LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, nel quale la specialita' medicinale GLICERINA FENICA risulta classificata in classe «A»; Vista la domanda presentata dalla ditta titolare in data 24 novembre 2003 con la quale richiedeva la riclassificazione in classe «C»; Visto il parere espresso in data 7 aprile 2004 dalla Commissione unica del farmaco che deliberava parere favorevole alla riclassificazione in classe «C»; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale GLICERINA FENICA nella confezione indicata e' classificata come segue: «1% gocce auricolari» flacone 10 g; A.I.C. n. 030332011; classe «C»; titolare A.I.C. Marco Viti Farmaceutici S.p.a.