Il   giorno  3 agosto  2004,  alle  ore  15.30,  ha  avuto  luogo
l'incontro  tra  l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche  amministrazioni  (A.Ra.N.)  e  le Confederazioni sindacali
nelle persone di:
    per l'ARAN, su delega del Presidente: dott. Antonio Guida;
    per le Confederazioni sindacali:
      CGIL (firmato);
      CISL (firmato);
      UIL (firmato);
      CISAL (firmato);
      CONFSAL (firmato);
      CGU (firmato);
      RDB CUB (firmato);
      USAE (firmato).
    All'inizio  della  riunione  le  parti prendono atto del seguente
errore materiale:
      1)  all'art. 5, comma 2 le parole «tavole allegate dal n. 15 al
n. 26» sono sostituite con le parole «tavole allegate dal n. 14 al n.
26»  errore gia' segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte
dei conti;
    Al  termine  della  riunione  le parti, con la eccezione di RDB -
CUB,  sottoscrivono  l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro
per  la  ripartizione  dei  distacchi  e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005.
CONTRATTO  COLLETTIVO  QUADRO  PER  LA  RIPARTIZIONE  DEI DISTACCHI E
PERMESSI  ALLE  ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
                       NEL BIENNIO 2004 - 2005
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio
nelle  Amministrazioni  pubbliche  indicate nell'articolo 1, comma 2,
dello   stesso   decreto   n.   165,   ricomprese   nei  comparti  di
contrattazione collettiva.
    2.  Con  il  presente  contratto  le  parti  procedono alla nuova
ripartizione  dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo
e'  stato  fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del
vigente  CCNQ del 18 dicembre 2002, in attuazione degli articoli 43 e
50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    3.  Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego» e' semplificata in «comparti».
    4.   Le   rappresentanze   sindacali   unitarie   del   personale
disciplinate  dal  relativo  accordo  collettivo  quadro stipulato il
7 agosto  1998  per  il  personale  dei comparti sono indicate con la
sigla  RSU.  Il  predetto accordo e' indicato con la dizione «accordo
stipulato  il  7 agosto  1998».  Il  CCNQ  del  7 agosto  1998  sulle
modalita'  di  utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche'
delle  altre  prerogative  sindacali,  stipulato  contestualmente, ed
integrato  con  il CCNQ del 27 gennaio 1999 e' indicato come CCNQ del
7 agosto 1998.
    5.  Sono  considerate rappresentative le organizzazioni sindacali
ammesse  alla  trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2, comma
5.  Nel  testo  del  presente  contratto  esse  vengono indicate come
«organizzazioni sindacali rappresentative».
    6.  Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse
le  confederazioni  cui le organizzazioni rappresentative del comma 5
aderiscono.  Pertanto,  con  il  termine di associazioni sindacali si
intendono  nel  loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di
categoria rappresentative ad esse aderenti.
    7.  Con  il termine «amministrazione» sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.