IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002,
11 marzo  2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, con i
quali   la   validita'   dell'autorizzazione   triennale   rilasciata
all'organismo  di  controllo  denominato  «Istituto  Parma Qualita' -
Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di
conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e
designazione  protetta  con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata
fino al 22 luglio 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema
tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo
2002, protocollo numero 61355;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Culatello  di
Zibello»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 23 aprile 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Istituto  Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la
certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione,
indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma),
via  Roma  82/b  -  82/c  con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Culatello di
Zibello»  registrata  con  il  regola-mento  della  Commissione CE n.
1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 2 aprile 2002,
10  luglio  2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28
ottobre  2003 e 4 marzo 2004 e' ulteriormente prorogata di centoventi
giorni a far data dal 22 luglio 2004.