IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con
decreto  del  24 gennaio  2003,  e' stata prorogata fino al 1° luglio
2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto Toscano» allo schema
tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 dicembre
2002, protocollo n. 66717;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Prosciutto
Toscano»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA   Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via
S. Gaetano  n.  74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto
Toscano»  registrata  con  il  regolamento  della  Commissione  CE n.
1263/96  del  1° luglio  1996,  gia'  prorogata con decreti 10 giugno
2003,  24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, e' ulteriormente prorogata
di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2004.