Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di vendita del medicinale
«Inomax»  (ossido  di azoto). Autorizzata con procedura centralizzata
europea  ed  inserita  nel  registro comunitario dei medicinali con i
numeri:  EU/1/01/194/002 400 ppm mol/mol gas per inalazione 1 bombola
2 litri uso endotracheopolmonare.
    Titolare A.I.C.: Ino Therapeutics AB.

                        IL DIRETTORE GENERALE
                dei farmaci e dei dispositivi medici

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio 1993, e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003,
n.  129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
  Vista  la  decisione della Commissione europea del 1° dicembre 2003
recante    l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della
specialita' medicinale «Inomax» (ossido di azoto);
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1,  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione, alla specialita' medicinale «Inomax» (ossido di azoto)
debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
  Visto  il  parere  della Commissione unica del farmaco nella seduta
dell'11 maggio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla   specialita'   medicinale  INOMAX  (ossido  di  azoto)  nella
confezione   indicata   viene   attribuito   il  seguente  numero  di
identificazione nazionale:
    400  ppm  mol/mol  gas  per  inalazione  1  bombola  2 litri  uso
endotracheopolmonare  -  n.  035494020/E (in base 10) 11V644 (in base
32).