IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il   decreto   4 marzo  2004  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la  certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001,
e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal 10 aprile
2004;
  Considerato  che  il Comitato promotore del fagiolo di Sarconi, pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 21 marzo 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8,
con   decreto   21 marzo   2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con
il  regolamento  della  Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996,
gia'  prorogata  con decreto 4 marzo 2004, e' ulteriormente prorogata
di novanta giorni a far data dall'8 agosto 2004.