IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 27, che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani»; Visto l'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004, che prevede la destinazione nel limite massimo di 30 milioni di euro di quota parte del fondo sopracitato per la costituzione di un fondo speciale denominato «PC alle famiglie» finalizzato alla copertura delle spese relative all'omonimo progetto (di seguito: Progetto) promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto all'erogazione, nel corso del 2004, di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno 2002; Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge n. 350 del 2003, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie, le modalita' di attuazione del Progetto, nonche' quelle di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti; Ritenuta l'opportunita', al fine di assicurare un'attuazione piu' rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere l'incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita, praticata all'atto dell'acquisto dal rivenditore degli strumenti informatici, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima; Ritenuta, altresi', l'esigenza di avvalersi per la realizzazione del Progetto della collaborazione di SOGEI - Societa' Generale d'Informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano essere gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale lo scopo prefissato dal legislatore sotto il profilo sia dell'efficienza delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere, secondo le modalita' stabilite dal presente decreto; Decreta: Art. 1. Beneficiari, validita' temporale oggetto ed ammontare dell'incentivo 1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002, i quali per lo stesso anno d'imposta risultano non essere fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito: beneficiari), che acquistano un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 3, e' riconosciuto, all'atto dell'acquisto, sulla base della disponibilita' del Fondo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, un incentivo pari ad euro 200. 2. Entro lo stesso limite di disponibilita' potranno beneficiare dell'incentivo, fermo restando la condizione che per l'anno d'imposta 2002 risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, anche coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta 2002, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi. 3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per « PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da: a) unita' centrale e unita' disco rigido interno; b) scheda di gestione dell'audio e del video; c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse); d) lettore CD Rom o DVD; e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttivita' o gestionali; f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem). 4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO 9001.2, nonche' della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato. 5. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purche' comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3. 6. I beneficiari possono aderire al progetto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.