IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40l;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha  istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del  20 marzo  2003,  e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
  Visto  il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile
del  21 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   del   29 ottobre   2003,   n.   252,  recante
«Disposizioni  attuative  dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
  Considerato che occorre provvedere alla definizione delle modalita'
di  attivazione  del  predetto  Fondo  per  la  realizzazione  in via
specifica    di   interventi   finalizzati   alla   riduzione   della
vulnerabilita'  sismica,  tenuto  conto dell'importanza ed urgenza di
dare  concreto  avvio  ad un'azione volta al contenimento del rischio
sismico, cui la normativa riconosce carattere di priorita';
  Ritenuta  l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le
predette finalita';
  Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La presente ordinanza disciplina le modalita' di attivazione del
Fondo  per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326, per quanto attiene in via specifica alla
realizzazione  di  interventi  finalizzati alla riduzione del rischio
sismico  ai  quali  la  medesima  normativa  riconosce  carattere  di
priorita'.
  2.  Nell'ambito  della  complessiva dotazione del Fondo ai predetti
interventi e riservata la somma di 200 milioni di euro, in ragione di
100  milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La predetta
somma e' destinata:
    quanto ad euro 67,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza regionale;
    quanto ad euro 32,5 milioni, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza statale.
  3.  Con  la  presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le
risorse   finanziarie   relative   all'anno   2004.  Per  le  risorse
finanziarie  relative  all'anno  2005  si  provvedera' con successiva
ordinanza  che tenga conto, ai fini del riparto tra le regioni, della
nuova mappa sismica di riferimento in corso di perfezionamento.
  4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che
rientrino nelle seguenti tipologie:
    a) verifiche   tecniche   da   eseguire  conformemente  a  quanto
richiesto  al  punto  3  dell'allegato  2  al  decreto  del  capo del
Dipartimento  della  protezione  civile  del  21 ottobre 2003, ovvero
conformi  alle  indicazioni  tecniche definite dalle regioni ai sensi
dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
    b) interventi  di  adeguamento  o  di miglioramento che risultino
necessari  a  seguito  di  verifiche  tecniche  gia'  eseguite con le
modalita' di cui alla lettera a);
    c) interventi  di  adeguamento  o  miglioramento  che,  anche  in
assenza  di  verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla
lettera  a),  si'  riferiscano  ad  opere  per  le  quali  da studi e
documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulti
accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e
attuale.
  5.   Le  regioni  definiscono  la  quota  percentuale  dell'importo
indicato  al  comma  2,  per  l'anno 2004 da destinare alle verifiche
tecniche di cui al comma 3, lettera a).
  6.  Gli  interventi  di  cui  al  comma 3, lettere b) e c), possono
consistere, in casi eccezionali, anche in interventi di demolizione e
ricostruzione.  In  tal  caso  il  calcolo  del  finanziamento  sara'
effettuato tenendo conto della volumetria dell'edificio da demolire.
  7.  Gli  interventi  di  cui  al  comma 3 devono inoltre riguardare
edifici ed opere:
    a) ubicate  in territori rientranti in una delle zone sismiche 1,
2 o 3, come individuate a seguito dell'applicazione dell'ordinanza n.
3274/2003,  con  esclusione  di  quelle costruite o adeguate ai sensi
delle  norme  sismiche  emanate  successivamente al 1984 e situate in
zone corrispondenti alle precedenti categorie sismiche utilizzate per
la progettazione o l'adeguamento;
    b) rientranti    nelle   tipologie   individuate   con   appositi
provvedimenti  dallo  Stato e dalle regioni, ciascuno per la parte di
propria  competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n.
3274/2003,   con   esclusione  degli  edifici  scolastici  in  quanto
rientranti  nell'ambito  dello specifico piano straordinario di messa
in  sicurezza,  di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.