Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma 3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalle legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
 Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
  1.   E'   autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2004,  la  spesa  di
Euro 20.925.066  per  la realizzazione di una missione umanitaria, di
stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq,  al  fine di fornire
sostegno  al  Governo  provvisorio  iracheno  nella  ricostruzione  e
nell'assistenza alla popolazione.
  2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
Risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8 giugno  2004, le
attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai
settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° luglio
2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi
interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
    a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attivita'
di assistenza alla popolazione;
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c) al  sostegno  della  piccola  e media impresa, con particolare
riguardo all'area meridionale dell'Iraq;
    d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
((    2-bis.  Nello  svolgimento  delle  attivita' di cui al presente
articolo  e'  assicurato  ogni  contributo  al  fine  di garantire il
rispetto dei diritti umani )).
  3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente
articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in  economia  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di  contabilita'
generale dello Stato.
          Riferimenti normativi:
              Il  decreto-legge  10 luglio  2003, n. 165, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003, n. 219,
          recante  «Interventi  urgenti  a  favore  della popolazione
          irachena»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo
          dell'art. 1, comma 2:
              «Art.  1  (Missione  umanitaria  e  di ricostruzione in
          Iraq). - 1. (Omissis).
              2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono destinati in
          particolare:
                a) al  settore  sanitario, per la riabilitazione e la
          riorganizzazione  delle  strutture  clinico-assistenziali e
          per  il  potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
          sanita'   pubblica,   con   particolare   riferimento  alla
          attivita'   di  prevenzione  e  profilassi  delle  malattie
          trasmissibili;
                b) al  settore  delle infrastrutture, con particolare
          riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
          viarie,  portuali  ed  aeroportuali,  elettriche,  idriche,
          agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
                c) al  settore  scolastico,  con particolare riguardo
          alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
                d) al  settore  della  conservazione  del  patrimonio
          culturale.  Per  il  ripristino  della  funzionalita' delle
          strutture  destinate  alla  tutela  ed  alla gestione dello
          stesso,    nonche'   al   restauro   dei   beni   culturali
          danneggiati.».