IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  recante  norme  regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto  il  regolamento  delle  scommesse  sulle  corse  dei cavalli
emanato  con  delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio
1962;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i  quali  possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino  della  materia  dei  giochi e delle scommesse relativi alle
corse  dei  cavalli  per  quanto  attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali,  fiscali  e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 4, comma 5, del citato regolamento
che  demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su  proposta  dell'UNIRE,  la  determinazione  della  tipologia delle
scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
  Visto  l'art.  22,  comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
secondo  il  quale  il  divieto  di  utilizzazione  del  sistema  del
riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma
4,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile  1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere
con piu' di due eventi;
  Visto   il  parere  favorevole  dell'UNIRE  espresso  con  nota  n.
2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;
  Considerato che occorre dare attuazione alla delega contenuta nella
normativa  sopra  citata per integrare e razionalizzare la disciplina
delle scommesse sulle corse dei cavalli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Scommesse effettuabili
  1.  Le tipologie di scommesse sulle corse dei cavalli, effettuabili
al totalizzatore nazionale ed a quota fissa sono le seguenti:
    singola;
    plurima;
    multipla;
    multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.