispetto a quelle ad alto rischio,
in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  delibera  n. 6/02/CIR. In
secondo  luogo,  relativamente  alla  metodologia  applicata  per  il
calcolo  dei  costi  sottostanti, Telecom Italia ritiene maggiormente
rispondente  al  principio  di  causalita'  dei  costi l'attribuzione
integrale  dei  costi  relativi  alla "gestione reclami e prevenzione
frodi"  ai  servizi  di  traffico  non  geografico  ad  alto rischio,
anziche'  la  distribuzione  su  tutti  i servizi a traffico, secondo
quanto  disposto  dalla  delibera  n. 2/03/CIR. La societa', infatti,
ritiene  che  la  principale  causa dei costi in esame sia proprio il
traffico non geografico ed il suo elevato livello di insolvenza.
   35. Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'Autorita' non ritiene
fondate  le  motivazioni sottostanti alle modalita' di allocazione di
tali  costi  ai  servizi,  cosi'  come  proposte  da  Telecom Italia.
Infatti, gia' con la delibera n. 2/03/CIR, l'Autorita' aveva ritenuto
maggiormente  in  linea  con  il principio di causalita' dei costi il
criterio di attribuzione degli stessi a tutti i servizi a traffico in
misura proporzionale alle perdite associate. Infatti, dal dettagliato
esame  delle  attivita'  sottostanti  la  voce  "gestione  reclami  e
prevenzioni   frodi",   fornito   da  Telecom  Italia,  e'  possibile
determinare  che  i costi del servizio in esame sono riconducibili ai
seguenti processi:
   1) gestione del contatto con il cliente (identificazione, gestione
contatto,...)
   2) gestione dati del cliente (inserimento, aggiornamento, ....)
   3)   gestione   esigenze   del   cliente  (acquisizione  esigenza,
assegnazione e lavorazione, ...)
   4)  azioni  di prevenzione frodi (esecuzione controlli parametrici
su storia, morosita', analisi delle situazioni a rischio, definizione
ed esecuzione azioni quali il recupero credito,...)
   5)  monitoraggio  consumi  di  traffico  anomalo  (analisi dati di
traffico,  generazione allarmi, esecuzione di verifiche, contatto con
il cliente, disabilitazione linea,
   Al fine di eliminare i costi non pertinenti relativi all'attivita'
di  gestione commerciale del cliente di competenza della sola Telecom
Italia,  il  costo  complessivo  di tali attivita' viene ridotto a un
"driver"  di  allocazione basato sull'incidenza percentuale dei costi
del  personale impiegato nelle attivita' 4) e 5). L'Autorita' ritiene
che l'ammontare dei costi cosi' determinato sia riconducibile a tutto
il  traffico  che genera un'insolvenza e quindi una perdita. Per tale
ragione  la  corretta  applicazione  del  principio di causalita' dei
costi  non  puo'  prevedere l'integrale attribuzione di tali costi ai
soli  servizi  non  geografici ad alto rischio (che generano circa il
20%  della  totale  perdita  dei  servizi  a  traffico)  ma  la  loro
attribuzione  a  tutti i servizi in misura proporzionale alla perdita
generata   da  ciascun  servizio.  A  riprova  di  tale  valutazione,
l'Autorita' osserva che, come comunicato dalla stessa Telecom Italia,
successivamente  all'approvazione  della delibera n. 9/03/CIR, con la
quale  sono  state  introdotte  soglie  di  prezzo  massimo su alcune
numerazioni  per  servizi  a  sovrapprezzo,  si  e'  assistito ad una
migrazione  dei  servizi  ad  alto  rischio di alcune numerazioni non
geografiche  che,  con  la  metodologia proposta da Telecom Italia di
allocazione  dei  costi, non si ritroverebbero attribuite alcun costo
relativo alla "gestione reclami e prevenzione frodi".
   36.  Relativamente  alla  possibilita'  di  definire un prezzo del
servizio  differente  al  variare  del  prezzo pagato dal consumatore
finale  per l'accesso al servizio, l'Autorita' osserva che l'iniziale
separazione  in  alto  e  basso  rischio introdotta dalla delibera n.
6/02/CIR  e'  stata  modificata dalla nuova modalita' di trattazione,
adottata  con  la  successiva  delibera  n.  2/03/CIR, dei servizi di
fatturazione   e  rischio  di  insolvenza  ed  in  particolare  dalla
decisione  di non determinare ex-ante la percentuale di remunerazione
relativa  alle  perdite  generate dal servizio. L'Autorita', con tale
ultima   delibera,  ha,  infatti,  stabilito  che  venga  considerata
nell'Offerta  di  Riferimento  la sola quota afferente il servizio di
fatturazione  e  di  prevenzione  e  gestione crediti mentre la quota
relativa  alle  perdite  su  credito  venga  determinata  ex post tra
Telecom   Italia   e   gli   operatori   sulla   base  delle  fatture
effettivamente  non  pagate.  Per  tali  motivi,  la  quota dei costi
relativa  al servizio incluso nell'Offerta di Riferimento non ha piu'
ragione  di  essere attribuita in maniera differente tra alto e basso
rischio in quanto e' relativa ad attivita' che vengono svolte ai fini
dell'emissione  della  fattura  nel  suo  complesso indipendentemente
dalle  particolari  tipologie di traffico ivi contenute. L'Autorita',
pertanto,  ritiene  che l'applicazione di un unico valore percentuale
risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi.
   37.  In merito ai costi sottostanti al servizio, Telecom Italia ha
dichiarato  che  la  valorizzazione  dei  costi  utilizzata e' quella
relativa  ai  dati  di  consuntivo  2001 e che, inoltre, tale base di
costo e' da ritenersi adeguata anche per le valutazioni relative agli
anni successivi al 2002, in quanto il prezzo del servizio e' definito
in  misura  percentuale  dei  valori  di  costo  rispetto  ai ricavi.
L'Autorita' condivide tale valutazione relativa alla base di costo di
riferimento,  in  quanto,  laddove  si riscontra una crescita sia dei
costi  che  dei  ricavi,  l'effetto  percentuale  non viene ad essere
alterato.
   Considerato  che  la metodologia da applicarsi e' quella stabilita
dalla  delibera  n.  2/03/CIR  e che la base dei costi risulta quella
relativa  all'esercizio  contabile  2001  , utilizzato anche all'atto
dell'adozione  della  precitata delibera, l'Autorita' ritiene che non
sussistano motivazioni per approvare la proposta di Telecom Italia e,
pertanto,  richiede  allo  stesso  operatore di adeguare l'Offerta di
Riferimento  prevedendo  un'unica percentuale che, allo stato ed alla
luce delle informazioni contabili a disposizione non supera il valore
previsto  all'art.  1,  comma  1, lettera d., sub 1 della delibera n.
2/03/CIR,  ovvero  2,9%, valore determinato applicando la metodologia
applicata ai dati di contabilita' 2001.
   38.  In  merito al servizio di configurazione dei prezzi richiesti
dagli  operatori interconnessi, Telecom Italia richiede, per il 2004,
un  importo una tantum pari a ca. € 30.000,00 per ogni configurazione
di  scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio.
Inoltre,  sia  per  la  configurazione di numerazioni con prezzi gia'
pubblicati nelle griglie tariffarie, sia per la configurazione prezzi
non inclusi nelle griglie tariffarie, Telecom Italia garantisce tempi
massimi di fornitura del servizio pari a 90 giorni.
   Alcuni  operatori  hanno  segnalato che un costo di configurazione
eccessivamente  elevato puo' costituire un disincentivo allo sviluppo
di  nuovi servizi a valore aggiunto e, congiuntamente ai lunghi tempi
di configurazione, potrebbe rappresentare un freno alla concorrenza.
   Telecom   Italia  ha  precisato  di  aver  calcolato  i  costi  di
configurazione  ipotizzando  un'ora  di  lavoro su ogni SGU ed alcuni
costi  di  predisposizione  degli  impianti.  Infatti, l'attivita' di
configurazione,  secondo  la  stessa  Telecom  Italia, consiste nella
predisposizione  di  una  procedura  software  riguardante  la  nuova
configurazione  del  prezzo,  nonche'  nel  successivo  aggiornamento
locale di ciascuna centrale SGU con i relativi test. Tali operazioni,
sempre  secondo  Telecom Italia, sono svolte presso ciascuna centrale
SGU  al  fine  di  aggiornare il c.d. "cartellino", generato per ogni
chiamata.
   39.  La  delibera  n. 11/03/CIR prevede che gli eventuali oneri di
configurazioni  di  prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie siano
inclusi nell'Offerta di Riferimento a condizioni economiche eque, non
discriminatorie  ed  orientate al costo. La verifica delle condizioni
economiche  proposte  non puo' che essere svolta, pertanto, alla luce
di  costi  esposti  da  Telecom  Italia in contabilita' regolatoria e
della  pertinenza  delle  attivita'  remunerate  al servizio offerto.
Sulla base delle informazioni fornite da Telecom Italia, l'Autorita',
allo  stato,  non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i
valori proposti da Telecom Italia.
   Relativamente  ai  tempi di configurazione delle numerazioni sulla
rete  di  Telecom  Italia,  l'Autorita'  non ritiene motivato che gli
stessi  siano fissati in 90 giorni indipendentemente dal fatto che il
prezzo   ad   esse  associato  sia  o  meno  presente  nelle  griglie
tariffarie.
   40.  L'Autorita' osserva, infine, che l'introduzione delle griglie
di  prezzo e degli oneri di configurazione dei prezzi "fuori griglia"
e'  coerente  solo qualora i livelli di prezzo presenti nelle griglie
siano  disponibili agli operatori indipendentemente dalla numerazione
scelta  per  il  servizio  finale  (compatibilmente  con i vincoli di
prezzo massimo fissati dalla normativa vigente). Pertanto non risulta
necessario  associare  ad  ogni numerazione un sottoinsieme di prezzi
disponibili  ma  e'  sufficiente disporre di un solo elenco di prezzi
"gia'   configurati"   che  sia  tempestivamente  aggiornato  e  reso
disponibile da Telecom Italia.
   L'Autorita'   aveva,   pertanto,   espresso,   nella  proposta  di
provvedimento,  l'orientamento  di  modificare le condizioni tecniche
del  servizio  di configurazione delle numerazioni non geografiche in
capo  agli operatori interconnessi, nel senso di richiedere a Telecom
Italia di:
   -  fissare  il  periodo di configurazione, nel caso di prezzi gia'
configurati  all'interno  delle  griglie,  in  una misura inferiore o
uguale a 30 giorni;
   - rendere disponibili per tutte le numerazioni i livelli di prezzo
gia' configurati e quelli ulteriori che saranno attivati su richieste
degli  operatori,  ivi  inclusa  la  direzione commerciale di Telecom
Italia su specifiche numerazioni.
   41.   In  merito  alle  condizioni  economiche,  alcuni  operatori
interconnessi,  nel  confermare  che  tali  livelli di prezzo possono
costituire un disincentivo alla concorrenza, ritengono che gli stessi
risultino  eccessivamente  alti  rispetto  ai costi di configurazione
delle proprie reti.
   L'Autorita',   tuttavia,   dalla   analisi   dei   dati   e  delle
giustificazioni  fornite da Telecom Italia sui costi sottostanti, non
ritiene  che  sussistano motivazioni per modificare i valori proposti
da  Telecom  Italia  per  la  configurazione di prezzi fuori griglia.
L'Autorita' intende precisare, comunque, che i livelli di prezzo gia'
configurati  e  quelli  ulteriori  che  saranno  attivati sulle varie
numerazioni,  sia  per  richiesta  degli operatori, sia per richiesta
della  direzione  commerciale  di Telecom Italia, debbano essere resi
disponibili per tutte le numerazioni.
   42. Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni, in
sede   di   consultazione,  Telecom  Italia  ha  affermato  di  poter
configurare  alcune numerazioni non geografiche in 90 giorni ed altre
in  30  giorni  indipendentemente dal livello di tariffazione ad esse
associato.  Secondo  l'operatore, quindi, la differenza non e' legata
alla  presenza  o meno nella griglia dello scaglione tariffario ma e'
riconducibile alla diversa modalita' di configurazione sulla rete dei
vari servizi e delle numerazioni agli stessi associati, in quanto per
motivi storici alcuni servizi non geografici fanno uso esclusivamente
della  rete  intelligente  mentre  altri sono configurati su tutte le
centrali.
   43.   L'Autorita',   considerato  che  la  scelta  di  configurare
differentemente   alcune   numerazioni   e'   stata   unilateralmente
effettuata  da  Telecom  Italia  e  che tale scelta comporta per tali
numerazioni   un  differente  e  minore  livello  di  efficienza  non
giustificato  da motivazioni tecniche, ritiene opportuno richiedere a
Telecom  Italia  di  adeguare  l'Offerta  di  Riferimento  al fine di
garantire per tutte le numerazioni un tempo massimo di configurazione
efficiente  pari a 30 giorni dalla richiesta. In considerazione delle
eventuali   modifiche  tecniche  da  apportare,  l'Autorita'  ritiene
congruo  che  tale  adeguamento  sia  realizzato entro tre mesi dalla
notifica del presente provvedimento.
   44.  Relativamente  ai  servizi  in  decade 7, gli operatori hanno
segnalato che Telecom Italia prevede nelle condizioni dell'offerta di
inibire  i servizi offerti su un dato arco di numerazione o su di una
specifica  numerazione  nel  caso  in  cui  la  qualita' del servizio
risulti troppo bassa.
   Telecom   Italia   ha   evidenziato  che  la  loro  previsione  e'
finalizzata unicamente a tutelare l'integrita' della rete da fenomeni
degradanti,  quali  i  continui  tentativi di chiamata da parte degli
utenti  finali,  e  non  vuole essere un'interferenza nelle attivita'
commerciali degli altri operatori.
   45.  Alla  luce  di  quanto disposto dall'art. 5 della delibera n.
9/02/CIR,  relativamente  agli obblighi di comunicazione in capo agli
operatori   titolari   delle   numerazioni   per   servizi  Internet,
l'Autorita' ritiene che l'operatore deve comunicare ai propri clienti
le  informazioni  relative  alla qualita' del servizio offerto ma che
tali   informazioni   non  siano  necessarie  a  Telecom  Italia  per
configurare il servizio di fatturazione.
   L'Autorita'  aveva  pertanto espresso l'orientamento di modificare
le  condizioni  di  offerta  del  servizio in questione, nel senso di
eliminare le clausole sopra indicate introdotte da Telecom Italia.
   46. Nel corso della consultazione, Telecom Italia ha osservato che
la  previsione  contenuta nell'Offerta di Riferimento e' finalizzata,
oltre  che  alla  tutela  dell'integrita'  di rete, alla tutela della
propria clientela in riguardo alla qualita' della connessione.
   Sul  punto  si  e'  espressa  anche l'associazione dei consumatori
Adiconsum  evidenziando  la necessita' che l'operatore titolare della
numerazione   offra   servizi  di  un  adeguato  livello  qualitativo
assumendosi impegni precisi nei confronti dei consumatori.
   L'Autorita',  nel  condividere il principio di tutela dei cliente,
ritiene che gli operatori titolari delle numerazioni non geografiche,
con  particolare  riferimento alle numerazioni per servizi di accesso
ad  Internet, debbano comunicare in maniera trasparente e puntuale ai
propri  clienti  il  livello  di  qualita'  che  il  proprio servizio
garantisce,  cosi' da consentire ai clienti di scegliere se aderire o
meno.  Laddove,  invece,  il  livello  di  servizio offerto rischi di
compromettere  l'integrita'  della  rete, devono essere predisposti e
concordati  tra  tutti gli operatori i necessari meccanismi di tutela
della  rete  nell'ambito  delle  modalita'  tecniche  concordate  per
l'interconnessione.
   Relativamente  alle  clausole poste da Telecom Italia per attivare
le   numerazioni   non  geografiche,  pertanto,  l'Autorita'  ritiene
opportuno  richiedere  a  Telecom Italia di adeguare le condizioni di
offerta  del  servizio  in  questione,  eliminando  la  richiesta  di
informazioni non necessarie alla configurazione del servizio.
   Accesso al servizio 12
   47.   L'Autorita'  ha  rilevato  che  Telecom  Italia  ha  escluso
dall'Offerta   di   Riferimento   2004  il  servizio  di  accesso  in
interconnessione   al   servizio  12  (informazione  elenco  abbonati
nazionali).
   Telecom  Italia ha giustificato l'esclusione ai sensi dell'art. 55
del  Codice delle Comunicazioni ove tale servizio e' stato espunto da
quelli  soggetti  ad obbligo di servizio universale. Pertanto Telecom
Italia  ha  ritenuto  che  questo servizio non sia piu' soggetto agli
obblighi   di   pubblicazione  e  di  orientamento  al  costo  a  cui
soggiacciono  gli altri elementi dell'Offerta di Riferimento. Telecom
Italia ha comunque evidenziato che per il 2004 il prezzo del servizio
e'  rimasto  immutato e che la sua offerta e' disponibile sul proprio
sito web.
   48.  L'Autorita' ha svolto una verifica di tali condizioni, da cui
e'  emerso  che  l'offerta per l'accesso da rete fissa al servizio 12
prevede  l'applicazione  del modello di terminazione; cio', peraltro,
contrasta con la delibera n. 4/02/CIR che prevede l'equiparazione del
servizio  di  informazione  abbonati ai servizi non geografici, per i
quali  la  tariffa  viene definita dall'operatore cui e' assegnata la
numerazione  e  per  i  quali  si  applica  il  modello  di raccolta.
L'Autorita'  aveva  pertanto  ritenuto,  nella  propria  proposta  di
provvedimento,  che l'esclusione dall'Offerta di Riferimento 2004 del
servizio  di  accesso  al 12 non risulti coerente con quanto previsto
dall'art.  44, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche e
che  gli  obblighi  e  le  condizioni  di  fornitura di tale servizio
debbano dunque permanere sulla base della normativa preesistente sino
al completamento del riesame degli obblighi.
   49.   Telecom   Italia,  in  merito  alla  proposta  di  decisione
dell'Autorita',  ha  fatto  rilevare  che  la delibera n. 4/02/CIR ha
fondato  la  decisione  di  equiparare  il  servizio  di informazione
abbonati  ai  servizi non geografici sul presupposto, ormai decaduto,
che  tale  servizio  sia parte degli obblighi di servizio universale.
Venuto meno, con il Codice delle comunicazioni tale obbligo, a parere
di   Telecom   Italia,   la  decisione  della  delibera  n.  4/02/CIR
risulterebbe abrogata.
   50.  L'Autorita' ritiene che la giustificazione addotta da Telecom
Italia  non  rilevi  in  quanto  il  modello  di  interconnessione di
terminazione   non   puo'  in  ogni  caso  essere  applicato  ad  una
numerazione non geografica quale il "12".
   L'Autorita'  ritiene  opportuno  richiedere,  pertanto,  a Telecom
Italia  di adeguare nell'Offerta di Riferimento 2004 le condizioni di
interconnessione  al servizio informazione abbonati su numerazione 12
con  le  modalita'  previste  dalla delibera n. 4/02/CIR e successive
integrazioni, trattando quindi la numerazione associata al pari delle
numerazioni non geografiche in capo all'operatore medesimo.
   Offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps
   51. Telecom Italia ha introdotto nell'Offerta di Riferimento 2004,
l'offerta  di  flussi  di  interconnessione  a 34Mbps in ottemperanza
all'art.  1,  comma 1, lett. a), sub 1) della delibera n. 2/03/CIR ed
all'art. 3, comma 2, lett. b) della delibera n. 11/03/CIR.
   In  merito  alle condizioni di offerta proposte da Telecom Italia,
alcuni operatori hanno segnalato che le stesse contemplano condizioni
economiche  e  tecniche  che,  a  loro  avviso, potrebbero impedire o
limitare la fruizione del servizio.
   Altri  operatori hanno anche segnalato che le modalita' di offerta
risulterebbero  incomplete,  con  particolare  riferimento ai casi di
accesso  alla  rete di Telecom Italia con estensione del collegamento
ove  non  e'  inclusa  la  possibilita' di utilizzo di collegamenti a
34Mbps.
   52.  L'Autorita'  ha  svolto un approfondimento sulla struttura di
tale  offerta,  anche  in  relazione  alle  disposizioni  di cui alle
delibere  n.  2/03/CIR  e  n.  11/03/CIR ed ai costi delle componenti
impiantistiche  previste  ed  ha  ritenuto, nella propria proposta di
provvedimento,  che,  al  fine  di  rimuovere le criticita' segnalate
dagli  operatori,  le condizioni di offerta del servizio in questione
dovessero  essere integrate prevedendo la possibilita' di utilizzo di
interfacce   a   155Mbps,  l'eliminazione  dell'obbligo  di  acquisto
congiunto  con  le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom
Italia e l'introduzione del servizio di estensione del collegamento a
34Mbps.
   53.  Telecom  Italia,  sul  punto,  fa  rilevare  che  i flussi di
interconnessione hanno per finalita' il rilegamento delle porte degli
autocommutatori  PSTN,  disponibili a velocita' di 2Mbps e155Mbps. La
consegna  di  un  flusso  a  34  Mbps  su  terminazione  a  155  Mbps
richiederebbe  in  ogni  caso  operazioni  di  demultiplazione che, a
parere di Telecom Italia, comporterebbero inutili incrementi di costo
per  gli operatori interconnessi. Per tali motivi, Telecom Italia non
ritiene  giustificata  l'introduzione  di nuove modalita' di consegna
del  servizio  di  flussi  a  34  Mbps.  In  merito  alle  condizioni
economiche  del  servizio, Telecom Italia, ha giustificato la propria
proposta con una valorizzazione effettuata sulla base della struttura
produttiva impiegata, analogamente a quanto gia' fatto per i flussi a
155  Mbps.  Tale  valorizzazione  prevede  in  particolare  l'uso  di
componenti trasmissive e di raccordo in tecnologia SDH a 2,5 Gbps.
   54.  Gli  operatori Wind e Tiscali, nel condividere l'orientamento
dell'Autorita',   segnalano   che   l'attuale  offerta,  che  prevede
interfacce   in   tecnologia   PDH,   risulta   inefficiente   e  non
consentirebbe,  tra  l'altro,  l'uso dei flussi di interconnessione a
tale  velocita'  per  altre  tipologie  di  traffico.  Secondo questi
operatori,  un'offerta  di  interfacce  in tecnologia SDH (ad esempio
TUG-3  -  Tributary  Unit  Group-3),  consentirebbe  un'utilizzazione
maggiormente  efficiente  dei  flussi  di interconnessione a 34 Mbps,
anche  in relazione al servizio di estensione del collegamento a tale
velocita'.  Wind,  inoltre, segnala che il prezzo proposto da Telecom
Italia  non  risulta  del  tutto  in  linea con quanto previsto dalla
delibera  n.  2/03/CIR, relativamente al mantenimento delle relazioni
di  prezzo  previste  per i circuiti diretti numerici alle differenti
velocita'.
   55.  L'Autorita',  valutata la fondatezza delle segnalazioni degli
operatori,  ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare
l'Offerta  di  Riferimento  introducendo  il  servizio  di  flusso di
interconnessione  a  34Mbps  con  interfacce  SDH  a 155Mbps, nonche'
l'introduzione  dell'estensione  del  collegamento  a  34 Mbps con le
stesse modalita'. L'Autorita' ritiene altresi' opportuno raccomandare
l'utilizzazione   di  interfacce  in  modalita'  TUG-3,  al  fine  di
minimizzare   le  tipologie  di  apparati  e  interfacce  presenti  e
garantire  la  massima  efficienza anche in presenza di usi condivisi
delle portanti trasmissive.
   56.  In merito alle condizioni economiche del servizio di flussi a
34  Mbps,  l'Autorita',  coerentemente  con  quanto  gia' previsto da
Telecom  Italia  nella  formulazione  dell'offerta di linee affittate
wholesale  approvata con la delibera n. 440/03/CONS e considerato che
un  flusso  a  155Mbps  puo'  multiplare  fino a tre flussi a 34Mbps,
ritiene  opportuno  richiedere  a Telecom Italia di adeguare i prezzi
della  componente  trasmissiva (intesa come "collegamento trasmissivo
di  interconnessione" e relativo "canone anno trasmissivo") adottando
valori non superiori ad un terzo di quelli gia' proposti per i flussi
a 155Mbps.
   Flussi di interconnessione: restrizioni d'uso
   57.  Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta di Riferimento 2004,
che  i  circuiti di interconnessione tra i propri nodi e quelli degli
operatori   interconnessi  siano  forniti  solo  congiuntamente  alle
funzionalita' di commutazione di centrale dei propri autocommutatori.
Tale  aggregazione  di offerta impedisce, secondo quanto segnalato da
alcuni  operatori, l'uso del servizio di circuiti di interconnessione
per  servizi  diversi  da  quelli di fonia vocale commutata. Inoltre,
Telecom Italia non ha previsto eventuali servizi aggiuntivi necessari
all'utilizzo  dei circuiti di interconnessione per destinazioni d'uso
diverse   dalla   fonia  vocale,  ne'  ha  predisposto  modalita'  di
migrazione   economica  dalle  offerte  che  utilizzano  le  medesime
componenti impiantistiche dei flussi di interconnessione.
   58.  Le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom
Italia   preveda   la   possibilita'  di  utilizzare  i  circuiti  di
interconnessione  per  qualsiasi  tipo  di applicazione (raccolta del
traffico  fonia,  di  accessi  disaggregati, di traffico dati, etc.),
purche'  gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche
co-locata)  ad  una  sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli
apparati  degli  operatori.  Nelle  suddette  delibere  viene inoltre
disposto, in via generale, che nel caso di rilegamento tra sede OLO e
centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere
offerte,  in  base  al principio di non discriminazione, a condizioni
economiche  analoghe,  fatti  salvi  eventuali  componenti aggiuntivi
relativi alle specifiche applicazioni.
   Tale  conclusione  e'  supportata  dalla  considerazione che se un
operatore  ha  gia'  attive infrastrutture di interconnessione per il
traffico  fonia,  allo stato e' impossibile per lo stesso condividere
le  medesime  risorse  trasmissive  anche  per  il trasporto di altre
tipologie  di traffico, quali il traffico raccolto in unbundling o in
ADSL  wholesale  nel  medesimo  sito. Tale limitazione oltre ad avere
come  effetto  l'incremento di costi per l'operatore che e' costretto
ad  attivare  nuovi  flussi  per erogare i servizi tipici del mercato
dell'accesso  (unbundling  e ADSL wholesale), rappresenta un utilizzo
inefficiente  delle  risorse  di  rete  gia' a disposizione. Pertanto
l'Autorita',  nella propria proposta di provvedimento, aveva ritenuto
che le condizioni di offerta dei servizi di cui al presente paragrafo
non  risultassero  coerenti  con  la  regolamentazione  vigente ed ha
espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione
delle restrizioni all'utilizzo dei flussi di interconnessione.
   59.  In  merito a tale proposta, KPNQWest e AIIP hanno evidenziato
che   gli  ISP,  generalmente  non  sottoscrittori  di  contratti  di
interconnessione  per  servizi  fonia con Telecom Italia, non possono
accedere  alle  condizioni  economiche dei flussi di interconnessione
per  il  trasporto  del  traffico  xDSL  verso  le proprie sedi. Essi
pertanto  richiedono  l'applicazione  delle condizioni economiche dei
flussi  di interconnessione ai rilegamenti per il traffico xDSL anche
nel  caso in cui non siano pre-esistenti circuiti di interconnessione
in fonia.
   60.   Telecom   Italia,   in   merito   all'orientamento  espresso
dall'Autorita',  fa  osservare  che i flussi di interconnessione sono
stati  realizzati  per  il  trasporto  del  traffico commutato tra le
centrali  di Telecom Italia e quelle degli operatori interconnessi al
fine   di  soddisfare  specifici  obblighi  regolamentari.  Pertanto,
qualora  si confermasse l'orientamento dell'Autorita' di eliminare le
restrizioni  d'uso  di  tali  flussi per altre tipologie di traffico,
tale decisione dovrebbe essere accompagnata da misure specifiche atte
a  garantire  un  uso  dei  servizi  di flussi di interconnessione in
maniera  coerente  con  il  fine originario per il quale tali servizi
sono  stati  inclusi  nell'Offerta  di  Riferimento.  A tal riguardo,
Telecom  Italia  ritiene  che  l'eventuale uso per altre tipologie di
traffico  possa  essere ammesso solo in presenza di un'infrastruttura
di  interconnessione  tra il nodo di Telecom Italia e quello dell'OLO
realizzata  da  Telecom Italia stessa e di flussi di interconnessione
gia' attivi su tale infrastruttura.
   61.   L'Autorita'  osserva  che  l'esistenza  di  un  circuito  di
interconnessione  e'  un'evidente condizione necessaria e sufficiente
per   la   condivisione  dei  flussi  di  interconnessione  medesimi,
consentendo,  tra  l'altro,  le  modalita'  di  utilizzo condiviso di
seguito riportate:
   -  unbundling  presso  lo  stadio  di  linea co-locato all'SGU/SGT
interconnesso.  In tale caso l'operatore puo' impiegare la componente
trasmissiva  del  flusso di interconnessione PSTN per la raccolta del
traffico ULL;
   -  collegamento  di POP ATM a nodi ATM di Telecom Italia co-locati
in centrali
   SGU/SGT,  per  usufruire  di servizi CVP o ADSL wholesale. In tale
caso
   l'operatore,  qualora interconnesso a tale nodo, puo' impiegare la
componente
   trasmissiva  del  flusso  di  interconnessione per il trasporto di
tale traffico.
   L'Autorita'  rileva,  infine,  che  Telecom Italia ha allineato le
condizioni  economiche dell'offerta commerciale per i rilegamenti dei
circuiti  tra  le  proprie  centrali ATM e quelle degli operatori OLO
alle  condizioni  previste  in Offerta di Riferimento per i flussi di
interconnessione.
   62.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  che,  fermo  restando  quanto
previsto  dalle  delibere  n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR, debbano essere
specificate nell'Offerta di Riferimento, in linea con quanto indicato
al paragrafo precedente, le modalita' attraverso le quali puo' essere
realizzato,  a  partire  da  uno o piu' circuiti di interconnessione,
l'uso  condiviso  dei  flussi  di interconnessione, realizzati per il
traffico commutato, per altre tipologie di traffico.
   Circuiti  parziali: restrizioni sull'utilizzo, SLA e condizioni di
offerta
   63.  Con  riferimento  al  servizio  di  circuiti parziali, alcuni
operatori  hanno  segnalato  che  nell'Offerta  di  Riferimento viene
esclusa  la  possibilita'  di  impiego  di  tali  circuiti al fine di
realizzare una linea affittata tra un proprio punto di presenza ed un
cliente  finale.  Inoltre,  secondo  gli  operatori  i  parametri  di
disponibilita'   e   il   Service   Level  Agreement  (SLA)  presenti
nell'Offerta  di  Riferimento  risultano non adeguati a competere con
l'offerta di linee affittate retail di Telecom Italia.
   64.  La  delibera n. 11/03/CIR ha previsto che i circuiti parziali
siano  utilizzabili a prescindere dalla tipologia di utenza attestata
nei  punti terminali ed indipendentemente dal fatto che POLO acquisti
o  meno  una  seconda  coda  di terminazione da Telecom Italia. Nelle
condizioni riportate nell'Offerta di Riferimento 2004, Telecom Italia
invece,   da  un  lato,  pone  restrizioni  alla  tipologia  d'utenza
(l'utente   attestato   non   puo'   essere  un  altro  operatore  di
telecomunicazioni), dall'altro consente, l'utilizzazione del circuito
parziale  solo nell'ambito della realizzazione di una linea affittata
che  unisce  due  sedi  di  utenti  finali. Alla luce della normativa
vigente,  l'Autorita'  ha  ritenuto  che  debba  essere espressamente
previsto nell'Offerta di Riferimento che i circuiti parziali siano un
servizio essenziale necessario per la realizzazione di un servizio di
linee  affittate ed ha pertanto proposto che Telecom Italia modifichi
le   condizioni   di  offerta  in  esame  eliminando  le  restrizioni
all'utilizzo dei circuiti parziali.
   65.  Sul  punto,  Telecom  Italia  ha  dichiarato  che  i circuiti
parziali,   definiti   come   collegamenti  tra  nodo  dell'operatore
interconnesso  e  sede  di  un  proprio  cliente finale di rete fissa
(purche'  sede  cliente  e  nodo  operatore siano situati all'interno
dello  stesso  distretto),  vengono  forniti all'operatore al fine di
realizzare  un  servizio  di linee affittate per la propria clientela
finale.
   66.  In  merito,  KPNQWest,  ha richiesto che il circuito parziale
possa  essere  utilizzato,  oltre che per i collegamenti dedicati fra
sedi operatore e sedi di propri clienti, anche per i collegamenti con
altri  operatori,  indipendentemente  dal  servizio  erogato  e dalla
destinazione d'uso del collegamento stesso.
   67.  L'Autorita'  rileva  che  la regolamentazione vigente prevede
l'obbligo  di  fornitura  del  servizio di linee affittate wholesale,
secondo  le  condizioni  da  ultimo  approvate  con  la  delibera  n.
440/03/CONS.  Tale  servizio  puo'  essere  utilizzato  per  tutte le
applicazioni, tra cui la realizzazione di circuiti di rilegamento tra
operatori.  Inoltre,  secondo  quanto  indicato  nelle  premesse alla
delibera n. 10/00/CIR, gli obblighi relativi all'offerta del servizio
di circuito parziali sono imposti al fine di consentire all'operatore
che richiede un circuito parziale di fornire un servizio "end-to-end"
di  linee  affittate  alla  clientela finale. In merito a tale ultimo
aspetto,  si  ritiene utile ribadire il principio per cui la presenza
di  due  code  di  terminazione realizzate da Telecom Italia non puo'
essere  condizione rilevante per la fornitura di un circuito parziale
in  quanto  la  seconda  coda  di una linea affittata potrebbe essere
realizzata  con infrastrutture non di Telecom Italia o co-locata, nel
caso  in cui la linea affittata rilega la sede di un operatore con la
sede  del  cliente  finale.  Pertanto  l'Autorita' ritiene necessario
richiedere  a Telecom Italia di adeguare le condizioni di offerta del
servizio  di circuito parziale al fine di eliminare le limitazioni in
merito  alla  presenza  di due code di terminazione, precisando anche
che la linea affittata cosi' realizzata puo' essere utilizzata per il
trasporto  di  tutte  le tipologie di servizio, ivi inclusi i servizi
dati e a larga banda.
   68.  L'Autorita'  considerato  che  il sistema di regolamentazione
delle  linee  affittate (al dettaglio ed all'ingrosso) e dei circuiti
parziali  e'  il risultato di un processo che si e' evoluto nel tempo
presentando sia elementi di sovrapposizione, sia di divaricazione non
sempre  riconducibili ad effettive differenze impiantistiche, ritiene
comunque  necessario  operare una razionalizzazione del sistema degli
obblighi  di  fornitura  e  delle relative condizioni economiche che,
tuttavia,  dovra' essere successivo al completamento delle analisi di
mercato  ed  all'identificazione  degli  operatori  con significativo
potere  di  mercato  nei mercati retail e wholesale individuati sulla
base della Raccomandazione C(2003) 497 sui mercati rilevanti.
   69. Relativamente alla segnalazione sull'adeguatezza dello SLA, la
delibera   n.  11/03/CIR  ha  previsto  che  Telecom  Italia  formuli
un'offerta   dello   SLA   che   fornisca   garanzie,  sui  tempi  di
disponibilita' dei circuiti parziali, migliorative rispetto ai valori
applicati  alle  linee  affittate  retail,  al  fine di permettere la
completa replicabilita' del servizio di linee affittate retail.
   70.  Alla  luce  della  normativa vigente e considerando l'analogo
utilizzo  dei  servizi  di  circuiti  parziali  e  di linee affittate
wholesale,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  indicare  che lo SLA dei
circuiti  parziali  (inteso come tempi e penalita' applicate, nonche'
le  modalita'  operative  di comunicazione) sia coerente con i valori
approvati  per  il servizio di linee affittate wholesale, con l'unica
eccezione  del parametro di disponibilita' per il quale devono essere
garantite    condizioni    migliorative   tali   da   permettere   la
replicabilita'  di una linea affittata retail a partire da almeno due
circuiti parziali.
   71.  Inoltre,  in  merito alle penali di provisioning (per ritardi
oltre  30 giorni) ed assurance (per ritardi oltre le 10 ore), Wind ha
fatto  rilevare,  nel proprio contributo alla consultazione pubblica,
che  esse  risultano,  nell'Offerta di Riferimento 2004, peggiorative
rispetto a quelle previste nell'Offerta di Riferimento 2003.
   72.  In  merito  a  tale  punto,  l'Autorita'  osserva che, con la
delibera  n.  440/03/CONS,  sono  state  indicate  le  condizioni  di
provisioning  ed  assurance  per  le  linee affittate wholesale. Tali
condizioni  riguardano  in  particolare gli orari per la segnalazione
dei  disservizi,  le  procedure di chiusura concordata dei guasti, le
opzioni  di  SLA  premium  nonche' il sistema delle penali. Pertanto,
l'Autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare
lo  SLA  dei circuiti parziali ai valori approvati per il servizio di
linee  affittate  wholesale,  di cui alla predetta delibera. Inoltre,
per   il   parametro   di  disponibilita',  dovranno  essere  fornite
condizioni  migliorative  tali da permettere la replicabilita' di una
linea  affittata  retail  che  include due circuiti parziali. Infine,
relativamente    alle   garanzie   sui   tempi   di   disponibilita',
l'adeguamento  degli  SLA dei circuiti parziali dovra' avvenire entro
il  mese  di  giugno  2004,  coerentemente con il calendario previsto
dalla predetta delibera, prevedendo il calcolo della disponibilita' a
partire dalla data di effettiva attivazione del circuito.
   73.  In  merito  alle  condizioni di cessazione per il servizio di
circuiti  parziali,  diversi  operatori hanno segnalato che le stesse
prevedono  che  l'operatore  paghi  i ratei a scadere per la restante
parte dell'anno, anche dopo il primo anno di rinnovo del contratto.
   74.  L'Autorita'  ritiene  che  le  condizioni  di  cessazione del
servizio  in oggetto debbano essere allineate a quelle previste per i
flussi   di  interconnessione  prevedendo  un  opportuno  periodo  di
preavviso trascorso il quale nulla sia dovuto da parte dell'operatore
e pertanto richiede a Telecom Italia di adeguare l'offerta al fine di
allineare  le  condizioni  di  cessazione  del  servizio  di circuito
parziale   a   quelle   previste   per   i   servizi   di  flussi  di
interconnessione.
   Raccordi   interni   di   centrale:   restrizioni  all'utilizzo  e
condizioni di offerta
   75.  Alcuni  operatori  hanno  segnalato difficolta' nella messa a
disposizione del servizio di raccordi interni di centrale da parte di
Telecom  Italia  nel caso in cui tali circuiti connettano apparati di
OLO  in  co-locazione con altri apparati (anche di altri operatori in
housing  commerciale) e siano impiegati per servizi diversi da quelli
di fonia vocale.
   76. Sul punto, l'Autorita' rileva che le delibere n. 2/03/CIR e n.
11/03/CIR  dispongono  che Telecom Italia realizzi i raccordi interni
di  centrale  a  condizioni  trasparenti,  orientate  al  costo e non
discriminatorie  e  che  tale  servizio sia offerto agli operatori in
co-locazione  indipendentemente  dagli  operatori  rilegati  e  dalla
tipologia di traffico. L'Autorita' ribadisce tale obbligo per Telecom
Italia di adeguare le condizioni dell'offerta al fine di garantire la
possibilita' di utilizzare raccordi interni a partire da sale o spazi
di  co-locazione  indipendentemente  dalla  tipologia di co-locazione
adottata e dalla finalita' del raccordo stesso.
   Considerato  che il servizio in esame e' accessorio al servizio di
co-locazione  e  che lo stesso risulta applicabile in tutti i casi in
cui  almeno  uno  dei  due  punti rilegati appartiene ad un operatore
co-locato,  l'Autorita' ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia
di   adeguare  l'Offerta  di  Riferimento  prevedendo  l'utilizzo  di
raccordi  interni,  a  condizioni  trasparenti ed orientate al costo,
verso  sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia
di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.
   77.  In  merito  alle  condizioni  di offerta del servizio, alcuni
operatori   hanno   richiesto   di  rimuovere  le  limitazioni  sulla
configurazione   minima   dei   raccordi   in  fibra,  con  specifico
riferimento  all'introduzione  di raccordi con 32 fibre per capacita'
di 2Mbps e di 8 fibre per capacita' di 155Mbps.
   78.   L'Autorita',   considerato  che  una  configurazione  minima
ragionevolmente  ridotta  puo'  aumentare  l'efficienza  dell'uso del
servizio  da  parte  degli  operatori,  richiede  a Telecom Italia di
adeguare  l'Offerta  di  Riferimento  eliminando le limitazioni sulla
configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.
   Servizio di Canale Virtuale Permanente
   79. L'Autorita' ha rilevato in primo luogo, anche sulla base delle
segnalazioni  di  numerosi  operatori,  che  Telecom  Italia  non  ha
inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'Offerta di Riferimento 2004,
ma  che l'offerta di tale servizio e' stata pubblicata separatamente.
Sul  punto, l'Autorita' ritiene, come gia' evidenziato nella delibera
n.   11/03/CIR,  che  l'offerta  CVP  faccia  parte  dei  servizi  di
interconnessione,  in  coerenza con quanto disposto dalla delibera n.
2/00/CIR   ed   indipendentemente   dalla  modalita'  di  valutazione
dell'orientamento  al  costo  (retail minus piuttosto che cost plus).
Pertanto,  l'offerta  va ripubblicata integralmente e periodicamente,
completa  di  caratteristiche  tecniche ed economiche di fornitura, e
comunicata  all'Autorita'  contestualmente  alle  altre  offerte  del
listino di interconnessione.
   80.  In  merito  alle condizioni di offerta CVP, diversi operatori
hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato retail di
servizi   di   connettivita'   dati,   inclusivi   di  accesso  xDSL,
risulterebbe  avere  caratteristiche economiche, tecniche e dello SLA
non replicabili a partire dall'offerta wholesale CVP.
   Servizio CVP: condizioni economiche
   81.  Relativamente  alle  condizioni  economiche,  nel  corso  del
procedimento gli operatori hanno inviato all'Autorita' documentazione
finalizzata  a dimostrare la difformita' delle offerte effettivamente
proposte  da  Telecom  Italia sul mercato retail da quelle utilizzate
dall'Autorita' in sede di approvazione dell'offerta wholesale CVP. In
particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia
applicherebbe,  in  funzione  del  valore dell'offerta retail, sconti
differenziati in funzione dei budget assegnati alle proprie divisioni
commerciali,  da  applicarsi piu' frequentemente in aree in cui siano
presenti  infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche
la fornitura di prestazioni aggiuntive "a titolo gratuito".
   82.  La delibera n. 15/00/CIR ha disposto che gli eventuali sconti
praticati  da  Telecom  Italia  devono  essere  oggetto  di esplicita
approvazione  preventiva  da parte dell'Autorita' anche ai fini della
valutazione  degli  impatti  sulle condizioni economiche del servizio
intermedio di CVP. Infatti l'orientamento al costo dei servizi CVP e'
ottenuto  applicando  il  criterio  di retail minus introdotto con la
delibera  n.  2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n.
15/00/CIR  e  6/03/CIR,  e  pertanto  ogni variazione delle effettive
condizioni   retail   di  riferimento  comporta  l'adeguamento  delle
condizioni   CVP   applicate   agli  operatori.  Alla  luce  di  tali
considerazioni  l'Autorita'  ha  ritenuto  necessario,  nella propria
proposta  di  decisione,  che  i  prezzi retail, sulla base dei quali
applicare la prevista percentuale di riduzione per definire il prezzo
wholesale  tengano  conto  del  valore  di  sconto medio applicato da
Telecom  Italia  ai  propri  prezzo  retail.  L'Autorita' pertanto ha
ritenuto  necessario  che  si proceda alla revisione delle condizioni
economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di trasparenza
e   non   discriminazione,  anche  con  riferimento  alle  condizioni
economiche  dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano
ed interurbano.
   83.  L'Autorita', nella propria proposta di decisione, ha espresso
l'orientamento  di  modificare  le condizioni di offerta in esame nel
senso di richiedere a Telecom Italia di:
   - riformulare le condizioni economiche dell'offerta wholesale CVP,
al  fine  di  considerare  il  valore di sconto medio applicato dalla
medesima societa' nei confronti della propria clientela finale;
   -  comunicare  all'Autorita'  i  valori  di  sconto  applicati nei
contratti  retail  al  fine di giustificare il valore di sconto medio
applicato.
   84.  In  merito alla proposta di decisione dell'Autorita', diversi
operatori,  tra cui Fastweb, KPNQWest ed AIIP, hanno osservato che le
condizioni economiche dell'offerta CVP andrebbero riviste non in base
allo sconto medio praticato da Telecom Italia, ma in base allo sconto
massimo   applicato,  considerando  gli  operatori  autorizzati  alla
stregua dei migliori clienti di Telecom Italia. Cio' anche al fine di
garantire  la  replicabilita'  di  tutte le offerte retail di Telecom
Italia.
   85.  Telecom  Italia  ha  affermato che gli sconti praticati nelle
proprie   offerte   retail   riguardano   le   sole   componenti  non
regolamentate   del  servizio  e  pertanto  devono  considerarsi  non
pertinenti  nella  definizione  del  prezzo wholesale. In particolare
Telecom  Italia considera regolamentati il modem e le sole componenti
di  accesso e trasporto metropolitano (unicamente per le aree di Roma
e Milano).
   86. Telecom Italia ha inoltre comunicato che le offerte Hyperway e
Datawan  sono  le uniche, attualmente commercializzate, che prevedono
componenti  di  accesso  in  tecnologia  xDSL o SDH analoghe a quelle
analizzate  nel  corso  del  procedimento  relativo  alla delibera n.
15/00/CIR.
   87. L'Autorita', avendo preso atto delle posizioni degli operatori
e  rilevato  che  Telecom  Italia  si  e' impegnata a ridurre del 50%
l'Offerta  di  trasporto  interurbano  ATM  agli  operatori,  ritiene
opportuno  che  Telecom Italia riformuli le condizioni economiche del
servizio  di  accesso  CVP applicate a partire dal 1 gennaio 2004, in
ottemperanza  alle  vigenti disposizioni regolamentari definite dalle
delibere  n.  2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR. In particolare le
delibere  n.  2/00/CIR  e  n.  15/00/CIR hanno definito il livello di
disaggregazione  dell'offerta  CVP ed il criterio di applicazione del
principio  del  retail  minus  mentre  la  delibera  n.  6/03/CIR  ha
precisato  la  composizione dei costi evitabili nel calcolo del minus
con riferimento alle singole offerte retail di Telecom Italia.
   88.  La  delibera  n.  15/00/CIR,  sulla scorta di quanto previsto
dalla delibera n. 2/00/CIR, ha disposto, all'art. 1, commi 1 e 5, che
il  servizio  CVP  sia fornito in maniera disaggregata nelle seguenti
componenti base:
   1) modem in sede d'utente;
   2) raccolta dalla sede utente al DSLAM;
   3)  connettivita'  wholesale  dal  DSLAM  alla rete ATM di Telecom
Italia;
   4)   connettivita'   tra   nodo  ATM  di  Telecom  Italia  e  nodo
dell'operatore;  ed  inoltre  che  deve  essere prevista un'offerta a
condizioni  wholesale  per  il servizio opzionale di trasporto ATM di
tipo   geografico   ed   un'offerta  per  il  servizio  opzionale  di
collegamento  tramite  CDN  a  2,  34,  155,  622Mbps fra nodi ATM di
Telecom Italia e nodi degli OLO.
   89.  In  merito  alle componenti del servizio di cui ai punti 2) e
3),  l'art.  1 della delibera n. 15/00/CIR, nel definire le modalita'
di formulazione delle condizioni economiche del servizio, dispone che
l'offerta  wholesale  sia  formulata  sia  in  modalita'  flat sia in
modalita'  a  consumo.  La  medesima  delibera  dispone  inoltre  che
l'offerta  wholesale sia formulata a parita' di condizioni tecniche e
di  componenti  accessorie  rispetto  all'offerta  retail  di Telecom
Italia  utilizzata a riferimento. Tra le componenti che devono essere
fornite nell'offerta wholesale sono anche presenti:
   a) la connettivita' in ambito urbano (ove presente);
   b) la porta ATM al nodo di raccolta di Telecom Italia.
   La  delibera  n.  15/00/CIR  dispone  inoltre che le condizioni di
offerta  wholesale  devono  essere  aggiornate applicando il minus ad
ogni   offerta   migliorativa  di  Telecom  Italia,  fatta  salva  la
possibilita'  per  Telecom  Italia  di  dimostrare  all'Autorita' una
diversa composizione dei costi evitabili nelle nuove offerte.
   90.  La delibera n. 15/00/CIR dispone che la componente di accesso
deve  essere  fornita  agli  operatori  in  modo  disaggregato  dalle
componenti  accessorie eventualmente presenti nell'offerta retail. Il
prezzo  della  componente di accesso, in coerenza con l'art. 2, comma
2,  della  delibera n. 6/03/CIR, e' determinato sulla base del prezzo
dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali da Telecom
Italia,  depurato  del  valore  dei  servizi, forniti alla clientela,
aggiuntivi  rispetto  a  quelli necessari per la sola connettivita' e
sottraendo  dal  valore  cosi'  determinato  una  percentuale (minus)
corrispondente    ai   costi   non   pertinenti,   quali   costi   di
commercializzazione  dell'offerta,  costi  di  gestione  del cliente,
costi  delle  infrastrutture  di  rete  aggiuntive  a  quelle  di cui
all'offerta  all'ingrosso  e necessarie per fornire al cliente finale
un servizio di qualita' equivalente.
   91.  L'Autorita' osserva che in quest'ultima voce rientrano anche,
e  non  esclusivamente,  il  costo del trasporto ATM interurbano (ove
presente  nell'offerta  retail),  una quota del costo della porta ATM
sul  nodo  di  raccolta  di Telecom Italia ed una quota del costo dei
flussi  di  collegamento  tra  il  nodo  ATM  di Telecom Italia e gli
apparati ATM dell'operatore interconnesso.
   92.  L'art. 4 della delibera n. 15/00/CIR ha, infine, disposto per
Telecom  Italia obblighi di comunicazione preventiva all'Autorita' di
qualsiasi  offerta  retail  con  accesso in tecnologia xDSL corredata
delle  relative  condizioni  economiche;  cio'  al  fine  di valutare
l'applicazione  del  principio  di  non  discriminazione  all'offerta
wholesale.  Il  medesimo  articolo  dispone che qualsiasi politica di
sconto  praticata da Telecom Italia alla clientela finale deve essere
oggetto  di  esplicita  valutazione da parte dell'Autorita', anche ai
fini  della  eventuale  revisione  delle  offerte  wholesale. Inoltre
l'art.  2,  comma  3,  della delibera n. 6/03/CIR dispone che Telecom
Italia,  nel  comunicare all'Autorita' le condizioni economiche delle
offerte  retail, dia contestualmente evidenza disaggregata del valore
dei  servizi  aggiuntivi e dei costi non pertinenti, fornendo anche i
criteri  di  valutazione  utilizzati  ed indicando la natura dei dati
utilizzati  con  il  previsto  livello  di dettaglio; cio' al fine di
permetterne   l'analisi  di  replicabilita'  a  partire  dai  servizi
wholesale gia' presenti e l'eventuale revisione di questi ultimi.
   93. Cio' premesso l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia
riformuli  l'offerta  wholesale  CVP tenuto conto di tutte le offerte
retail in commercio ed in particolare:
   -  delle  condizioni  economiche applicate nei servizi retail, tra
cui Hyperway e Datawan;
   -  delle  condizioni economiche migliorative praticate nell'ambito
di  offerte retail inserite in convenzioni nazionali con associazioni
di aziende;
   -    delle    condizioni    economiche    migliorative   derivanti
dall'applicazione di sconti
   massimi  applicati alla propria clientela, anche su componenti non
regolamentate
   ed  accessorie  al servizio di connettivita', ma fornite in bundle
nelle offerte retail.
   Per  consentire  la valutazione delle nuove condizioni economiche,
Telecom   Italia   dovra'   fornire  una  nuova  comunicazione  delle
condizioni  economiche  e  di fornitura (componenti accessorie, SLA e
penali) delle suddette offerte retail attualmente in commercio basate
su  componenti  di  accesso  xDSL  ed  SDH,  a  consumo e flat e, per
ciascuna   capacita'   prevista,   dando   contestualmente   evidenza
disaggregata  del  valore  dei  servizi  aggiuntivi  e  dei costi non
pertinenti  secondo  quanto  disciplinato dall'art. 2, comma 3, della
delibera n. 6/03/CIR.
   94.  In ottemperanza alla normativa vigente l'Autorita' si riserva
di  verificare  la  coerenza delle condizioni economiche del servizio
CVP sulla base dei dati di dettaglio forniti da Telecom Italia e, ove
necessario, di richiederne la modifica.
   Servizio CVP: condizioni tecniche e di fornitura
   95.  Relativamente  alle  condizioni  tecniche gli operatori hanno
segnalato  che  sarebbero  presenti  sul  mercato  alcune  offerte di
Telecom  Italia  con  caratteristiche  tecniche  e  di  fornitura non
replicabili a partire dall'offerta CVP vigente. I principali problemi
segnalati sono in relazione alle garanzie sui tempi di disponibilita'
minima,  al  mancato  supporto delle classi di servizio ATM (quali la
CBR e la VBR-rt) ed alle garanzie di tempi massimi di provisioning ed
assurance.
   In   merito   alle  offerte  di  disponibilita'  ed  ai  tempi  di
provisioning  ed  assurance,  Telecom Italia sostiene che i parametri
dichiarati  nelle  proprie  offerte  retail  di  base  sono solo dati
nominali  garantiti.  In  merito  al mancato supporto delle classi di
servizio  ATM,  gli  operatori  segnalano che queste ultime sarebbero
necessarie  al  fine di replicare le offerte integrate voce e dati di
Telecom Italia.
   A  tale proposito, Telecom Italia sostiene di non impiegare classi
di  servizio  ATM  differenziate,  ma  solo  la  classe  ABR senza la
notifica  di  congestione prevista per il CVP. Nel caso delle proprie
offerte  retail  voce  e  dati,  le  differenti  classi  di  servizio
sarebbero  gestite  a  livello  IP  interessando  solo  il  terminale
d'utente  ed  i  nodi  di  core network, dunque una tale architettura
risulterebbe   replicabile  dagli  OLO.  Telecom  Italia  ha  inoltre
pubblicato,  in  data 28 novembre 2003, un'offerta di accesso a banda
larga  a  volume  che contempla l'uso della classe VBR-rt nell'ambito
dei servizi CVP.
   96.  Sul  punto,  l'Autorita'  rileva, in primo luogo, che anche i
parametri  tecnici,  dello  SLA e di qualita' del servizio concorrono
alla  valutazione  di replicabilita' delle offerte di connettivita' a
banda  larga  di  Telecom  Italia.  Pertanto l'Autorita' ritiene che,
nell'analisi   della   replicabilita'   debbano   essere   tenute  in
considerazione  le  modalita'  tecniche  di realizzazione adottate da
Telecom  Italia,  i  parametri  di  configurazione e le condizioni di
Service  Level Agreement, inclusivi delle condizioni di provisioning,
assurance  e delle disponibilita' annue, sia nominali che garantite e
dei corrispondenti livelli di penali.
   Per  tali  motivi,  al  fine di permettere la piena replicabilita'
delle  offerte  retail  di Telecom Italia, l'Autorita', nella propria
proposta  di  decisione,  ha  ritenuto  necessario che Telecom Italia
indichi,  come  parte  integrante  dell'offerta CVP tutti i parametri
proposti  nelle  proprie  offerte retail, quali ad esempio i tempi di
disponibilita',  di  provisioning  ed  assurance,  i tempi massimi di
latenza e di jitter, ed i tassi di perdita di celle.
   97.  L'Autorita', nella propria proposta di decisione, ha ritenuto
necessario  che  Telecom  Italia  riformuli  le  condizioni  tecniche
indicando  nell'offerta wholesale CVP, in modo esaustivo, i parametri
tecnici proposti nelle proprie offerte retail.
   98.  Telecom  Italia  ha  ribadito  di  non  fare uso di classi di
servizio ATM differenziate ed ha dichiarato che i livelli di qualita'
relativi  ai  servizi  offerti  alla  propria utenza finale sono solo
prestazioni  non  garantite da penali. I suddetti livelli di qualita'
sarebbero   da   considerarsi   soltanto   come  valori  "obiettivo",
osservabili su tempi sufficientemente lunghi di funzionamento normale
del circuito virtuale permanente. Telecom Italia ha infine comunicato
all'Autorita' i livelli di prestazioni di provisioning ed 1'assurance
previsti  per il servizio CVP dichiarando che tali dati sono identici
a quelli delle proprie offerte retail.
   99.  L'Autorita',  osservando che i parametri tecnici, dello SLA e
di  qualita'  del  servizio  (anche se non garantiti) concorrono alla
valutazione  di  replicabilita'  delle offerte, ritiene opportuno che
Telecom Italia integri le condizioni tecniche del servizio CVP, sulla
base del principio di non discriminazione, prevedendo nello SLA sia i
tempi  di provisioning ed assurance, sia i livelli offerti nei propri
servizi finali all'utenza business di
   - disponibilita' minima annua per singolo circuito;
   - massima latenza;
   - massimo jitter e massimo tasso di perdita.
   100. Al fine della verifica della reale parita' di trattamento tra
offerte wholesale e retail ed in considerazione del fatto che Telecom
Italia  dichiara  di  non  prevedere penali a garanzia dei livelli di
qualita',  l'Autorita'  ritiene  inoltre  che  Telecom  Italia  debba
comunicare i livelli di qualita' di servizio e di SLA di provisioning
ed  assurance  offerti  ai  propri  utenti business per le offerte di
connettivita'  a  banda  larga  e,  su  base  periodica, i livelli di
servizio  effettivamente  conseguiti.  Appare utile precisare, a tale
ultimo  riguardo,  che  le  informazioni  dovranno includere i valori
misurati   per  il  parametro  di  disponibilita'  ed  i  livelli  di
provisioning  ed  assurance effettivamente conseguiti, dando evidenza
disaggregata  delle  prestazioni del servizio CVP con accessi xDSL ed
SDH  ed evidenza disaggregata delle prestazioni delle proprie offerte
business con accessi xDSL ed SDH.
   101.  Alcuni operatori hanno segnalato inoltre numerose criticita'
nel rispetto degli SLA attualmente vigenti da parte di Telecom Italia
in  merito  a  specifici  aspetti  delle  procedure  di provisiong ed
assurance.  Ad  esempio,  e' stato segnalato che, nel corso del 2003,
Telecom  Italia  ha  consegnato agli operatori un numero rilevante di
circuiti  CVP non funzionanti o non correttamente configurati (errato
provisioning  iniziale).  Cio'  provoca un innalzamento dei costi per
gli operatori.
   102.  In  merito  alla  consegna di circuiti non funzionanti o non
correttamente    configurati,    l'Autorita',    ritiene    opportuna
l'introduzione  dello  SLA  di  garanzia sulla percentuale massima di
circuiti  con  errato  provisioning,  al  fine di incentivare Telecom
Italia a correggere le criticita' sopra segnalate.
   103.  L'Autorita' nella propria proposta di decisione, ha ritenuto
di  modificare  le  condizioni  di  offerta  in  esame  nel  senso di
richiedere  a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al
fine  di  introdurre,  nell'ambito dello SLA, adeguate garanzie sulla
percentuale massima di circuiti con errato provisioning.
   104.  In  merito agli SLA ed alla elevata percentuale di guasti di
prima  attivazione,  gli operatori, in sede di consultazione pubblica
hanno  ribadito  di  avere  riscontrato  criticita'  nel rispetto dei
livelli   di   servizio   previsti   per  provisioning  e  assurance,
sottolineando  che  le  penali,  ove  presenti,  non rappresentano un
disincentivo  adeguato  ai  comportamenti  anticompetitivi di Telecom
Italia.
   105.  Con  riferimento  ai  guasti  di  prima attivazione, Telecom
Italia   ha   fatto   rilevare   di   aver   avviato  un  periodo  di
sperimentazione  di  sei mesi durante il quale il rilascio del CVP e'
previsto  solo a valle di test con un router di prova. Telecom Italia
ritiene   che   l'introduzione  di  tale  procedura  possa  abbattere
sensibilmente  il tasso circuiti rilasciati non funzionanti, rendendo
non  necessaria  l'introduzione  di  un meccanismo di penali. Telecom
Italia  ha  proposto  di  rimandare  la definizione della percentuale
massima  di guasti di prima attivazione, da includere in un eventuale
SLA,  solo  a  seguito  delle  risultanze  del  suddetto  periodo  di
sperimentazione;  in  subordine, Telecom Italia ha richiesto che tale
percentuale sia fissata al 10%.
   106.  L'Autorita',  preso  atto  di  quanto  espresso dalle parti,
ritiene   opportuno   che  Telecom  Italia  introduca  nello  SLA  di
provisioning  garanzie  sulla  percentuale  annua massima di circuiti
consegnati   erroneamente.   Nelle   more   delle   risultanze  della
sperimentazione prevista da Telecom Italia, la percentuale massima di
circuiti  con  errata  consegna dovra' risultare inferiore al 10% del
totale  annuo; le penali relative dovranno risultare proporzionate ai
canoni  dei  circuiti  consegnati  erroneamente ed al tempo totale di
mancato   funzionamento  degli  stessi.  L'Autorita'  si  riserva  di
modificare  i  livelli  di  SLA,  con  le  relative  penali,  a valle
dell'analisi  degli  esiti  della sperimentazione condotta da Telecom
Italia.
   107. In merito alle criticita' sul rispetto degli SLA di assurance
e   sull'applicazione   delle   penali   segnalate  dagli  operatori,
l'Autorita'  ritiene  che  la  modalita'  di  chiusura concordata dei
guasti,  recentemente  introdotta  per il servizio di linee affittate
con la delibera n. 440/03/CONS, debba essere estesa anche al servizio
CVP.  Tale procedura infatti, consente un piu' corretto conteggio del
numero  di  guasti serviti e dei tempi di disservizio sia al fine del
calcolo delle penali sia del tempo di disponibilita'.
   Provisioning dei servizi di configurazione delle numerazioni
   108. Alcuni operatori hanno segnalato diverse criticita' in merito
ai tempi massimi di configurazione delle numerazioni non geografiche,
nonche'  dei  codici  e  routing  number  loro assegnati. Difatti, il
termine  di  90  giorni  proposto  dall'offerta di riferimento per la
configurazione delle numerazioni non geografiche non sarebbe ritenuto
adeguato  alla gestione competitiva di servizi a valore aggiunto. Gli
stessi  operatori  fanno  rilevare  che  Telecom Italia offrirebbe ai
propri  clienti  la  configurazione  di  numerazioni  899  in soli 15
giorni,  mentre  garantirebbe agli OLO, con servizi dello SLA plus su
base  commerciale, la riduzione dei tempi massimi di configurazione a
30 ed a 60 giorni.
   Inoltre   apparentemente   a  causa  di  differenze  nelle  scelte
impiantistiche  di  Telecom  Italia, le configurazioni di numerazioni
700,  701, 702 e 709 sono offerte con tempi massimi di configurazione
inferiori a 30 giorni.
   Gli  operatori  ritengono  che  il  termine  di 90 giorni proposto
dall'offerta  di riferimento non sia commisurato alle reali attivita'
connesse   alla   fornitura  del  servizio,  ma  abbia  lo  scopo  di
indirizzare gli stessi verso le offerte dello SLA plus commerciali.
   109.  L'Autorita'  rileva  che  la  differenziazione  dei tempi di
configurazione  per  le diverse numerazioni non risulti giustificata.
L'Autorita'   ritiene   pertanto  che  l'uso  di  particolari  scelte
impiantistiche   da   parte   di   Telecom  Italia  (con  particolare
riferimento all'uso della rete intelligente) devono essere volte, nel
rispetto  del  principio  di non discriminazione, alla minimizzazione
dei  tempi di configurazione delle numerazioni e che gli stessi tempi
siano indipendenti dalle tipologie di numerazioni configurate.
   L'Autorita'   aveva   pertanto   espresso,   nella   proposta   di
provvedimento,  l'orientamento di modificare le condizioni di offerta
in  esame  nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le
condizioni  di  provisioning  del  servizio  di  configurazione delle
numerazioni,  al  fine  di  minimizzare  i  tempi di configurazione e
garantire  gli  stessi  tempi,  indipendentemente  dalla tipologia di
numerazione.
   110. Telecom Italia, nel corso della consultazione ha giustificato
le  differenze tra i tempi di configurazione per numerazioni a valore
aggiunto (90 giorni) e quelle basate su rete intelligente (30 giorni)
come segue:
   -  le  numerazioni  per  servizi non geografici a valore aggiunto,
vengono   configurate   sia   sul   database   di  rete  intelligente
(associazione  della  numerazione  non  geografica  con  il  corretto
routing  number  0180OPID)  che  su  tutti  gli SGU di Telecom Italia
(associazione  della  numerazione  non  geografica  con  il  corretto
scaglione  tariffario).  Inoltre,  nel caso di prime numerazioni (es.
primo arco di numerazione afferente al codice 899), viene configurato
anche  il  routing  number  (0180OPID)  su  tutti  gli  SGU e SGT per
consentire  il  corretto  instradamento sui punti di interconnessione
dell'operatore titolare delle numerazioni non geografiche;
   -   le   numerazioni  relative  a  servizi  in  decade  7  vengono
configurate  soltanto  sui  database di rete intelligente e, solo nel
caso  in  cui tali numerazioni siano le prime numerazioni di decade 7
richieste  dall'operatore,  viene configurato anche il routing number
su tutti gli impianti SGU e SGT.
   Tale  differenza  e' riconducibile, quindi, alla diversa modalita'
di  realizzazione  sulla rete dei vari servizi, in quanto, per motivi
storici, alcuni servizi non geografici fanno uso esclusivamente della
rete intelligente mentre altri sono configurati su tutte le centrali.
   111.   L'Autorita',  considerato  che  la  scelta  di  configurare
differentemente le numerazioni e' stata unilateralmente effettuata da
Telecom  Italia  e  che  tale scelta impone per alcune numerazioni un
differente   e   minore  livello  di  efficienza,  ritiene  opportuno
richiedere  a  Telecom  Italia  di adeguare l'Offerta di Riferimento,
relativamente   alle  condizioni  di  provisioning  del  servizio  di
configurazione  delle  numerazioni,  al  fine  di  garantire un tempo
massimo di configurazione, per tutte le numerazioni, pari a 30 giorni
dalla richiesta.
   Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia
   112. Alcuni operatori segnalano che Telecom Italia non fornisce un
elenco  completo  ed  aggiornato  delle  numerazioni  non geografiche
configurate  sulla  propria  rete, ne' informa gli operatori riguardo
l'apertura di nuove numerazioni non geografiche.
   In questo modo gli operatori interconnessi non possono configurare
l'instradamento  per  tali numerazioni con conseguente impossibilita'
di accesso per i propri abbonati.
   113.  L'Autorita',  al fine di garantire l'interoperabilita' delle
reti,  ritiene  necessario  che  Telecom Italia assicuri una adeguata
informazione  in  merito  alle  numerazioni non geografiche assegnate
alla  stessa  e configurate sulla propria rete, a tutti gli operatori
che  ne  facciano richiesta. Inoltre, l'apertura di nuove numerazioni
dovra'  essere  comunicata  con  opportuno  anticipo  agli  operatori
interconnessi,  al  fine  di permettere agli stessi di effettuare per
tempo le relative configurazioni di rete.
   114.  In  merito  a  tale proposta di decisione, Telecom Italia ha
evidenziato  la  piena disponibilita' a comunicare agli operatori che
lo   richiedano   le   informazioni  sulle  proprie  numerazioni  non
geografiche  e  che  tale  comportamento rientra nella normale prassi
seguita da Telecom Italia per i servizi offerti in concorrenza.
   115.  L'Autorita'  ritiene pertanto opportuno richiedere a Telecom
Italia  di  adeguare  l'Offerta nel senso di specificare le modalita'
per   la   comunicazione   agli   operatori  dell'apertura  di  nuove
numerazioni  prevedendo  un anticipo almeno equivalente al periodo di
tempo  necessario  a  Telecom  Italia  stessa  per  configurare sulla
propria rete le numerazioni non geografiche degli altri operatori.
   Servizio di unbundling: SLA e condizioni di offerta
   116.  Alcuni  operatori  hanno  segnalato  che, nel caso in cui il
servizio  di  unbundling sia impiegato per la fornitura di servizi ad
utenze  di tipo business, e' necessario poter garantire condizioni di
assurance  piu'  stringenti di quelle attualmente proposte da Telecom
Italia,  con  riferimento  ai tempi necessari per il ripristino della
linea dopo un guasto. Nel caso di utenze business la linea di accesso
e' infatti tipicamente impiegata per la raccolta di molteplici utenze
voce  e dati, pertanto il danno connesso al protrarsi del disservizio
e' maggiore di quello subito da un normale utente residenziale.
   117. L'Autorita', al fine di promuovere l'impiego del servizio per
una  maggiore  varieta' di tipologie d'utenza, ha ritenuto opportuno,
nella  proposta  di  provvedimento,  richiedere  a  Telecom Italia di
integrare  lo  SLA  di  assurance prevedendo condizioni opzionali che
garantiscano  tempi  di  ripristino  migliorativi  rispetto  a quelli
correntemente offerti.
   118. Telecom Italia ha dichiarato, nel contributo in risposta alla
consultazione  pubblica,  di aver negoziato e concluso accordi di SLA
di  assurance  migliorativi  con  alcuni  operatori che permettono di
accedere  a  tempi  di  ripristino  piu' brevi su base intervento. Il
pagamento  avviene in ragione del numero di interventi effettivamente
richiesti nel tempo di ripristino prefissato.
   119.  L'Autorita'  ritiene  opportuno precisare che il servizio di
SLA di assurance migliorativo deve essere fornito, a condizioni eque,
trasparenti  ed  orientate  al  costo  nell'Offerta  di  Riferimento.
L'Autorita'   ritiene,  inoltre,  che  l'offerta  formulata  su  base
intervento,  secondo  quanto  riportato  al  punto  precedente,  deve
opportunamente  essere  corredata da apposite penali da applicare nel
caso la richiesta di intervento sia stata accettata da Telecom Italia
e non condotta a termine entro i tempi previsti.
   120. Telecom Italia, ottemperando a quanto disposto dalla delibera
n. 11/03/CIR, ha eliminato le precedenti limitazioni sulle variazioni
di  velocita'  trasmissiva  nell'uso  della  coppia  ULL  nel caso di
accessi ADSL.
   Diversi  operatori  hanno rilevato nell'Offerta di Riferimento che
tali   limitazioni   permangono   per   le  variazioni  di  velocita'
trasmissiva nel caso degli altri tipi di accesso xDSL.
   121.  L'Autorita' ha ritenuto che le considerazioni espresse dalla
delibera   n.  11/03/CIR  in  merito  alle  variazioni  di  velocita'
trasmissiva nel caso di coppie per uso ADSL siano applicabili in modo
analogo  anche per coppie impiegate per i restanti servizi xDSL ed ha
espresso   l'orientamento,   nella   proposta  di  provvedimento,  di
richiedere  a  Telecom Italia di riformulare le condizioni di offerta
al  fine  di  eliminare  le  limitazioni  relative alle variazioni di
velocita' per i servizi xDSL diversi dall'ADSL.
   122.  Telecom  Italia,  a  tal  proposito,  ha fatto rilevare che,
contrariamente  a  quanto  accade  per 1'ADSL, per i servizi SHDSL un
aumento  della velocita' comporta un aumento della banda utilizzata e
che  pertanto  potrebbero verificarsi interferenze con i servizi gia'
esistenti.  Tuttavia,  Telecom  Italia,  successivamente  alle  prime
riunioni   del  tavolo  tecnico  sullo  spectrum  management  avviato
dall'Autorita'  ai  sensi  della delibera n. 11/03/CIR, ha comunicato
che,  suddividendo  i  sistemi  SHDSL in tre fasce di velocita' (<256
Kbps, >264-<768 Kbps e >776-<2312 Kbps), non e' necessario effettuare
nuovamente  la  procedura  di  qualificazione qualora l'incremento di
velocita' non comporti un passaggio da una fascia a quella superiore.
   123.  L'Autorita', rilevato dalle prime risultanze delle attivita'
del  citato  tavolo tecnico che l'aumento della velocita' trasmissiva
dei  sistemi  SHDSL  provoca effettivamente un incremento della banda
del   segnale   trasmesso   e   puo'  produrre  un  incremento  delle
interferenze in ambiente cavo, valutato altresi' quanto comunicato da
Telecom Italia, ritiene opportuno, nelle more della conclusione delle
predette  attivita',  richiedere  a  Telecom  Italia  di  adeguare le
condizioni  in  esame  prevedendo  il  pagamento  del  contributo  di
qualificazione  unicamente  nel caso in cui l'incremento di velocita'
comporti  il  passaggio alla fascia superiore. L'Autorita' si riserva
comunque di rivedere tale decisione alla luce della conclusione delle
attivita' del tavolo tecnico.
   124. In merito al servizio di Shared Access con splitter a cura di
Telecom Italia, alcuni operatori hanno richiesto che, coerentemente a
quanto  previsto  dalla  delibera  n. 24/01/CIR, allegato A, comma 2,
punto  2,  Telecom  Italia  preveda  una modalita' di fornitura dello
splitter  a carico di Telecom Italia a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie.
   125.  L'Autorita'  ha rilevato che Telecom Italia ha pubblicato in
data 28 novembre 2003 una integrazione all'Offerta di Riferimento che
prevede  tale  modalita'  di offerta, e che le stesse risultano, allo
stato, coerenti con quanto precedentemente disposto.
   Cosi' come gia' esaminato nella delibera n. 2/03/CIR per l'analogo
servizio  di  accesso  condiviso  con  splitter a cura dell'operatore
interconnesso,  al  fine  di  garantire  lo sviluppo efficiente della
concorrenza  in  particolare  nel  mercato dei servizi a banda larga,
l'Autorita' ribadisce la necessita' che tali servizi siano forniti da
Telecom  Italia  senza  vincoli  sulla  tipologia di servizio purche'
siano  rispettate  le  pertinenti norme tecniche e siano garantite le
condizioni  di  corretto  funzionamento  della  rete.  Cio'  premesso
l'Autorita'  ritiene  che, analogamente a quanto previsto all'art. 2,
comma   1,   lettera   a),  punto  5,  della  delibera  n.  2/03/CIR,
nell'offerta  in  esame  debba  essere  eliminata  la  necessita' per
l'operatore  di  modificare il servizio acquistato da shared access a
full  unbundling, nel caso in cui il cliente finale decida di cessare
il  contratto  retail  di fonia precedentemente stipulato con Telecom
Italia.  L'Autorita' si riserva tuttavia di rivedere tale misura alla
luce dell'effettivo sviluppo del servizio di accesso condiviso.
   Servizio  di  unbundling:  rifiuti  per indisponibilita' di rete e
disponibilita' del database delle risorse di co-locazione
   126.  Nel corso del procedimento, l'Autorita' ha ricevuto numerose
segnalazioni  in  merito  alla  presunta  difficolta'  da parte degli
operatori nell'utilizzo dei servizi di unbundling su linea non attiva
(seconda linea per servizi ADSL su ISDN e ULL di linea non attiva) in
virtu'  della  causale  di scarto "indisponibilita' di rete Telecom".
Tale  causale  di  scarto  infatti  e'  un impedimento insormontabile
(ovvero non prevede una procedura di risoluzione) e non prevedibile a
priori  (l'operatore  non  ha informazioni sul numero di linee ancora
"disponibili")  e mette l'operatore nella condizione di comunicare al
cliente,  che  ha gia' sottoscritto il contratto, l'impossibilita' di
realizzare   la   prestazione.  Tale  circostanza  e'  potenzialmente
discriminatoria  per  l'operatore  se si considera che, se il cliente
richiedesse  la  linea  direttamente a Telecom Italia, non avrebbe il
medesimo  rifiuto  in  quanto,  anche  in assenza di risorse di rete,
Telecom  Italia  sarebbe comunque tenuta a fornire l'impianto per gli
obblighi   di  servizio  universale.  Analoghi  problemi  sono  stati
segnalati  per  il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti
in  fibra  ottica  e  per i circuiti parziali, ove si sono registrati
casi  di  rifiuto  per assenza di risorse di rete, con la conseguente
necessita' per l'operatore di annullare gli ordini dei clienti. Anche
per  tali  servizi  la  causale  di  rifiuto  per indisponibilita' di
risorse non prevede una procedura di risoluzione.
   127.  Telecom  Italia ha precisato di non avere risorse di rete di
accesso  riservate  e  pertanto  in  caso  di  rifiuto  si troverebbe
anch'essa  nella  condizione  di  non  disporre della rete e di dover
procedere  a  lavori  di ampliamento. Tali lavori, se particolarmente
onerosi, avvengono con la partecipazione economica del cliente.
   128. L'Autorita' ha ritenuto che la conoscenza di indisponibilita'
solo  successivamente  alla  stipula  di  un contratto con il cliente
finale  rappresenti  un  impedimento  alla  capacita' di contrarre da
parte  degli  operatori.  Appare  pertanto  necessario che siano rese
disponibili  agli  operatori  sia  informazioni  puntuali sullo stato
della  rete in termini di disponibilita' di risorse, sia previsioni e
tempistiche  di  sviluppo  di  rete  di Telecom Italia per i siti con
carenza  di  risorse.  Inoltre,  nei  casi consentiti dalla normativa
vigente, potrebbe essere prevista la partecipazione ai costi da parte
dell'operatore.    Pertanto    l'Autorita',    nella    proposta   di
provvedimento,  aveva espresso l'orientamento di richiedere a Telecom
Italia  di  fornire  agli operatori informazioni puntuali sullo stato
della  rete  in  termini  di  disponibilita'  di  risorse, nonche' le
previsioni e le tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per
i siti con carenza di risorse.
   129. In merito al tema della disponibilita' delle risorse di rete,
alcuni  operatori,  confermando  le  criticita'  gia' segnalate per i
servizi   di  unbundling  su  rete  in  rame,  hanno  sollecitato  la
pubblicazione  da parte di Telecom Italia del database completo delle
risorse  di  co-locazione di cui alla delibera n. 11/03/CIR. E' stato
inoltre segnalato che il servizio di unbundling in fibra ottica, pure
presente  nell'Offerta  di  Riferimento  dal  2001,  non e' mai stato
fornito  da  Telecom  Italia.  A  tale  riguardo,  anche a seguito di
richieste  avanzate gia' nel 2002, gli operatori segnalano la mancata
disponibilita'  di  informazioni sulla rete e carenze nelle procedure
per  la  fornitura  di servizio. Inoltre, relativamente al rigetto di
richieste  di  unbundling  causate  da indisponibilita' di risorse di
rete,  altri  operatori  hanno  fatto  rilevare  che, nell'Offerta di
Riferimento  Telecom  Italia  si  riserva di non offrire i servizi di
accesso  disaggregato  alla  rete  ed  alla  sottorete locale qualora
"vengano   richieste  risorse/capacita'  di  rete  riservate  per  le
attivita'  tipiche di esercizio e manutenzione ovvero per pianificati
sviluppi   commerciali."   Sono  state,  infine,  segnalate  analoghe
criticita'  anche  per i servizi CVP ed ADSL wholesale per i quali e'
stato  fatto presente che Telecom Italia comunica l'apertura di nuove
aree  servite  in  tecnologia  xDSL  con  ridotto  preavviso  o  dopo
l'avvenuta apertura delle stesse.
   130. Relativamente alla disponibilita' di informazioni sullo stato
della  rete  di  accesso in rame, Telecom Italia ha dichiarato che la
fornitura richiederebbe una raccolta di dati puntuali su di un numero
elevato  di  elementi  di  rete  e  sulle linee che sono sottoposte a
movimentazioni  a  carattere  giornaliero.  Tale  attivita', oltre ad
essere  estremamente  onerosa,  fornirebbe  informazioni  di  ridotta
utilita',  vista  la  variabilita'  temporale delle medesime. Telecom
Italia  ha  tuttavia  manifestato la propria disponibilita' a fornire
informazioni sui piani di ampliamento della rete previsti per le aree
servite dalle centrali aperte all'ULL. Telecom Italia ha infine fatto
presente  di  aver  reso  disponibile,  in  data  29 dicembre 2003 un
database   sulle   risorse   di   co-locazione   comprendente   anche
l'informazione   sul   grado   di   riempimento   dei  cavi  ai  fini
dell'utilizzo   per  servizi  xDSL,  secondo  quanto  previsto  dalla
delibera n. 11/03/CIR.
   131.  In  merito  al punto in esame l'Autorita' ha in primo luogo,
analizzato  il  database  fornito da Telecom Italia, da cui si rileva
che  alcuni  dati  sono forniti in modo generico (p.e. negli stadi di
linea  la percentuale di "disponibilita' cavi primari per xDSL" senza
ulteriori  informazioni ne' sull'area servita dal cavo primario a cui
detta  percentuale  e'  attribuita,  ne'  sulla  tipologia di accessi
effettivamente disponibili).
   132. L'Autorita', nel confermare la proposta di decisione, ritiene
opportuno    precisare    che    le   informazioni   puntuali   sulle
caratteristiche tecniche e di riempimento della rete di distribuzione
dovranno  essere  fornite  almeno  per  i  siti aperti all'ULL con un
livello di dettaglio tale da consentire agli operatori lo sviluppo di
una  corretta  pianificazione  commerciale  dei  loro  servizi.  Tali
informazioni   dovranno,  pertanto,  comprendere  tutti  i  parametri
necessari  ai fini della verifica di disponibilita' di un particolare
servizio di accesso ad una data velocita' trasmissiva, secondo quanto
previsto  dal  manuale  delle procedure di unbundling dell'Offerta di
Riferimento,  quali  ad  esempio  il numero e la copertura geografica
degli  armadi  corrispondenti  agli stadi di linea aperti all'ULL, il
numero  di  settori  di cavo primario afferenti a ciascun armadio, il
dettaglio  del  numero  di  sistemi  attivi sul cavo disaggregato per
ciascuna  tipologia di accesso (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3),
le  tipologie  di  cavo  impiegate  per  la  rete  primaria  e quella
secondaria,  la  lunghezza  di  ciascun  cavo  di  rete primaria e la
lunghezza  media  della  rete secondaria. Inoltre, con riferimento ai
servizi  in  fibra  ottica,  dovranno  essere fornite le informazioni
relative  alla  disponibilita'  di portanti in fibra ottica sia per i
servizi   di   unbundling   sia  per  il  servizio  di  prolungamento
dell'accesso,  nonche'  sulla disponibilita' di infrastrutture civili
(cavidotti,  pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali
l'operatore  interconnesso  puo' installare la propria infrastruttura
trasmissiva,  in linea con quanto previsto nell'allegato A, sezione 4
della delibera n. 2/000IR. Appare, infine, opportuno precisare che le
predette informazioni dovranno integrare il database sulle risorse di
co-locazione  disposto all'art. 3, comma 4, lett. d della delibera n.
11/03/CIR.
   133.  Relativamente  al rigetto di richieste di unbundling causate
da indisponibilita' di risorse di rete, l'Autorita' ritiene opportuno
che  Telecom  Italia  fornisca  agli  operatori,  notificandole anche
all'Autorita',  indicazioni  quantitative  sui livelli di riserve per
sviluppi  commerciali  pianificati.  L'Autorita'  ribadisce infine la
richiesta  a  Telecom  Italia  di  predisporre, su base progetto, una
modalita'  di ampliamento della rete di accesso i cui costi, nei casi
consentiti  dalla  normativa vigente, vengano ripartiti tra tutti gli
operatori interessati.
   134.  In  merito alla disponibilita' di informazioni sulle aree di
nuova  apertura  ai  servizi  xDSL/SDH,  l'Autorita'  rileva  che  la
delibera  n.  15/00/CIR  all'art.1,  comma  2,  ha  previsto  che  le
variazioni  della copertura geografica debbano essere comunicate "con
un   anticipo   di   almeno   due   mesi   rispetto  all'avvio  della
commercializzazione dei servizi all'utenza finale nelle aree di nuova
copertura."
   135.  L'Autorita'  ritiene  pertanto necessario ribadire l'obbligo
per  Telecom Italia di comunicare agli operatori l'elenco degli stadi
di  linea  che  intende  aprire  al servizio xDSL e delle aree in cui
intende  operare  ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di
rete  contestualmente  all'avvio dei lavori e comunque con almeno due
mesi  di  anticipo  rispetto  all'avvio della commercializzazione dei
propri servizi all'utenza finale.
   Servizio di co-locazione: costi di riordino del permutatori
   136.  Con riferimento alle procedure di ampliamento degli spazi di
co-locazione,  l'Autorita' rileva che, in ottemperanza alla normativa
vigente,  Telecom  Italia  ha  introdotto una specifica procedura che
include, come segnalato dagli operatori, un'attivita' di riordino dei
permutatori  i cui costi sono a carico degli operatori interconnessi.
A  tale  proposito  Telecom  Italia ha dichiarato che e' a suo avviso
giusto attribuire tali costi integralmente all'operatore in quanto in
assenza  di  richieste  dell'operatore, Telecom Italia non avrebbe la
necessita' di procedere al riordino del permutatore.
   137.  L'Autorita' rileva che l'indisponibilita' di coppie contigue
e'  integralmente attribuibile alla gestione svolta da Telecom Italia
sul   permutatore   e   Telecom   stessa   potrebbe   avere  benefici
dall'operazione  di  riordino. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno
che  venga  introdotto  un  criterio per l'attribuzione dei costi del
riordino  dei  permutatori,  anche  in  relazione ai costi unitari di
riordino  della  singola  linea,  in  modo  che  tali  costi  vengano
ripartiti  tra  Telecom  Italia  e  gli  operatori. L'Autorita' aveva
pertanto, nella proposta di provvedimento, espresso l'orientamento di
richiedere  a  Telecom  Italia di riformulare le condizioni in esame,
introducendo  una modalita' di ripartizione tra Telecom Italia stessa
e gli operatori dei costi di riordino del permutatore.
   138.  In  merito  alla  proposta  di provvedimento dell'Autorita',
alcuni  operatori hanno dichiarato che il costo del riordino dovrebbe
essere attribuito interamente a Telecom Italia in quanto responsabile
della  gestione  del  permutatore.  Telecom  Italia, da parte sua, ha
ribadito  che,  sulla  base  del principio di causalita', le spese di
riordino   devono  essere  attribuite  soltanto  agli  operatori  che
fruiranno  di  benefici  legati a tali attivita' e che Telecom Italia
non  ricava  utilita'  diretta  dall'operazione.  Telecom  Italia  e'
comunque  disponibile,  per  i casi concreti che si verificheranno, a
valutare  un  criterio  di  ripartizione  dei  costi  con  tutti  gli
operatori che fruiranno di benefici legati al riordino.
   139. L'Autorita', nel confermare la proposta di decisione, ritiene
opportuno  precisare  che  il  costo  dell'attivita' di riordino deve
essere  ripartito  tra  tutti  gli operatori in modo proporzionale al
numero di posizioni assegnate a ciascun operatore.
   Servizi di co-locazione virtuale e co-mingling
   140.  Con  riferimento  alle  condizioni  relative  ai  servizi di
co-mingling  e di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione
dell'apparato  da  parte dell'operatore, e' stato segnalato, da parte
di  alcuni operatori, che Telecom Italia richiede che gli apparati in
tecnologia  xDSL  installabili  siano  appartenenti  ad  un elenco di
apparati  gia' certificati, perche' gia' utilizzati da Telecom Italia
stessa  o  da  altri  operatori,  ovvero  sottoposti a verifica delle
specifiche  tecniche  ad  approvazione  da  parte  di Telecom Italia.
Telecom  Italia  non  ha  tuttavia pubblicato l'elenco degli apparati
gia' accettati.
   Nel  caso  di  servizio  di  co-locazione virtuale con acquisto ed
installazione  dell'apparato  da  parte  di  Telecom  Italia,  alcuni
operatori  hanno  anche  segnalato che le caratteristiche tecniche ed
economiche  del  DSLAM  sembrerebbero  non  in linea con quelle degli
analoghi apparati che Telecom Italia ha dichiarato di impiegare nella
fornitura dei servizi ADSL wholesale.
   Viene,  inoltre,  segnalato  da  parte  di alcuni operatori che le
condizioni di offerta del servizio di co-mingling non permetterebbero
la  possibilita'  di  impiegare  apparati  (p.e. Add Drop Multiplexer
-ADM)  per  la  concentrazione  dei flussi di traffico raccolti dagli
OLO,  ponendo  di  conseguenza  restrizioni  all'uso  del servizio di
co-mingling.
   Alcuni  operatori  hanno  infine  richiesto  che  il  servizio  di
co-locazione virtuale sia esteso a qualsiasi tipologia di centrale di
Telecom  Italia  ove  sia  possibile raccogliere clienti in modalita'
ADSL   wholesale,   con   particolare  riferimento  alle  limitazioni
attualmente  esistenti  per  le  centrali  "in  container"  e di tipo
"unificato MD".
   141.  Al  fine di superare le criticita' segnalate, l'Autorita' ha
ritenuto  opportuno  richiedere  a  Telecom  Italia  di  integrare le
offerte   di   co-mingling   e   di  co-locazione  virtuale  rendendo
disponibile  l'elenco  degli apparati gia' certificati e sui quali e'
in  grado  di  svolgere le attivita' di manutenzione, di estendere la
possibilita'  di  utilizzo  della  co-locazione  virtuale  con  DSLAM
fornito  da  Telecom  Italia  a tutte le tipologie di DSLAM impiegate
nella  propria  rete  in  coerenza  con  la delibera n. 4/02/CIR e di
consentire  l'installazione negli spazi in co-mingling di apparati di
qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, purche' rispettino gli
standard  internazionali  e non influenzino gli altri servizi erogati
sulla rete in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR
per la co-locazione fisica.
   Inoltre  l'Autorita',  al  fine  di  promuovere  la diffusione del
servizio  di unbundling, aveva segnalato l'opportunita' di analizzare
con  Telecom  Italia  i  vincoli tecnici soggiacenti alle restrizioni
sulle  tipologie  di  centrale  aperte  al  servizio  di co-locazione
virtuale,  al  fine  di introdurre eventuali soluzioni impiantistiche
alternative a quelle attualmente proposte.
   142.  In merito a quanto espresso dalla proposta di provvedimento,
Telecom   Italia  ha  dichiarato  la  disponibilita'  a  fornire,  su
richiesta,   la   lista  degli  apparati  accettati  in  co-locazione
virtuale.   Secondo   Telecom  Italia,  in  linea  di  principio  non
sussistono condizioni ostative all'installazione di apparati ADM (Add
Drop Multiplexer) nelle sale di co-mingling, purche' siano rispettate
le   norme  di  compatibilita'  tecnica  con  gli  altri  apparati  e
l'utilizzo  sia  limitato ai servizi di unbundling, per il quale vige
l'obbligo  di  fornitura  del  servizio  in questione. In merito alle
limitazioni  esistenti  per centrali in container e di tipo unificato
MD,   Telecom   Italia  ha  precisato  che  si  tratta  delle  stesse
limitazioni  applicate  a  qualsiasi  forma  di  co-locazione fisica.
Infatti,  come  risulta  dall'Offerta di Riferimento, la co-locazione
non  e' praticabile in tutti i casi in cui non sia possibile dedicare
spazi  agli  operatori,  mantenendo  a disposizione spazi sufficienti
alla gestione della centrale.
   143.  L'Autorita',  nel confermare la decisione, ritiene opportuno
precisare  che  le  informazioni  richieste  debbano  essere  incluse
nell'Offerta  di  Riferimento  e  che, per il principio di parita' di
trattamento,  vengano  forniti agli operatori, nel caso di offerta di
co-locazione  virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da
parte  di  Telecom  Italia,  apparati  uguali  a  quelli dalla stessa
impiegati  per  i  propri  servizi  xDSL.  In tal caso la modularita'
minima  del  numero di linee nell'apparato deve essere pari al numero
di linee gestite da una singola scheda modem.
   4) ULTERIORI SEGNALAZIONI
   Ratei di cessazione dei flussi di interconnessione
   144.  Telecom  Italia, ha previsto per le condizione di cessazione
del  servizio  in  questione  dopo  il  primo  anno di contratto, che
l'operatore  sia  tenuto  a  pagare un ulteriore rateo bimestrale del
canone annuo.
   L'Autorita', nel rilevare che la tematica in oggetto e' stata gia'
affrontata  nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento
2003,  richiede  a  Telecom  Italia  di  modificare  le condizioni di
offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 3, comma 2,
lett. c, della delibera n. 11/03/CIR.
   Presenza  nell'Offerta di Riferimento di due differenti condizioni
economiche per il servizio di consegna DSS1
   145.  Il  prezzo  del servizio congiunto di raccolta e conversione
ISDN/DSS1 non risulta coerente con i prezzi delle offerte dei singoli
servizi di conversione ISDN/DSS1 e di raccolta.
   L'Autorita', nel rilevare che la tematica in oggetto e' stata gia'
affrontata  nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento
2003,  richiede  a  Telecom  Italia  di  modificare  le condizioni di
offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 2, comma 1,
della delibera n. 11/03/CIR.
   Introduzione  di  tariffe  differenziate  all'interno dello stesso
arco di numerazione per 702 e 709
   146.  Alcuni  operatori  hanno richiesto di integrare l'Offerta di
Riferimento  introducendo  la  possibilita'  di  definire  servizi su
numerazioni  702  e  709  con  prezzi differenziati all'interno dello
stesso centinaio.
   L'Autorita' aveva espresso nella propria proposta di provvedimento
l'orientamento  di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso
di  richiedere  a  Telecom  Italia,  per le numerazioni 702 e 709, la
configurazione  di  prezzi  per  singolo  numero  rimandando a quanto
disposto nella delibera n. 9/03/CIR (art. 11, comma 4).
   147.  In  merito  alla  proposta dell'Autorita', Telecom Italia ed
Albacom,  hanno  dichiarato che l'impiego di prezzi differenziati per
tali   numerazioni   potrebbe  comportare  ingenti  investimenti  per
l'adeguamento  dei  sistemi  di  rete.  La fatturazione differenziata
infatti  potrebbe  avvenire  solo  analizzando  la  numerazione  sino
all'ultima  cifra,  mentre  ora  avviene  solo  in  base al prefisso.
Inoltre  la  tariffazione  per  tali  numerazioni  prevede  un  tetto
massimo,   dunque   l'investimento   richiesto   non  avrebbe  alcuna
giustificazione economica.
   148.  Si  rileva sul punto che la misura introdotta dalla delibera
n.  9/03/CIR ha lo scopo di permettere, al cliente (nella fattispecie
il   fornitore  di  accesso  ad  internet)  che  ha  usufruito  della
prestazione  di  portabilita'  del numero, di applicare eventualmente
una  tariffa  differente da quella che praticava quando era attestato
all'operatore assegnatario della numerazione. Pertanto, in assenza di
tale  misura,  verrebbe  compromesso  il  principio della titolarita'
della  tariffa  in capo all'operatore assegnatario della numerazione.
Pertanto,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  confermare la proposta di
decisione.
   Fissazione  della  quota di surcharge per i servizi di raccolta da
telefonia pubblica
   149.  Diversi  operatori  hanno  segnalato  che  Telecom Italia ha
incrementato  nel  corso  del  2003  la quota supplementare minutaria
associata   alla  raccolta  di  traffico  da  apparati  di  telefonia
pubblica.
   150.   L'Autorita'  rileva  che  la  definizione  dei  criteri  di
determinazione  di  tale  quota  e'  stata  oggetto  di uno specifico
procedimento.  Il prezzo di interconnessione per tale servizio dovra'
essere  modificato  da  Telecom  Italia,  in  ottemperanza  a  quanto
disposto  dalla  delibera  n.  12/03/CIR.  L'Autorita' pertanto aveva
espresso  l'orientamento  di richiedere a Telecom Italia di allineare
l'Offerta   di   Riferimento  2004  al  disposto  della  delibera  n.
12/03/CIR.
   151.  Nel  corso  del  procedimento  istruttorio Telecom Italia ha
inviato  in  data  13 gennaio 2004 la propria valorizzazione ai sensi
della  delibera  n. 12/03/CIR della surcharge da Telefonia Pubblica a
valere  per l'Offerta di Riferimento 2004, indicando un valore pari a
8,24 €cent/min.
   Telecom  Italia ha effettuato il calcolo della surcharge a partire
dai  costi  del servizio di telefonia pubblica eliminando i costi non
pertinenti  (tra  cui  i costi dei lettori di carte). I dati di costo
utilizzati   sono  relativi,  per  le  postazioni  telefoniche,  alla
contabilita'  2001  valutata  a costi correnti 2001, mentre i cespiti
relativi  alla  rete  di  accesso  (rete  di distribuzione primaria e
secondaria)  sono  stati valutati a costi storici 2001. I costi della
surcharge sono stati ridotti dei maggiori oneri riscontrabili per gli
impianti  di  telefonia pubblica finanziati nel 2001 con il fondo del
Servizio  Universale.  Dividendo  tali  costi per il numero di minuti
complessivi  del  servizio di Telefonia Pubblica e' stato determinato
il  valore di 8,24 €cent/min. Per calcolare i maggiori oneri relativi
al  Servizio Universale Telecom Italia ha determinato i costi di tali
postazioni telefoniche pubbliche in misura proporzionale al numero di
postazioni  finanziate  dal  fondo  del  Servizio Universale nel 2001
(pari  al  23%  ca. del totale) ed il relativo traffico sviluppato in
misura  proporzionale  ai ricavi generati da tali postazioni (pari al
16% ca. del totale).
   152.  Telecom  Italia  ha  evidenziato, inoltre, che l'analisi dei
valori  di  traffico  relativi alla telefonia pubblica dimostra negli
ultimi  anni  un  andamento  decrescente con tassi di riduzione anche
dell'ordine  del  20% annuo. Tale riduzione del traffico non riesce a
compensare  le  riduzioni  dei  costi e pertanto i costi medi unitari
della  raccolta  da  telefonia  pubblica hanno registrato un notevole
incremento.
   153.  L'Autorita'  ha  svolto  un'approfondita  valutazione  della
modalita' di calcolo
   applicata da Telecom Italia in particolare con riferimento ai dati
contabili adoperati ed
   alla  metodologia  utilizzata  per  determinare  i  maggiori oneri
derivanti dall'obbligo di
   fornitura del Servizio Universale. Relativamente ai dati contabili
l'Autorita' osserva che:
   1)  relativamente  al  conguaglio  minimo  garantito, tale voce di
ricavo non e' piu' portata a detrazione dei costi totali. L'Autorita'
ritiene  che, rappresentando tale conguaglio un minor onere sostenuto
da Telecom Italia, esso e' un beneficio per tutti gli operatori e non
solo  per  Telecom  Italia,  e pertanto deve essere escluso dai costi
complessivi presi in considerazione.
   2)  la  base  di  costo adoperata da Telecom Italia prevede alcuni
cespiti  valutati a costi correnti ed altri valutati a costi storici.
L'Autorita'  rileva  che  l'unica  base  di costo utilizzabile per la
determinazione  dei  costi  dei  servizi in questione e', allo stato,
quella  relativa alla contabilita' regolatoria redatta dall'operatore
notificato  ai  sensi  degli artt. 8, comma 1, e art. 9, comma 1, del
d.P.R.  n.  318/97  e  verificata  dal revisore indipendente ai sensi
dell'art.  8,  comma  4,  e  art.  9, comma 5, del medesimo d.P.R. n.
318/97.  Nell'esercizio  2001  tale contabilita' regolatoria e' stata
formulata   utilizzando  la  metodologia  "costi  storici  pienamente
distribuiti  ".  Pertanto, l'Autorita' ritiene l'utilizzo di una base
di  costo verificata per la determinazione del prezzo del servizio di
surcharge  sia di maggiore garanzia per gli operatori interconnessi e
che  inoltre  non  sia  possibile utilizzare dati di costo relativi a
differenti  metodologie contabili. Peraltro, l'impiego di alcuni dati
valutati  con  metodologie a costi correnti, si ritiene possa portare
ad  incertezze  sul mercato a fronte, allo stato, di nessun beneficio
apprezzabile   per   la   concorrenza  e  per  gli  utenti.  Pertanto
l'Autorita'  ritiene  che  tutti  i cespiti debbano essere valutati a
costi storici.
   3)  i minuti di traffico sono stati considerati senza includere il
traffico  non  geografico  sviluppato  dagli operatori interconnessi.
Telecom  Italia  ha  giustificato tale esclusione in quanto nell'anno
2001  non  era  possibile dai propri sistemi misurare il traffico non
geografico  degli  altri  operatori  e pertanto non e' stato incluso.
L'Autorita', come gia' espresso nel proprio provvedimento n.
   12/03/CIR,  ritiene  opportuno  che tutte le tipologie di traffico
siano considerate,
   in   maniera   non  discriminatoria,  nella  determinazione  della
surcharge. Pertanto,
   preso  atto  dell'assenza di una misura puntuale di tale traffico,
ai fini della
   determinazione del prezzo della surcharge e' necessario utilizzare
una stima. In
   particolare  l'Autorita'  ritiene che l'utilizzo del dato relativo
all'anno 2002 sia la
   migliore  stima  disponibile  per il valore relativo al 2001. Cio'
anche in
   considerazione  del  fatto  che  le  previsioni dell'andamento del
traffico non
   geografico  degli  operatori  alternativi indicano una crescita di
tale valore.
   Relativamente    agli    aspetti   metodologici   riguardanti   la
determinazione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura
del  Servizio  Universale,  l'Autorita',  come gia' evidenziato nella
delibera  n.  12/03/CIR, conferma che il prezzo medio della surcharge
deve  essere  calcolato  prendendo  in  considerazione  i costi delle
postazioni   totali  escludendo  i  costi  relativi  alle  postazioni
utilizzate  da  Telecom  Italia  nel calcolo del costo netto. I costi
cosi'  determinati  fanno  riferimento  ad  un  insieme di postazioni
rappresentativo  di  un  servizio  efficiente,  erogato in assenza di
obblighi di Servizio Universale, e vengono adoperati per calcolare il
valore  medio  unitario  del  prezzo della surcharge come rapporto di
tali  costi  e dei corrispondenti minuti di traffico. Il valore medio
unitario  cosi'  determinato,  anche se calcolato facendo riferimento
solo  ad  un  sottoinsieme  del totale delle postazioni, viene poi ad
essere  corrisposto  dagli  operatori  per tutti i minuti di traffico
generati dalle postazioni telefoniche pubbliche indipendentemente dal
fatto   che   siano   o  meno  installate  nell'ambito  del  Servizio
Universale.  Il  totale  dei  costi relativo a tutte le postazioni e'
quello che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia e'
tenuta  a  recuperare  con  i servizi di interconnessione (intesi, in
senso lato, come inclusivi del transfer charge interno applicato alle
direzioni  commerciali).  Con  tale  modalita'  di applicazione della
surcharge,  gli  eventuali  costi "aggiuntivi" non coperti dai ricavi
della quota di surcharge (interni ed esterni) sono riconducibili alle
postazioni  su cui Telecom Italia calcola il costo netto del Servizio
Universale  (ossia  quelle  escluse  dal  calcolo  del  valore  medio
unitario)  e,  pertanto,  concorreranno alla determinazione del costo
netto del Servizio Universale relativo all'esercizio contabile in cui
effettivamente   si  sono  determinati  i  corrispondenti  ricavi  da
surcharge  (interni ed esterni). Nel caso dell'Offerta di riferimento
2004,  ad  esempio,  gli eventuali costi aggiuntivi saranno tenuti in
considerazione  nel  calcolo  del costo netto del Servizio Universale
nell'anno 2004.
   154.   Cio'   premesso,   valutato   l'impatto   delle   modifiche
precedentemente  descritte  sulla  base  dei  dati della contabilita'
regolatoria   a   costi   storici   2001,   l'Autorita'  ritiene  che
nell'Offerta  di  Riferimento  2004  il  prezzo della surcharge debba
essere  adeguato  al  fine  di  garantire l'effettivo orientamento al
costo.  L'Autorita',  sulla  base  dei  dati  acquisiti, stima che il
prezzo  di  tale servizio non puo' essere superiore a 6,15 €cent/min.
Tale  nuovo  valore  avra' effetto a partire dalla data di entrata in
vigore  della  delibera n. 12/03/CIR, in quanto corretta applicazione
del disposto della stessa.
   Informazioni  necessarie  alla  configurazione di NNG (Numerazioni
Non Geografiche)
   155.  Alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede
che,  all'atto della richiesta di configurazione di nuove numerazioni
nell'ambito  del  servizio di accesso di clienti Telecom Italia a NNG
dell'operatore   interconnesso,   1'OLO   descriva  le  modalita'  di
effettuazione  del  servizio  e  dia  evidenza della comunicazione ed
eventuale approvazione della tariffa da parte dell'Autorita'.
   156.  L'Autorita',  nel  ribadire  che  tali informazioni non sono
necessarie   alla  configurazione  delle  numerazioni  e  non  devono
pertanto essere richieste, richiede a Telecom Italia di modificare le
condizioni  di offerta di tale servizio secondo quanto disposto dalla
delibera n. 2/03/CIR.
   SLA del servizio di Shared Access
   157. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia introduca
SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi.
   L'Autorita',  nel  rilevare  l'inottemperanza  di Telecom Italia a
quanto  disposto  dall'art.  3,  comma  4,  lett. e della delibera n.
11/03/CIR,  richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni del
servizio  di Shared Access introducendo un SLA di assurance garantito
nel 100% dei casi.
   Annullamento ordini dei circuiti parziali
   158.  Telecom  Italia nel manuale delle procedure per i servizi di
interconnessione   prevede  che,  in  caso  di  annullamento  ordini,
l'operatore  sia  tenuto  a  corrispondere,  a titolo di rimborso dei
costi sostenuti, un importo pari al 25% del contributo di attivazione
del  collegamento,  se l'annullamento perviene entro 10 giorni solari
dalla data dell'ordine o, in alternativa, un importo pari al 100% del
contributo   di   attivazione  del  collegamento,  se  l'annullamento
perviene  dopo  10  giorni  dalla  data  dell'ordine.  La delibera n.
11/03/CIR  dispone  che Telecom Italia preveda un periodo iniziale in
cui  l'operatore  ha  facolta'  di annullare l'ordine senza sostenere
alcun onere.
   159.  L'Autorita'  richiede  a  Telecom  Italia  di  modificare le
condizioni  di  offerta in esame secondo quanto disposto dall'art. 3,
comma 4, lett. g della delibera n. 11/03/CIR.
   Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi
dei   servizi  di  interconnessione  per  il  trasporto  di  traffico
commutato
   160.  Un  operatore ha richiesto l'eliminazione dell'articolazione
in  fasce  orarie  per i servizi di interconnessione, con particolare
riferimento  al  servizio  di transito, rilevando che l'articolazione
vigente e' basata sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia
e  non  tiene  quindi  conto  di eventuali differenze statistiche del
traffico dei clienti attestati sulla propria rete.
   In  merito  a  tale  aspetto, l'Autorita' rileva che una eventuale
modifica  del  sistema  di  articolazione  in  fasce di picco e fuori
picco,  finalizzata  sia  a  ridefinire il gradiente tariffario sulla
base  di  statistiche  complessive, sia eventualmente ad eliminare il
gradiente  medesimo,  richieda  uno specifico approfondimento e debba
comunque  essere  definito  ed  approvato con largo anticipo rispetto
alla  pubblicazione  dell'offerta di interconnessione di riferimento.
Cio'  in  considerazione  del  fatto  che  una eventuale modifica del
gradiente  ha  impatti significativi sui prezzi di interconnessione e
quindi  sulla  programmazione  economica degli operatori. L'Autorita'
comunque  ritiene utile, mediante l'istituzione di un apposito tavolo
di  lavoro  che  preveda  la partecipazione di Telecom Italia e degli
operatori  interconnessi,  valutare  il  problema  dell'articolazione
tariffaria   valutando   costi   e   benefici  di  eventuali  sistemi
alternativi    di    articolazione    tariffaria   dei   servizi   di
interconnessione.
   VISTI gli atti del procedimento;
   UDITA  la  relazione  del Commissario Vincenzo Monaci, relatore ai
sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';

                              DELIBERA
                             Articolo 1
  (Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia)

   1.   S'approvata   l'Offerta   di  Riferimento  per  l'anno  2004,
pubblicata  da  Telecom  Italia  in data 31 Ottobre 2003, fatto salvo
quanto previsto al successivo articolo 2.