IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'

  Vista la domanda con la quale la sig.ra La Spina Filippa, cittadina
italiana,  ha  chiesto  il riconoscimento del diploma di parrucchiera
conseguito  nell'anno  1989  a seguito di frequenza di apposito corso
professionale  triennale presso la scuola tecnico-professionale della
citta'  di  Bienne  (CH)  al  fine  dell'esercizio  in  Italia  delle
attivita'  di  parrucchiere  cosi'  come  disciplinata dalla legge 23
dicembre 1970, n. 1142;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
26 maggio  2004,  che  ha  ritenuta il titolo dell'interessata, per i
suoi  contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  c),  del  citato decreto legislativo n. 319/1994,
e cioe'  ai  titoli  «specificatamente orientati all'esercizio di una
professione»,  e  pertanto  idoneo  all'esercizio  delle attivita' di
parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;
  Visto   il   conforme   parere   dell'associazione   di   categoria
CNA-Federacconciatori;

                              Decreta:

  1.  Alla  sig.ra  La  Spina  Filippa,  e' riconosciuto il titolo di
studio  di  cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in
Ialia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre
1970,  n.  1142,  e non si ritiene necessario applicare alcuna misura
compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di
studio prodotto.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 luglio 2004
                                          Il direttore generale: Goti