IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'Universita'
  Vista  la  legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a);
  Visto  il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127
del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;
  Visto  il  regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
  Visto   il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000,  concernente  la
determinazione   delle   classi  delle  lauree  universitarie  e,  in
particolare,  l'allegato  3  al predetto provvedimento, relativo alla
classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con il quale e' stata costituita la
commissione  tecnico-consultiva  con  il  compito di esprimere parere
obbligatorio  in  ordine  alle istanze di riconoscimento delle scuole
superiori  per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale n. 38, del 2002;
  Vista  la nota ministeriale in data 30 aprile 2003, n. 2253, con la
quale  sono  state  date  istruzioni sulle modalita' di presentazione
delle  istanze  di  riconoscimento  delle  predette  scuole  e  sulla
documentazione a tal fine richiesta;
  Visto  il  proprio decreto in data 4 dicembre 2003, con il quale e'
stata  respinta  l'istanza  presentata dalla «Libera Scuola superiore
per  mediatori  linguistici»  con sede in Cuneo, piazza Galimberti n.
15, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;
  Vista la reiterazione dell'istanza di riconoscimento della predetta
scuola presentata ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 38
del 2002;
  Considerato  che  la  Commissione tecnico-consultiva nella riunione
del  23 luglio 2004, a conclusione dell'attivita' istruttoria svolta,
ha   espresso   parere  contrario  al  riconoscimento  della  Scuola,
confermando  in  particolare  che  dall'esame  dell'istanza risultano
gravi   inadeguatezze   per   quanto   concerne  la  dotazione  e  la
qualificazione  del  corpo docente, il regolamento didattico, nonche'
la  carenza dei requisiti prescritti per la nomina del membro esterno
del comitato tecnico-scientifico;
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
della predetta Scuola non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  nel  parere in premessa evidenziato
dalla   Commissione   tecnico-consultiva   di   cui  all'art.  3  del
regolamento   adottato   con  decreto  10 gennaio  2002,  n.  38,  la
reiterazione  dell'istanza  di  riconoscimento  per  i  fini  di  cui
all'art.  4  del  predetto provvedimento avanzata dalla Libera Scuola
superiore  per  mediatori  linguistici  con  sede  in  Cuneo,  piazza
Galimberti n. 15, e' respinta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Roma, 28 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Masia