IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.
189/2002;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bochenek Sylwia Zofia, nata a Nowi
Sacz  l'11 agosto  1978,  cittadina  polacca, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale,  di  cui  e' in possesso,
conseguito  in  Polonia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in
Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale di «Diplom psychologia» conseguito presso la «Katolicki
Uniwersytet Lubelski» in data 16 maggio 2002;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 29 marzo 2004;
  Preso atto del parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria, nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle
seguenti  materie:  1)  psicologia  dinamica;  2)  psicopatologia; 3)
deontologia professionale;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti gli articoli 6, n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 come
modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per  i  cittadini  gia'  in possesso di un permesso di
soggiorno  per  lavoro  autonomo,  lavoro  subordinato  e  per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura  di  Firenze  in data 18 dicembre 2003 con
scadenza in data 4 gennaio 2006, per motivi di famiglia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Bochenek  Sylwia  Zofia, nata a Nowi Sacz l'11 agosto
1978,  cittadina  polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi  -  sezione A,  e  l'esercizio della professione in Italia,
fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il
rispetto delle quote dei flussi migratori.