IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art.
27, che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani»;
  Visto  l'art.  4,  comma  10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
legge  finanziaria  2004,  che  prevede  la  destinazione  nel limite
massimo  di  30  milioni di euro di quota parte del fondo sopracitato
per  la  costituzione  di  un  fondo  speciale  denominato  «PC  alle
famiglie» finalizzato alla copertura delle spese relative all'omonimo
progetto   (di  seguito:  Progetto)  promosso  dal  Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,   diretto   all'erogazione,  nel  corso  del  2004,  di  un
contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal
computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet,
da  parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un
reddito  complessivo  non  superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
2002;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge n. 350
del  2003,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare adottato dal
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  di  concerto  con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite, entro i
limiti  delle  disponibilita' finanziarie, le modalita' di attuazione
del   Progetto,   nonche'  quelle  di  individuazione  dei  requisiti
reddituali   e   dei  soggetti  tenuti  alla  verifica  dei  predetti
requisiti;
  Ritenuta  l'opportunita',  al fine di assicurare un'attuazione piu'
rapida  ed  efficace  dell'intervento  agevolativo,  di corrispondere
l'incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione,
di   pari   importo,   del  prezzo  di  vendita,  praticata  all'atto
dell'acquisto   dal  rivenditore  degli  strumenti  informatici,  con
diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;
  Ritenuta,  altresi',  l'esigenza  di avvalersi per la realizzazione
del  Progetto  della  collaborazione  di  SOGEI  -  Societa' Generale
d'Informatica  S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano
essere  gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e
delle  competenze  necessarie  per  conseguire in maniera ottimale lo
scopo prefissato dal legislatore sotto il profilo sia dell'efficienza
delle  procedure,  sia  dei costi finanziari da sostenere, secondo le
modalita' stabilite dal presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Beneficiari, validita' temporale oggetto
                     ed ammontare dell'incentivo
  1.  Ai  contribuenti  persone  fisiche  residenti  in Italia con un
reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito
derivante  dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative  pertinenze,  non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
d'imposta  2002,  i  quali per lo stesso anno d'imposta risultano non
essere  fiscalmente  a  carico  di  altro  contribuente  (di seguito:
beneficiari),  che acquistano un personal computer (di seguito: «PC»)
nuovo  di  fabbrica,  di  qualsiasi  prezzo,  marca e tipo, avente la
configurazione   di   cui  al  comma  3,  e'  riconosciuto,  all'atto
dell'acquisto,  sulla  base  della  disponibilita'  del  Fondo di cui
all'art.  27  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel limite di 30
milioni di euro per l'anno 2004, un incentivo pari ad euro 200.
  2.  Entro  lo  stesso limite di disponibilita' potranno beneficiare
dell'incentivo, fermo restando la condizione che per l'anno d'imposta
2002 risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente,
anche coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta 2002, appartengono
a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi.
  3.  Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto,
per « PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di
certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
    a) unita' centrale e unita' disco rigido interno;
    b) scheda di gestione dell'audio e del video;
    c) dispositivo  di  connessione  e  periferiche (video, tastiera,
mouse);
    d) lettore CD Rom o DVD;
    e) sistema  operativo  adatto ad ospitare software applicativi di
produttivita' o gestionali;
    f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).
  4.  Il  PC  deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO
9001.2, nonche' della certificazione rilasciata dal produttore ovvero
dal  distributore  del  sistema  operativo,  per il sistema operativo
pre-installato.
  5. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte
del  sistema  operativo, purche' comprendente almeno le componenti di
cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.
  6.  I  beneficiari possono aderire al progetto entro e non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.