IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40l; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 ottobre 2003, n. 252, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»; Considerato che occorre provvedere alla definizione delle modalita' di attivazione del predetto Fondo per la realizzazione in via specifica di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilita' sismica, tenuto conto dell'importanza ed urgenza di dare concreto avvio ad un'azione volta al contenimento del rischio sismico, cui la normativa riconosce carattere di priorita'; Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalita'; Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita'. 2. Nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo ai predetti interventi e riservata la somma di 200 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La predetta somma e' destinata: quanto ad euro 67,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale; quanto ad euro 32,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale. 3. Con la presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le risorse finanziarie relative all'anno 2004. Per le risorse finanziarie relative all'anno 2005 si provvedera' con successiva ordinanza che tenga conto, ai fini del riparto tra le regioni, della nuova mappa sismica di riferimento in corso di perfezionamento. 4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie: a) verifiche tecniche da eseguire conformemente a quanto richiesto al punto 3 dell'allegato 2 al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, ovvero conformi alle indicazioni tecniche definite dalle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; b) interventi di adeguamento o di miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche tecniche gia' eseguite con le modalita' di cui alla lettera a); c) interventi di adeguamento o miglioramento che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a), si' riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale. 5. Le regioni definiscono la quota percentuale dell'importo indicato al comma 2, per l'anno 2004 da destinare alle verifiche tecniche di cui al comma 3, lettera a). 6. Gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e c), possono consistere, in casi eccezionali, anche in interventi di demolizione e ricostruzione. In tal caso il calcolo del finanziamento sara' effettuato tenendo conto della volumetria dell'edificio da demolire. 7. Gli interventi di cui al comma 3 devono inoltre riguardare edifici ed opere: a) ubicate in territori rientranti in una delle zone sismiche 1, 2 o 3, come individuate a seguito dell'applicazione dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione di quelle costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e situate in zone corrispondenti alle precedenti categorie sismiche utilizzate per la progettazione o l'adeguamento; b) rientranti nelle tipologie individuate con appositi provvedimenti dallo Stato e dalle regioni, ciascuno per la parte di propria competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3274/2003, con esclusione degli edifici scolastici in quanto rientranti nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.