IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  del  14 aprile  1948,  n.  496,  e
successive  modificazioni,  concernente la disciplina delle attivita'
di gioco;
  Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3,
comma  229,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il quale si e'
provveduto  all'organizzazione  e  all'esercizio  delle  scommesse  a
totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
  Visto  il  decreto  legislativo  del  23 dicembre  1998, n. 504, in
attuazione  dell'art.  1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288,
con  cui si e' provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 15 febbraio 1999, con il quale
sono  state  rideterminate  le  quote di prelievo sull'introito lordo
delle scommesse sportive a favore del CONI;
  Visto  il  decreto  direttoriale del 7 aprile 1999, con il quale e'
stata  approvata  la convenzione tipo che accede alle concessioni per
l'esercizio delle scommesse sportive;
  Visto  il regolamento emanato con decreto ministeriale del 2 agosto
1999,  n. 278, in attuazione dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999,
n.  133, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a
totalizzatore e a quota fissa;
  Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 1999, con il quale sono
state  introdotte  nuove  scommesse  diverse  da  quelle ippiche e da
quelle sugli eventi sportivi organizzati dal CONI;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma
1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto
all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto l'art. 8, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 1° agosto 2003, n. 200,
con  il  quale,  in  sostituzione  del  secondo  periodo del comma 16
dell'art.  22  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, il Ministro
dell'economia  e delle finanze e' autorizzato, tra l'altro, a ridurre
l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b),
n.  2,  del  decreto  legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura
necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle
scommesse  sportive  al  totalizzatore  nazionale,  e  di 2,60 punti,
quanto   alle   scommesse   sportive  a  quota  fissa,  della  misura
percentuale  del  corrispettivo  spettante  ai  concessionari  per il
servizio di raccolta delle scommesse;
  Considerato  che,  per  le  scommesse a totalizzatore nazionale, su
ciascuna  scommessa  viene applicata la percentuale di prelievo lordo
stabilita  sulla  base  della  tipologia  di  scommessa prescelta dal
giocatore  e  che  sul  prelievo  lordo  vengono calcolati l'aliquota
dell'imposta  unica  ed il corrispettivo per il concessionario, cosi'
da determinare in modo residuale la quota di prelievo da destinare al
CONI;
  Considerato  che,  per  le  scommesse  a  quota  fissa, su ciascuna
scommessa  viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita
sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e sul
prelievo   lordo,   detratta  l'imposta  unica,  viene  applicata  la
percentuale  di  prelievo  per  il CONI, cosi' da determinare in modo
residuale    la    quota   di   prelievo   da   rendere   disponibile
alternativamente o per le vincite o per il concessionario;
  Considerato  che  per  la  raccolta delle scommesse a totalizzatore
nazionale  la percentuale del corrispettivo ai concessionari e' stata
prevista  nella  misura  del  37  per cento per il primo scaglione di
incasso  lordo  fino  a Euro 4.131.655,19, del 34,20 per cento per il
secondo   scaglione   di   incasso   lordo  da  Euro  4.131.655,20  a
Euro 8.263.310,38,  del  30,40  per  cento  per il terzo scaglione di
incasso  lordo oltre Euro 8.263.310,39, e che negli anni pregressi il
valore  medio  di  incidenza  dell'aggio  sulle  scommesse sportive a
totalizzatore  rispetto  al prelievo lordo e' stato pari al 36,62 per
cento;
  Considerato   che   applicando   l'aumento   medio  di  4,58  punti
percentuali  previsto  dal  decreto-legge  n. 147 del 2003, il valore
medio   di   incidenza   dell'aggio   sulle   scommesse   sportive  a
totalizzatore  passa dal 36,62 per cento al 41,20 per cento, e che il
valore medio del periodo precedente e' determinato dall'attestarsi di
846  concessionari  su  981  entro  il  limite del primo scaglione di
incasso lordo;
  Considerato  che  l'innalzamento  del valore medio dell'aggio sulle
scommesse  a  totalizzatore fino al 41,20 per cento si ottiene con la
riduzione  dell'aliquota  d'imposta  al  15,70 per cento, garantendo,
comunque,  il  mantenimento della percentuale media complessiva delle
quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore del CONI;
  Considerato  che, per le scommesse a quota fissa, l'innalzamento di
2,60  punti  percentuali  del  valore  medio della quota residuale di
prelievo  da  rendere disponibile alternativamente o per le vincite o
per  il  concessionario  si  ottiene  con  la riduzione dell'aliquota
d'imposta  al  15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento
della  percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti
al 1° gennaio 2003, a favore del CONI;
  Ritenuto  di  applicare  l'importo  corrispondente  al valore medio
dell'aumento previsto, esclusivamente nell'ambito del primo scaglione
di  incasso,  intervenendo  nell'innalzamento  dell'aliquota di aggio
riferita   a   detto   scaglione,   in  cui  sono  presenti  tutti  i
concessionari,  compresi  quelli  il cui incasso lordo raggiunge, nel
corso   dell'anno,   gli   scaglioni   superiori.   In  tal  modo  si
realizzerebbero,  in egual misura, condizioni economiche migliorative
per l'intero settore;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1.  Dal  1° gennaio  2003  l'aliquota  dell'imposta  unica  per  le
scommesse  su  competizioni  sportive  a  totalizzatore nazionale e a
quota  fissa,  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  lettera b), n. 2, del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' fissata nella misura
del  15,70  per  cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa.