IL RETTORE

    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto il decreto rettorale del 16 novembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 279 del 27 novembre 1999,
con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi
«La Sapienza» di Roma;
    Viste  le  sentenze  del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 5975/2000
del  21 giugno  2000  e n. 8547/2000 del 21 giugno - 24 ottobre 2000,
con  le  quali  sono  state  annullate le seguenti disposizioni dello
statuto:   l'art.   5,   comma   4,   limitatamente  alla  previsione
disciplinante l'elettorato attivo alla carica di preside di facolta';
l'art.  5,  comma  5,  nella  parte in cui disciplina le modalita' di
partecipazione  dei  ricercatori  ai  consigli di facolta'; l'art. 5,
comma 8, nella parte in cui disciplina le modalita' di partecipazione
dei  ricercatori  ai  consigli di corso di laurea; l'art. 6, comma 5,
nella  parte  in  cui  disciplina  le modalita' di partecipazione dei
rappresentanti  degli studenti ai consigli di dipartimento; l'art. 6,
comma  6, nella parte in cui altera, rispetto al modello legislativo,
la  composizione  della  giunta  di dipartimento; l'art. 10, comma 3,
limitatamente  all'indebita  dilatazione  dell'elettorato attivo alla
carica di rettore;
    Vista  la  sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3296/2001
del 29 maggio - 20 giugno 2001, con la quale sono state confermate le
citate  sentenze  del  TAR  per il Lazio, Sez. III, n. 5975/2000 e n.
8547/2000;
    Considerato  che,  per effetto del giudicato formatosi in seguito
alle  sopra  citate sentenze, lo statuto dell'Universita' degli studi
«La Sapienza» risulta modificato per l'intervenuto annullamento delle
seguenti  disposizioni:  l'art.  5,  comma  4,  nella  parte  in  cui
disciplina  l'elettorato  attivo  alla carica di preside di facolta';
l'art.  5,  comma  5,  nella  parte in cui disciplina le modalita' di
partecipazione  dei  ricercatori  ai  consigli di facolta'; l'art. 5,
comma 8, nella parte in cui disciplina le modalita' di partecipazione
dei  ricercatori  ai  consigli di corso di laurea; l'art. 6, comma 5,
nella  parte  in  cui  disciplina  le modalita' di partecipazione dei
rappresentanti  degli studenti ai consigli di dipartimento; l'art. 6,
comma  6, nella parte in cui altera, rispetto al modello legislativo,
la  composizione  della  giunta  di dipartimento; l'art. 10, comma 3,
limitatamente  all'indebita  dilatazione  dell'elettorato attivo alla
carica di rettore;
    Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge
4 aprile  2002,  n.  56,  e, in particolare, l'art. 4, il cui secondo
comma  stabilisce  che  gli  statuti  delle  Universita' disciplinano
l'elettorato  attivo  per  le  cariche  accademiche e la composizione
degli organi collegiali;
    Considerata  la necessita' di integrare lo statuto stesso al fine
di disciplinare compiutamente la composizione degli organi collegiali
dell'Universita';
    Vista la delibera del senato accademico integrato assunta in data
26 aprile 2004;
    Vista  la nota prot. 1359 del 18 maggio 2004 con cui il Ministero
dell'istruzione,   universita'   e   ricerca   ha   informato  questa
Universita'  di  non  avere  osservazioni da formulare in merito alle
modifiche di statuto deliberate dal senato accademico integrato;
    Visto l'art. 22 dello statuto;
                              Decreta:
    Lo  statuto dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma e'
cosi' modificato:
      1)  al  comma  4  dell'art.  5,  dopo la parola «elezione» sono
inserite  le  seguenti  parole:  «ad  opera di tutti i componenti del
consiglio di facolta';»;
      2)  al  comma 5 dell'art. 5, dopo le parole «fuori ruolo», sono
inserite   le   seguenti:  «dei  ricercatori  e  personale  di  ruolo
equiparato  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980  e della legge n. 341/1990 titolari di corsi per supplenza o
affidamento  o  di moduli didattici; di un ricercatore rappresentante
di     ogni    raggruppamento    scientifico-disciplinare    presente
nell'ordinamento didattico della facolta';»;
      3)  al  comma 8 dell'art. 5, al secondo periodo, dopo le parole
«consiglio dei professori di ruolo;», sono inserite le seguenti: «dei
ricercatori  e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990
che,  a  seguito di delibera del Consiglio stesso, a qualsiasi titolo
svolgano attivita' didattica all'interno del corso;»;
      4)  al  comma  5 dell'art. 6, al primo periodo sono aggiunte le
seguenti parole: «di un ugual numero di rappresentanti degli studenti
di  dottorato  e/o  delle scuole di specializzazione e degli studenti
che  hanno  avuta assegnata la tesi di laurea da un docente afferente
al dipartimento.»;
      5)  il  comma  6  dell'art.  6, e' sostituito dal seguente: «il
regolamento  di  dipartimento  dovra'  prevedere,  determinandone  le
modalita',  l'elezione di un giunta composta da due rappresentanti di
ciascuna  delle  categorie  indicate nel comma precedente (professori
prima  fascia,  professori seconda fascia, ricercatori, non docenti e
studenti)  e  presieduta  dal  direttore. Di essa dovra' far parte di
diritto il segretario amministrativo con funzioni di segretario.»;
      6)  al  comma  3  dell'art. 10, al primo periodo e' aggiunto il
seguente  «Partecipano  alle  elezioni  i professori di ruolo e fuori
ruolo,  i ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 382/1980 e della legge n. 341/1990,
gli  studenti  che  fanno  parte dei consigli di facolta', del senato
accademico  e del consiglio di amministrazione e il personale tecnico
amministrativo.»;
      7)  all'art.  10,  dopo  il comma 3, viene aggiunto il seguente
comma  4:  «Il  peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei
consigli  di  facolta', fissato il numero totale degli aventi diritto
al voto, e' pesato matematicamente:
        per  un  terzo  rispetto  al  numero  dei docenti di ciascuna
facolta';
        per  due  terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in
ciascuna  facolta' nell'anno accademico precedente a quello in cui si
svolgono le elezioni.»;
    La numerazione dei successivi commi slitta.

      Roma, 21 maggio 2004

                                               Il rettore: D'Ascenzio