IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 23 agosto 2004; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61364; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 9 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 agosto 2004.