IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»),
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001:
  Vista  la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art, 11, abroga il
comma  2  dell'art.  131  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, e
autorizza  la  prosecuzione  delle  concessioni  rilasciate  alla TAV
S.p.a.  dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo
1992,  ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i
sottostanti  rapporti  di  general  contracting  instaurati dalla TAV
S.p.a. pertinenti le opere di cui all'art. 2, lettera h), della legge
17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede
che   «Infrastrutture   S.p.a.»   finanzi   prioritariamente,   anche
attraverso  la  costituzione  di  uno  o piu' patrimoni separati, gli
investimenti  per  la  realizzazione della infrastruttura ferroviaria
per  il  «Sistema  alta  velocita/alta  capacita»,  anche  al fine di
ridurre   la  quota  a  carico  dello  Stato,  reperendo  le  risorse
necessarie  sul  mercato  bancario  e  su quello dei capitali secondo
criteri  di  trasparenza  e  di  economicita', e che - nell'ottica di
preservare l'equilibrio economico-finanziario della Societa' - pone a
carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei
confronti della Societa' stessa che non e' adeguatamente remunerabile
utilizzando  i  soli  flussi  di cassa previsionali per il periodo di
sfruttamento economico del sistema predetto;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle
opere   strategiche,   che   include,   nell'ambito   del  «Corridoio
plurimodale   padano»   alla   voce   «Sistemi  ferroviari»,  l'«Asse
ferroviario    sull'itinerario    del    corridoio    5    Lione-Kiev
(Torino-Mestre)»,  per  il  quale  indica  un  costo  complessivo  di
7.901,791  Meuro  e una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di
1.601,016 Meuro;
  Visto  il  Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2003-2006   che,   tra  l'altro,  individua,  all'interno  del  primo
programma  delle  infrastrutture  strategiche,  gli interventi-chiave
dell'azione  attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001,
tra i quali figura l'asse ferroviario «Milano-Verona»;
  Visto  il  DPEF  2004-2007  che,  tra  l'altro,  in ordine al primo
programma  delle  infrastrutture  strategiche,  riporta  in  apposito
allegato  l'elenco  delle opere potenzialmente attivabili nel periodo
2004-2007, tra le quali e' incluso, nell'ambito del citato corridoio,
l'intervento «AV Milano Verona»;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  Costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'Intesa non si
perfezioni;
  Vista  la  nota  27 ottobre 2003, n. 519, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la
relazione    istruttoria,    con   allegati,   sulla   «linea   AV/AC
Milano-Verona»,  proponendo  di approvare il progetto preliminare con
prescrizioni   e   raccomandazioni   e  di  autorizzare  il  soggetto
aggiudicatore   a   contrarre  finanziamenti  ponte  con  il  sistema
bancario,  nelle  more della stipula del contratto con Infrastrutture
S.p.a.,  per  coprire  il costo delle attivita' e degli interventi da
avviare in via anticipata, di importo complessivo di 576 Meuro;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato  che  la  «tratta  AC  Milano-Verona  (parte lombarda)»
figura inclusa nell'Intesa generale quadro sottoscritta tra Governo e
regione  Lombardia l'11 aprile 2003 e che all'opera risulta conferito
carattere prioritario;
  Considerato  che  la  tratta  veneta  dell'«asse  ferroviario AV/AC
Milano-Venezia-Trieste»  e'  ricompresa,  nell'Intesa generale quadro
stipulata  tra  Governo  e  regione Veneto il 24 ottobre 2003, tra le
«infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il
territorio veneto;
  Considerato che, con documento anticipato con nota 24 novembre 2003
n.   SI.0019130   e   consegnato,  nella  riunione  preparatoria  del
25 novembre  2003,  dall'assessore  alle  infrastrutture e viabilita'
della  regione  Lombardia,  detta  regione  avanza alcune proposte di
integrazione  alle  prescrizioni  formulate  nella  citata  relazione
istruttoria  in ordine, principalmente, agli aspetti di affiancamento
tra  la  menzionata  linea  ferroviaria  e  l'autostrada direttissima
Milano-Brescia,  agli  aspetti  concernenti  le  opere  di viabilita'
provinciale  di  cantierizzazione  e  ad  alcuni  profili puntuali di
carattere ambientale;
  Considerato  che,  nella  medesima  riunione  preparatoria, il vice
Ministro   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  espresso  la
disponibilita'  a recepire dette indicazioni in fase di progettazione
definitiva, sottolineando come in tal senso sia da intendere il passo
della  relazione  che  quantifica  in  via  di larga massima la somma
residua  per  ulteriori  opere di compensazione ambientale, in attesa
dello sviluppo di detta progettazione definitiva;
  Udita  la  relazione  del  vice Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
  sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
    che   la   linea  AV/AC  «Milano-Verona»  e'  parte  fondamentale
dell'asse AV/AC Torino-Milano-Venezia - considerato elemento portante
della  rete  ferroviaria  italiana dal Piano generale dei trasporti e
della  logistica,  approvato  con  delibera  1°  febbraio  2001, n. 1
(Gazzetta  Ufficiale  n.  54/2001)  -  e  risponde  alla finalita' di
incrementare la quota modale del trasporto per ferrovia di passeggeri
e merci;
    che  la suddetta linea Milano-Verona costituisce parte integrante
della  direttrice  Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste-Lubiana  e  si
inserisce   cosi'  nella  rete  transeuropea  ad  alta  velocita'  in
costruzione,  ponendosi quale componente fondamentale per lo sviluppo
del  V  corridoio continentale di congiunzione lungo l'asse est-ovest
ed assolvendo ad un ruolo di raccordo dei collegamenti ferroviari con
i Paesi confinanti attraverso i valichi alpini;
    che  la  linea  ha  una  lunghezza  di  circa  112 km, inizia nel
territorio  comunale di Cassano d'Adda, alla progr. km 28 + 630 (come
naturale    prosecuzione    del    quadruplicamento    della   tratta
Pioltello-Treviglio,  in  costruzione)  termina in corrispondenza con
l'intersezione  con  il  raccordo  autostradale  A22,  nei  pressi di
Verona,  al  km  140  +  698  ed  e'  scomponibile  in  tratte  dalle
caratteristiche o tipologiche diverse;
    che   la  nuova  tratta  risulta  fortemente  integrata,  tramite
numerose  interconnessioni,  alla  linea  storica Milano-Verona ed al
resto della rete esistente;
    che  i  nodi di Milano e Verona, che rivestono una rilevantissima
funzione  di  impianti  terminali e di centri di diramazione verso le
piu'  importanti  direttrici ferroviarie nazionali ed internazionali,
sono  interessati  da  una serie di interventi di potenziamento degli
impianti esistenti, in gran parte gia' in via di saturazione e non in
grado  di  assorbire  gli ulteriori flussi di traffico generati dalla
linea AV/AC;
    che  la  TAV  S.p.a., concessionaria di Rete ferroviaria italiana
S.p.a.  (RFI),  ha depositato il progetto preliminare dell'opera, che
rappresenta  l'aggiornamento  di precedenti progettazioni e l'oggetto
della  Conferenza  di servizi tenuta il 19 dicembre 2002, e lo studio
di  impatto ambientale (SIA) presso il Ministero delle infrastrutture
e  dei trasporti in data 10 marzo 2003 e li ha trasmessi in pari data
alle regioni ed ai Ministeri ed interessati, nonche' alle province di
Milano, Bergamo, Brescia, Verona ed agli enti interferiti;
    che la regione Lombardia, con deliberazione di giunta n. 13714 in
data  18 luglio  2003,  ha  espresso  parere favorevole sui progetto,
formulando  dettagliate  prescrizioni  di  carattere  tecnico  ed  in
materia   di  compatibilita'  ambientale  e  manifestando  favorevole
volonta'  di  intesa  in ordine alla localizzazione dell'opera con le
limitazioni riportate nell'allegato C alla suddetta deliberazione;
    che  la  regione  Veneto - con parere di giunta n. 6015/45.01 del
23 giugno  2003,  integrato  con  parere n. 8343/45.01 dell'11 agosto
2003 - si e' espressa positivamente sul progetto, con prescrizioni;
    che  la  medesima  regione  Veneto  -  Direzione tutela ambiente,
Ufficio  VIA,  con  deilbera di giunta n. 2810 del 18 agosto 2003, ha
espresso  parere  di  compatibilita'  ambientale  del  progetto,  con
prescrizioni;
    che  il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nella nota
n. 7255 del 31 luglio 2003, si e' richiamato alla necessita' di tener
conto,  in  fase  di  progettazione  definitiva,  delle  osservazioni
formulate   dalle  soprintendenze  locali  ed  ha  dettato  ulteriori
prescrizioni, tra l'altro richiedendo che preliminarmente al progetto
definitivo  venga  fornita  un'esauriente documentazione illustrativa
degli  immobili tutelati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
n. 190/2002;
    che  la Commissione speciale VIA, istituita ai sensi dell'art. 19
del  citato  decreto  legislativo  n.  190/2002,  ha  espresso parere
positivo,  con  prescrizioni  e  raccomandazioni,  proponendo  -  tra
l'altro - l'attivazione di un programma di monitoraggio ambientale;
    che   il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
riportato  anche  le  osservazioni formulate da alcuni dei principali
enti  gestori  delle interferenze, con eccezione di quelle ricomprese
nel richiamato parere della regione Lombardia;
    che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva che
il  SIA  ed  il  progetto preliminare risultano completi, organici ed
adeguati  alle  procedure di cui al decreto legislativo n. 190/2002 e
sottolinea  altresi'  come lo sviluppo dell'opera sia coerente con la
pianificazione  regionale e si ponga invece in variante rispetto agli
strumenti urbanistici comunali;
    che il medesimo Ministero propone le prescrizioni cui subordinare
l'approvazione del progetto stesso ed illustra le motivazioni in caso
di mancato accoglimento delle osservazioni come sopra formulate;
  sotto l'aspetto attuativo:
    che   la   realizzazione   e'  prevista  mediante  affidamento  a
contraente generale, individuato nel consorzio CEPAV 2 sulla base dei
rapporti  instaurati  con la convenzione stipulata il 15 ottobre 1991
dalla  TAV  S.p.a.  e che - ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della  legge n. 166/2002 - proseguono senza soluzione di continuita',
mentre  restano  escluse  le opere relative al nodo di Brescia per le
quali e' previsto separato appalto e che sono comunque ricomprese nel
costo totale di cui appresso;
    che  e'  stata  evidenziata  la  necessita'  di un anticipo della
realizzazione  di  interventi  relativi  alla  galleria di Lonato, di
attivita'  intese ad assicurare la realizzazione dei lavori nei tempi
previsti  mediante attuazione delle prescrizioni formulate dagli enti
interessati  e  condivise  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti  e di attivita' mirate a ridurre il rischio di allungamento
di detti tempi, nonche' di attivita' propedeutiche ai lavori;
    che  l'esecuzione  dei lavori e delle attivita' da avviare in via
anticipata sara' effettuata a cura del contraente generale o di terzi
e  che  in  ogni  caso la TAV sottoscrivera' con i soggetti esecutori
appositi atti contrattuali;
    che  l'attivazione  della  linea  dovrebbe avvenire alla fine del
2010;
  sotto l'aspetto finanziario:
    che   il   costo  dell'intervento  ferroviario,  che  rappresenta
l'aggiornamento  della  stima risalente al 2001, e' quantificabile in
4.720  Meuro;  comprende  - oltre ai costi diretti quantificati sulla
base di un costo tipologico di riferimento adeguato alle peculiarita'
dell'opera  -  anche  costi  indiretti ed oneri generali in relazione
all'affidamento al contraente generale, ivi incluse l'attualizzazione
sino  alla  data di stipula dell'atto integrativo della convenzione e
l'applicazione  di  una quota per imprevisti, ed e' riferito anche ad
opere extra-linea e di riambientalizzazione;
    che  il  costo,  come  sopra  quantificato  e' allineato a quello
indicato  nel  Piano  delle priorita' degli investimenti ferroviari -
edizione ottobre  2003,  approvato  da  questo  Comitato con delibera
13 novembre  2003,  n.  103, e che non espone separatamente gli oneri
per  compensazione  ambientale, ma che - nel presentare il «resto del
sistema»,  costituito  dall'«Asse  Milano-Verona-Padova» e dal «Terzo
valico dei Giovi» - riporta un importo complessivo per contingencies,
di  cui  quota  gia'  attribuita  al suddetto «Terzo valico», come da
delibera  di  questo  Comitato  29 settembre  2003,  n.  78 (Gazzetta
Ufficiale n. 9/2004);
    che  l'accoglimento  delle  ulteriori  prescrizioni  per  opere e
misure   compensative   dell'impatto   ambientale,   richieste  dalle
Amministrazioni nel corso dell'istruttoria, comporta oneri aggiuntivi
per   384,1   Meuro,   di   cui   49,1   Meuro   valutabili  in  modo
sufficientemente  certo,  mentre  il  residuo,  come  specificato  in
premessa,  e'  valutato  in  via  di  larga  massima  in attesa dello
sviluppo delle progettazioni definitive;
    che  l'importo  relativo  ad interventi e attivita' da avviare in
via  anticipata e' stimato in complessivi 576 Meuro, di cui 106 Meuro
nell'anno 2004 e 470 nel 2005;
    che  la  proposta  di finanziamento delle attivita' da avviare in
via  anticipata  appare  coerente con la soluzione adottata da questo
Comitato,  con  la delibera 25 luglio 2003, n. 24 (Gazzetta Ufficiale
n.  187/2003),  per  la  prosecuzione della realizzazione della linea
AV/AC  Torino-Milano-Napoli  e  con  la  soluzione  adottata  per  il
finanziamento  delle  attivita'  anticipate  per  l'intervento «Terzo
valico  dei  Giovi  -  linea  AV/AC  Milano-Genova»,  il cui progetto
preliminare  e'  stato  approvato  da  questo  Comitato con la citata
delibera n. 78/2003;
                              Delibera:
  1. Approvazione progetto preliminare.
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 e dell'art. 18, comma 6,
del   decreto   legislativo   n.   190/2002,  e'  approvato,  con  le
prescrizioni  e  le  raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare per la «linea
AV/AC  Milano-Verona» ed e' riconosciuta la compatibilita' ambientale
dell'opera.
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
  1.2. Ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto legislativo
n. 190/2002, l'importo di 4.720 Meuro, sopra indicato, costituisce il
limite  di  spesa dell'intervento da realizzare. A tale importo e' da
aggiungere  l'importo  di ulteriori 384,1 Meuro a titolo di oneri per
opere  e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, non
considerati nel costo del progetto preliminare.
  Nella  progettazione  definitiva  il  costo  complessivo dell'opera
verra'  disaggregato  nelle  varie  voci  di spesa e, in particolare,
distintamente  articolato nella quota riferita ai lavori ferroviari e
nella  quota  relativa  al  totale  degli oneri per opere e misure di
compensazione  dell'impatto  territoriale e sociale. Verranno inoltre
specificate le modalita' di copertura dell'ulteriore importo di 384,1
Meuro di cui sopra.
  1.3.  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1, cui e' condizionata
l'approvazione  dei  suddetto progetto, sono riportate nella 1ª parte
dell'allegato A, che forma parte integrante della presente delibera.
  Le  raccomandazioni  formulate  su  proposta  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  riportate nella 2ª parte del
citato  allegato A: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non
poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira'
al  riguardo  puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da
consentire  al suddetto Ministero di esprimere le proprie valutazioni
a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.
  2. Finanziamento attivita' da avviare in via anticipata
  2.1.  Gli  interventi  da avviare in «via anticipata» sono indicati
nell'allegato B.
  2.2.  La progettazione definitiva degli anzidetti interventi potra'
essere  sottoposta  all'approvazione  di  questo  Comitato,  ai sensi
dell'art.  4  del  decreto legislativo n. 190/2002, anticipatamente e
separatamente   dal   progetto   definitivo  delle  opere  di  linea,
eventualmente  anche articolata in funzione delle specifiche esigenze
di   intervento   sul   territorio.  Le  competenti  Amministrazioni,
nell'ambito  della  relativa  procedura, avranno cura di contenere al
massimo   i   tempi   occorrenti   per  l'espressione  delle  proprie
valutazioni.
  Come  previsto  al  comma  8  della norma per ultimo richiamata, le
ricerche   archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza  delle
competenti  Soprintendenze,  che  curano la tempestiva programmazione
delle ricerche ed il rispetto della medesima.
  2.3.    Tenuto    conto    della   rilevata   particolare   urgenza
nell'adempimento  dell'avvio  dei lavori propedeutici dell'asse AV/AC
Milano-Verona  e  nelle  more  della  conclusione  dei  contratti con
Infrastrutture  S.p.a.,  al  fine  anche di assicurare la continuita'
necessaria al finanziamento dell'asse predetto, TAV S.p.a., anche per
il  tramite  della  controllante  Ferrovie dello Stato S.p.a. o della
concedente  RFI,  potra'  contrarre  e/o  far  contrarre  a  societa'
controllate  finanziamenti  ponte con il sistema bancario, fino ad un
massimo  di  576  Meuro,  al  netto dell'IVA, che saranno estinti non
appena  sara'  disponibile,  da  parte  della suddetta Infrastrutture
S.p.a., la provvista necessaria.
  3. Clausole finali.
  3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti  componenti  il progetto preliminare dell'intervento «linea
AV/AC Milano-Verona», approvato con la presente delibera.
  3.2.  In  sede  di esame del progetto definitivo, che dovra' essere
approvato  da  questo  Comitato  ex art. 4 del decreto legislativo n.
190/2002,   il   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al
citato  allegato  A,  nonche' al rispetto delle indicazioni di cui al
precedente  punto  1.2  e  riferira'  in merito a questo Comitato. In
particolare  il  predetto  Ministero  assicurera'  che la Commissione
speciale  VIA  di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n.
190/2002   abbia   proceduto   alla  verifica  di  ottemperanza  alle
prescrizioni  del provvedimento di compatibilita' ambientale ai sensi
del comma 4 della stessa norma. Il citato Ministero, inoltre, curera'
di  verificare che in fase di redazione del progetto definitivo siano
state  valutate  le  ulteriori  prescrizioni  formulate dalla regione
Lombardia nel documento integrativo citato in premessa.
  Detto  Ministero  provvedera' altresi' a verificare che, nelle fasi
successive  all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate
le altre prescrizioni di cui al citato allegato
    Roma, 5 dicembre 2003
                       Il Presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2004
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
3 Economia e finanze, foglio n. 68