IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato
nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori
poteri al Commissario governativo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2001  con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo  stato di
emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Viste  le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio
1996,  n.  52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128
del  28 dicembre  1998  e  n.  148  del  16 luglio  1999,  n. 152 del
26 luglio  1999,  n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre
2001,  n.  268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299
del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio
2002,  n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 346
del 20 marzo 2003 e n. 362 del 1° agosto 2003 con le quali sono stati
individuati   gli   interventi   commissariali   per  il  superamento
dell'emergenza idrica in Sardegna;
  Atteso   che   tra  gli  interventi  previsti  per  il  superamento
dell'emergenza  idrica,  l'ordinanza  n.  337  del  31 dicembre 2002,
prevede,  nell'ambito  della  linea  di  intervento n. 4 - Interventi
emergenziali   urgenti  il  seguente  intervento  «Attivazione  degli
impianti  di  sollevamento  al  fine  del recupero di risorse idriche
diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»;
  Atteso  che  l'E.A.F., con nota prot. n. 13873 del 10 dicembre 2003
ha  reso  noto  che  in  relazione all'imminente raggiungimento della
quota di massimo invaso nell'invaso di Genna Is Abis sul Rio Cixerri,
con  l'attivazione  degli  impianti  di  sollevamento  sarebbe  stato
possibile  utilizzare  tali  risorse, anche mediante trasferimento in
altri  invasi,  che altrimenti sarebbero state perse, minimizzando in
tal  modo  i  prelievi  dai laghi alti del Flumendosa con conseguente
accumulo  su  tali  laghi,  di  ulteriori  quantita'  di  risorsa  da
conservare strategicamente per necessita' successive;
  Atteso che con nota prot. n. 224/EI dell'8 marzo 2004 e' stata data
indicazione  all'E.A.F.  di  attivare  i  sollevamenti  necessari  al
recupero  delle risorse vallive del sistema destinate al rilascio, ed
e'   stata   all'uopo   prevista   l'assegnazione  di  un  contributo
commissariale  alle  medesime  condizioni di cui all'ordinanza n. 368
del 5 novembre 2003;
  Atteso  che  l'E.A.F., con nota prot. n. 5834 ha comunicato di aver
provveduto  all'ottimizzazione  dell'utilizzo delle risorse erogabili
complessivamente  dal sistema massimizzando l'utilizzazione invernale
dei   bacini  del  Basso  Campidano  attraverso  l'attivazione  degli
impianti  di  sollevamento  e, di conseguenza, preservando le risorse
del Medio Flumendosa salvaguardandone il relativo accumulo;
  Atteso  che  nella  nota predetta l'E.A.F. ha altresi' reso noto di
poter  stimare  in  circa  7,5  Mmc  il  volume  di risorsa idrica da
conservare  quale  riserva  strategica per un periodo non inferiore a
dieci  anni  con  il  rimborso  all'E.A.F.  stesso  delle  spese gia'
sostenute  per  l'accumulo  ed  assicurando  sin d'ora, in virtu' dei
poteri   commissariali   in   atto,   le   condizioni   per  disporre
all'occorrenza,   a   carico   dell'E.A.F.  nell'arco  del  decennio,
l'immediato trasferimento parziale o totale della risorsa stessa;
  Atteso  che,  con  ordinanza  n.  399 del 7 giugno 2004 l'E.A.F. e'
stato  incaricato,  con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti
di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2409   del   28 giugno  1995,  art.  5,  comma  1,  secondo  periodo,
dell'accumulo  e  mantenimento,  per  dieci  anni  dalla  data  della
presente  ordinanza, e trasferimento al sistema idrico della Sardegna
Meridionale,  di  una  riserva  strategica  di  risorsa idrica di 7,5
milioni  di  mc,  nel  sistema  Flumendosa-Campidano  quale volume di
riserva   strategica  per  le  estreme  urgenze  idro-potabili  della
Sardegna Meridionale;
  Atteso  che  la suddetta riserva strategica dovra' essere garantita
dall'E.A.F. per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data della
presente  ordinanza,  entro  i  quali ne potra' essere parzialmente o
totalmente   disposta   l'erogazione,   da   parte   del  Commissario
governativo  o  da parte del competente organo della regione autonoma
della Sardegna verso la Sardegna Meridionale.
  Atteso   che   la  sopracitata  ordinanza  ha  previsto  che  venga
riconosciuto,  all'E.A.F.,  a  fronte  di  tutti gli oneri presenti e
futuri connessi all'accumulo, al mantenimento ed all'erogazione della
suddetta  riserva  strategica di 7,5 milioni di mc, l'importo di Euro
640.000,00;
  Atteso  che  ai sensi dell'art. 1, punto 6 dell'ordinanza predetta,
la    suddetta    somma    verra'   corrisposta   all'E.A.F.   previa
sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, di specifico atto
d'impegno  all'assunzione  ed  all'ottemperanza degli obblighi di cui
alla presente ordinanza;
  Atteso  che  l'E.A.F.  con nota prot. n. 8213 del 18 giugno 2004 ha
trasmesso  l'atto di impegno all'assunzione ed all'ottemperanza degli
obblighi di cui all'ordinanza n. 399/2004, sottoscritto dal direttore
dell'E.A.F.,  rappresentante  legale  dell'ente  medesimo, su mandato
conferitogli  dal  consiglio  di amministrazione con deliberazione n.
44/04 del 17 giugno 2004;
  Ritenuto  di dover prendere atto del sopraccitato documento formale
di  impegno, al fine di avviare gli adempimenti per la corresponsione
della somma prevista dall'ordinanza n. 399/04;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.   A  seguito  dell'adozione  della  presente  ordinanza,  l'atto
d'impegno  all'assunzione  ed  all'ottemperanza degli obblighi di cui
all'ordinanza  commissariale  n.  399  del  7 giugno  2004  da  parte
dell'E.A.F.   di   cui  in  premessa,  e'  produttivo  di  effetti  e
costituisce vincolo per l'Ente autonomo del Flumendosa fino alla data
del 21 giugno 2014.
  2.  E'  autorizzata  la  corresponsione,  con le modalita' indicate
dall'ordinanza  n. 399 de1 7 giugno 2004, a favore dell'Ente autonomo
del Flumendosa della somma di Euro 640.000,00.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24 febbraio  1992,  n.  225, e nel bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte seconda.
    Cagliari, 21 giugno 2004
                                   Il Commissario governativo: Masala