IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1148/2001  della  Commissione,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 156
del  13 giugno  2001,  modificato  da  ultimo dal regolamento (CE) n.
408/2003,  concernente  i  controlli  di  conformita'  alle  norme di
commercializzazione  applicabili  nel  settore  degli  ortofrutticoli
freschi;
  Visto  il  decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  25  del
31 gennaio  2003,  recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione
al regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita'
alle  norme  di  commercializzazione  applicabili  nel  settore degli
ortofrutticoli  freschi,  a  norma  dell'art.  3 della legge 1° marzo
2002,  n.  39»,  in  particolare  l'art.  2, comma 1, che dispone che
chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto
alla  banca  dati istituita ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE)
n.  1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260 a Euro 1550;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002,
recante:  «Disposizioni  nazionali di attuazione del regolamento (CE)
n.  1148/2001  della  Commissione CE,  in  materia  di  controlli  di
conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore
degli  ortofrutticoli  freschi» e, in particolare, l'art. 9, comma 1,
relativo  alle disposizioni applicative e alle modalita' di controllo
contenute   in  uno  specifico  manuale  operativo  delle  procedure,
predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 luglio  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 237 del 9 ottobre
2002, che modifica il decreto del Ministro 28 dicembre 2001, recante:
«Disposizioni   nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
1148/2001   della   Commissione   CE,  in  materia  di  controlli  di
conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore
degli  ortofrutticoli  freschi» e, in particolare, l'art. 9, comma 1,
relativo  alle disposizioni applicative e alle modalita' di controllo
contenute   in  uno  specifico  manuale  operativo  delle  procedure,
predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre
2003,  con  il  quale  e'  stato  adottato il manuale operativo delle
procedure  dei controlli di conformita' alle norme comuni di qualita'
sui prodotti ortofrutticoli previsto all'art. 9, comma 1, del decreto
ministeriale  28 dicembre  2001,  recante: «Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in
materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione
applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi»;
  Considerato che il gruppo permanente, costituito ai sensi dell'art.
2,  comma 1,  del  citato  decreto  ministeriale  3 dicembre 2003, ha
provveduto  a rivedere alcuni allegati del manuale stesso, allo scopo
di rendere la modulistica compatibile con le esigenze operative della
banca dati informatizzata;
  Considerata,   conseguentemente,   l'esigenza   di   aggiornare  la
modulistica  prevista nel manuale, in particolare, gli allegati D, G,
M  e  O,  relativi  rispettivamente  alla check-list, alla domanda di
iscrizione   nella   banca   dati,   alla   richiesta   di  controllo
all'import-export ed alla notifica di spedizione;
  Considerato   che   il   medesimo  gruppo  e'  stato  istituito  su
indicazione della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano, allo scopo di assicurare i
necessari aggiornamenti di natura tecnica del manuale;
  Considerato altresi', che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato
decreto   ministeriale   3 dicembre  2003,  gli  aggiornamenti  o  le
integrazioni  al  manuale  ed alla relativa modulistica sono disposti
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  allegati D, G, M e O del manuale operativo delle procedure
dei  controlli  di  conformita'  alle  norme  comuni  di qualita' sui
prodotti ortofrutticoli, adottato con decreto ministeriale 3 dicembre
2003,  sono  sostituiti  dagli  allegati  A,  B,  C  e D del presente
decreto;  il  medesimo  manuale e' aggiornato sulla base dei predetti
allegati.
  2.  L'utilizzo  della  modulistica  di cui all'allegato B, assicura
l'acquisizione,   nel   caso   di  nuova  domanda  di  iscrizione,  o
l'aggiornamento,  nel  caso di modifica della domanda iniziale, delle
informazioni  necessarie  per  la  costituzione della banca nazionale
dati, prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001;
la  domanda  medesima  e'  presentata  da  tutti  gli  operatori  che
commercializzano   ortofrutticoli   freschi,   soggetti  a  norme  di
conformita'   comunitarie,   fatte   salve   le   eccezioni   fissate
nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 2001.
  3.  La  nuova  domanda  di  iscrizione  o la modifica della domanda
iniziale,  di  cui  al  comma 2,  e'  presentata alle regioni ed alle
province  autonome  di Trento e di Bolzano competenti per territorio,
secondo le modalita' indicate nel manuale operativo delle procedure.
  4.  L'operatore  che  inizia  l'attivita'  di  commercializzazione,
presenta  domanda  di  iscrizione alla banca nazionale dati, ai sensi
dell'art.  4  del  decreto  ministeriale 28 dicembre 2001, secondo le
modalita' indicate ai commi 2 e 3.
  5.  L'operatore  iscritto o che ha presentato domanda di iscrizione
alla  banca  nazionale  dati,  nonche'  quello iscritto al previgente
registro  degli  operatori  ortofrutticoli assicura, entro centoventi
giorni   dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  e  secondo  le
modalita'  indicate  ai  commi 2  e 3, l'aggiornamento delle previste
informazioni,  ai  fini dell'applicazione dell'analisi dei rischi, in
base all'art. 4, del regolamento (CE) n. 1148/2001.
  6.  Ferma  restando  la  sanzione  prevista  all'art. 2 del decreto
legislativo  n.  306/2002,  per violazione dell'obbligo di iscrizione
alla  banca  dati  nazionale,  il mancato adempimento delle modalita'
previste  per l'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni, di
cui ai commi 2, 3 e 5, e' sanzionato ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo medesimo.
  7. Il manuale operativo delle procedure nonche' gli allegati di cui
al  comma 1  sono  reperibili  sul sito ufficiale del Ministero delle
politiche agricole e forestali - www.politicheagricole.it
  8. Il decreto ministeriale 3 luglio 2002 e' abrogato.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 15 giugno 2004

                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2004

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 102