LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge
con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003,
n.  129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  29 luglio 1999, nel quale la
specialita'  medicinale  GLICERINA  FENICA  risulta  classificata  in
classe «A»;
  Vista   la   domanda   presentata  dalla  ditta  titolare  in  data
24 novembre  2003  con  la  quale  richiedeva la riclassificazione in
classe «C»;
  Visto  il  parere  espresso in data 7 aprile 2004 dalla Commissione
unica   del   farmaco   che   deliberava   parere   favorevole   alla
riclassificazione in classe «C»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   specialita'   medicinale  GLICERINA  FENICA  nella  confezione
indicata e' classificata come segue:
    «1% gocce auricolari» flacone 10 g;
    A.I.C. n. 030332011;
    classe «C»;
    titolare A.I.C. Marco Viti Farmaceutici S.p.a.