IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del
1° luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
«Valle  d'Aosta  Lard  d'Arnad»  nel  quadro  della  procedura di cui
all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 agosto  2001,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie generale - n.
195  del  23 agosto  2001,  con  il  quale  l'organismo  di controllo
«Istituto  Nord  Est  Qualita'  - INEQ», con sede in Villanova di San
Daniele  del  Friuli  (Udine),  via  Nazionale  n.  33/35,  e'  stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal 23 gennaio 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  ministeriale  3 agosto  2001 per la denominazione di
origine  protetta  «Valle  d'Aosta  Lard d'Arnad» venga adeguato allo
schema tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  il  Comite'  pour  la  valorisation  des produits
typiques d'Arnad, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Valle
d'Aosta  Lard d'Arnad» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della   predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  per
consentire  all'organismo  di  controllo  l'adeguamento  del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ», con
sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n.
33/35,  con  decreto  ministeriale  3 agosto  2001,  ad  effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard
d'Arnad»  registrata  con  il  regolamento  della Commissione (CE) n.
1263/96  del  1° luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 22 agosto 2004.