IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del
1° luglio   1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione
geografica  protetta  «Radicchio variegato di Castelfranco», ai sensi
dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto   il   decreto   ministeriale  6 giugno  2003  con  il  quale
l'organismo  di  controllo  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con sede in
Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato ad
effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art.
10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista  l'istanza presentata dal Consorzio Radicchio di Treviso, con
sede  in  Zero  Branco  (Treviso),  via  Scandolara  n. 80, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», nel quadro
della  procedura  prevista  dall'art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.
2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 62702 del 19 aprile 2004, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  17 aprile  2004,  con  la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Considerato  che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl»
ha  predisposto  un  piano  dei  controlli che recepisce le modifiche
richieste  dal  Consorzio  Radicchio  di  Treviso  al disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato
di  Castelfranco»  trasmessa all'organismo comunitario competente con
nota del 19 aprile 2004, numero di protocollo 62702;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
Gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta   «Radicchio  variegato  di  Castelfranco»,  in  attesa  che
l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in
argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione    geografica    protetta    «Radicchio    variegato   di
Castelfranco»,  secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa
che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo  1997,  alla  modifica,  chiesta  dal Consorzio Radicchio di
Treviso,  al  disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta   «Radicchio  variegato  di  Castelfranco»,  registrata  con
regolamento  (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, ai
sensi   dell'art.  17  del  predetto  regolamento  (CEE)  n.  2081/92
notificata  al competente organismo comunitario e allegato al decreto
ministeriale 20 aprile 2004.