IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che ne definisce finalita' ed ambito di applicazione; Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, del Parco nazionale dell'Alta Murgia; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 77, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, nonche' l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e ne ha previsto il trasferimento delle risorse, delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente; Considerato che l'istruttoria tecnica svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura e Segreteria tecnica per le aree naturali protette, ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati; Visto che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono stati consultati, le province e i comuni interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2003; Acquisita l'intesa con la regione Puglia ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 25 marzo 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito il Parco nazionale dell'Alta Murgia. 2. E' istituito l'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia che ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. All'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata. 4. Il territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia e' delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Puglia e presso la sede dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia. 5. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del piano del parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, si applica, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo e dello spazio aereo sovrastante per esigenze di carattere militare, direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Il piano del parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terra' conto di quanto stabilito nel presente decreto. 6. La pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.