IL CAPO
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio produzione certificata
aceto  balsamico  di  Modena, con sede in Modena, strada Curtatona n.
5/E  - ang. via Emilia Est, intesa ad ottenere la registrazione della
denominazione  «Aceto  balsamico  modenese», ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 16/S/R del 9 giugno 2004 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la quale il Consorzio produzione certificata
aceto  balsamico  di  Modena,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo
transitorio   della   stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto
regolamento  (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando
lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della
indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo 2  del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati   all'utilizzazione  della  denominazione  «Aceto
balsamico  modenese»,  in attesa che l'organismo o comunitario decida
sulla   domanda   di   riconoscimento  della  indicazione  geografica
protetta;
  Ritenuto   di   dover  accordare  un  periodo  transitorio  per  lo
smaltimento delle etichette recanti la denominazione «Aceto balsamico
di  Modena»,  ai produttori che operano nel rispetto del disciplinare
di   produzione   della   denominazione  «Aceto  balsamico  modenese»
trasmesso ai competenti servizi comunitari;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio produzione
certificata  aceto  balsamico  di  Modena,  assicuri  la protezione a
titolo  transitorio  e a livello nazionale della denominazione «Aceto
balsamico  modenese», secondo il disciplinare di produzione trasmesso
con  la  citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente
decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Aceto balsamico modenese».