IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Rovigo
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di
decentramento  agli  uffici  provinciali  del  lavoro e della massima
occupazione   degli   scioglimenti   senza  liquidatore  di  societa'
cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la
riforma   dell'organizzazione  del  governo  ed  in  particolare  gli
articoli 45 e seguenti;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  art.  2,  con  il quale le competenze in materia di
cooperazione  sono  state  trasferite  al  Ministero  delle attivita'
produttive;
  Visto  il  telestato  del  31 maggio  2001  a  firma  congiunta del
direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del
personale  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale che,
nelle  more  dell'entrata  in vigore dei regolamenti d'organizzazione
dei  costituendi  Ministeri  delle  attivita' produttive, del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali e del regolamento relativo
all'organizzazione   dell'U   T.   G.,   dispone  la  continuita'  di
svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  sia  presso  la  struttura
centrale  che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
  Vista  la  circolare  n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali con la quale vengono impartite
direttive    atte    ad   assicurare   la   continuita'   dell'azione
amministrativa  in  materia  di cooperazione gia' disciplinate con la
convenzione  sottoscritta  il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni
coinvolte;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001, n. 217, convertito nella
legge  3 agosto  2001,  n.  317,  che  ha  determinato modifiche alla
denominazione  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che
determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
  Visti  i  decreti  ministeriali  17 luglio 2003 con i quali vengono
determinati  il  limite  temporale  dalla  presentazione  dell'ultimo
bilancio  e  di determinazione dell'importo minimo di bilancio per la
nomina  del  commissario  liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex
art. 2544 del codice civile;
  Vista  la  nota  n.  1575512  datata  24 marzo 2004 della direzione
generale  per  gli  enti  cooperativi  del  Ministero delle attivita'
produttive  con  la  quale si dispone, a seguito delle dimissioni del
commissario  liquidatore,  la conversione del decreto di scioglimento
con  liquidatore  emesso  dal Ministero del lavoro in data 7 dicembre
1999,   a  scioglimento  senza  liquidatore,  ai  sensi  dei  decreti
ministeriali 17 luglio 2003;
  Ritenuta l'opportunita' di disporre la variazione del provvedimento
di   scioglimento   ex   art.   2545-septiesdecies  senza  nomina  di
liquidatore;
                              Decreta:
    Il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, con il quale la societa'
cooperativa  «Facchini  91  s.c.  a  r.l.»,  con  sede in Occhiobello
(Rovigo),  via  Torino  n.  20,  costituita per rogito notaio Gabinio
dott.  Claudio  in data 9 dicembre 1998, repertorio 147.369, registro
imprese  n.  4869  Camera  di  commercio, industria ed artigianato di
Rovigo, posizione n. 1154/285534, e' stata sciolta d'ufficio ai sensi
dell'art.  2544  del  codice civile, con nomina del liquidatore nella
persona  del rag. Paolo Porzionato, e' convertito, ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies  e  dei  decreti  ministeriali  17 luglio 2003, in
scioglimento senza nomina di liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
  Avverso  lo  stesso  e'  ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro
sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
    Rovigo, 27 luglio 2004
                             Il direttore provinciale reggente: Drago