IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Visto   il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare,  l'art.  35,  comma  2, il quale prevede che il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere  del  Ministero della salute, determina il numero dei posti da
assegnare  a  ciascuna  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia;
  Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni
e  integrazioni,  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, che ha
individuato  le  specializzazioni  mediche  di  cui  ai  commi  1 e 2
dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
  Visto  l'accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome
di  Trento  e  Bolzano, intervenuto nella seduta del 10 dicembre 2003
della  Conferenza  Stato-regioni,  sulla  determinazione  del  numero
globale   dei   medici   specialisti   da  formare  nelle  scuole  di
specializzazione,  negli  anni  accademici 2001/2002, 2003/2004 e sui
contingenti  delle  borse  di  studio  da  assegnare  alle  scuole di
specializzazione  mediche  per  l'anno  accademico  2003/2004  di cui
all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo n. 368/1999;
  Visto  il  decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
della   sanita',   con  il  quale  sono  stati  fissati  i  requisiti
d'idoneita'    delle   strutture   universitarie   della   formazione
specialistica;
  Visto   il   decreto   del  Ministero  della  salute  in  corso  di
perfezionamento,    adottato    di    concerto   con   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la conferma del fabbisogno
annuo   di   medici   specialisti   da   formare   nelle   scuole  di
specializzazione per l'anno accademico 2003/2004, e la determinazione
del  numero  complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno
accademico  2003/2004,  con  la conseguente ripartizione per ciascuna
tipologia di scuola di specializzazione;
  Ritenuto  che  l'offerta  formativa  delle  universita'  si rivolge
all'intero territorio nazionale;
  Ravvisata  la  opportunita'  di  adottare  quale  criterio base per
l'assegnazione   delle  borse  di  studio  quello  di  assicurare  la
continuita'  formativa  delle  scuole  tenendo  conto delle capacita'
ricettive,  nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite
nella  rete  formativa  della  scuola  stessa  ed, in mancanza di una
propria   rete   formativa,   sulla  base  del  volume  assistenziale
complessivo,  per  ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito  territoriale  di  ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
  Vista  la nota del 9 ottobre 2003, prot. n. 2/l370/FS, con la quale
il  Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare
ha  rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi
del  citato  decreto  legislativo  n. 368/1999, art. 35, comma 3, per
l'anno accademico 2003/2004;
  Viste le note del 3 ottobre 2003, prot. 850.6/13-5915 e successive,
con  le  quali il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze
della  sanita'  della  Polizia  di  Stato,  ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo n. 334/2000, per l'anno accademico 2003/2004;
  Vista  la  nota del 21 gennaio 2004, n. 339/IX/28022, del Ministero
degli  affari  esteri,  con la quale e' stato comunicato l'elenco dei
posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo,
per  l'anno  accademico  2003/2004,  come  previsto dall'ultimo comma
dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999;
  Visto  l'art.  46,  comma  2  del  predetto  decreto legislativo n.
368/1999,   come   modificato   dall'art.  8,  comma 3,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
  Visto l'art. 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che conferma
anche  per  l'anno  accademico 2003/2004 la disciplina delle borse di
studio  di cui al decreto legislativo n. 257/1991, non essendo ancora
stato  approvato  con apposito provvedimento legislativo la copertura
finanziaria  dei  contratti  di formazione/lavoro, di cui all'art. 37
del predetto decreto legislativo n. 368/1999;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
ricerca  n.  99  del 25 febbraio 2003 di approvazione del regolamento
per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione;
  Viste le note ministeriali n. 3652 del 4 dicembre 2003 e n. 150 del
14 gennaio  2004, con le quali sono stati invitati i presidenti delle
regioni  ad indicare le borse aggiuntive che intendono finanziare nel
corrente anno accademico;
  Vista  la  nota  ministeriale  n. 4082 del 22 dicembre 2003, con la
quale  le  universita'  sono  state  invitate  a  comunicare  i posti
aggiuntivi che intendono finanziare con risorse comunque acquisite;
  Viste  le  note  con  cui  le regioni e le provincie autonome hanno
comunicato il numero di posti aggiuntivi che intendono finanziare;
  Viste  le  note  con  cui  le universita' hanno comunicato le borse
aggiuntive a finanziamento privato;
  Sentito il Ministero della salute;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  accademico 2003/2004 il numero di medici da ammettere,
con  assegnazione  delle borse di studio di cui all'art. 35, comma 2,
del  decreto legislativo n. 368/1999, alle scuole di specializzazione
individuate  nel  decreto  ministeriale  31 ottobre 1991 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  citato nelle premesse, e' stabilito
nella  tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, alla III colonna.