Il giorno 3 agosto 2004, alle ore 15.30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di: per l'ARAN, su delega del Presidente: dott. Antonio Guida; per le Confederazioni sindacali: CGIL (firmato); CISL (firmato); UIL (firmato); CISAL (firmato); CONFSAL (firmato); CGU (firmato); RDB CUB (firmato); USAE (firmato). All'inizio della riunione le parti prendono atto del seguente errore materiale: 1) all'art. 5, comma 2 le parole «tavole allegate dal n. 15 al n. 26» sono sostituite con le parole «tavole allegate dal n. 14 al n. 26» errore gia' segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei conti; Al termine della riunione le parti, con la eccezione di RDB - CUB, sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005. CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2004 - 2005 Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva. 2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo e' stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 18 dicembre 2002, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego» e' semplificata in «comparti». 4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo e' indicato con la dizione «accordo stipulato il 7 agosto 1998». Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali, stipulato contestualmente, ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 e' indicato come CCNQ del 7 agosto 1998. 5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2, comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative». 6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti. 7. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.