Premessa.

  Conformemente  a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  si  comunicano  le  modalita'  secondo  le  quali il
Ministero   delle   attivita'   produttive  (di  seguito:  Ministero)
concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi
per  il  commercio  estero  costituiti da piccole e medie imprese, ai
sensi  della  legge  21 febbraio  1989,  n.  83  (di seguito consorzi
export).
  Considerato  che  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112 e
successive  modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei
contributi  destinati  ai  consorzi  export, con esclusione di quelli
multiregionali  e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni
a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la
gestione  dei  contributi  destinati  ai  consorzi export a carattere
multiregionale.
  In  particolare,  la  circolare stabilisce le modalita' riguardanti
l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2005 e la liquidazione
dei contributi per i programmi realizzati nel 2004.
  Atteso  inoltre  che il trasferimento delle competenze non e' stato
ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle
D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere
anche  i  consorzi  export non a carattere multiregionale con sede in
tali   regioni   fino   a  quando  non  sara'  completato  l'iter  di
trasferimento  delle  competenze.  La  liquidazione del contributo e'
subordinata  alla  messa a disposizione di questa amministrazione, da
parte   del   Ministero   dell'economia,   delle   relative  risorse,
attualmente accantonate nel fondo unico.
  La  presente  circolare  potra'  subire modifiche in relazione agli
ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.

                              Sezione I

Scopo della concessione dei contributi.

  1.  Secondo  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma 1, del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  143  (Disposizioni  in  materia  di
commercio  con  l'estero),  i  contributi concessi dal Ministero sono
finalizzati  ad  incentivare  lo  svolgimento di specifiche attivita'
promozionali   e  la  realizzazione  di  progetti  volti  a  favorire
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
  2.  Il  contributo  e' destinato ai consorzi export per favorire il
processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e
medie  imprese  associate. Pertanto, il contributo non puo' essere in
alcun  modo  direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per
coprire  i  costi  di  iniziative  fruite da singole imprese o da una
percentuale  non  significativa delle stesse, con riguardo al settore
interessato dal progetto.
  3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle
azioni  promozionali.  I  programmi  proposti, pertanto, non dovranno
contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di consorzio multiregionale.
  4.  Sono  considerati  consorzi  export a carattere multiregionale,
quelli  in  cui  almeno  il 25% delle imprese associate abbia la sede
legale  in  una  o  piu'  regioni  diverse  da  quella delle restanti
imprese.  Per  i  consorzi  export  che  abbiano  piu'  di 60 imprese
associate,  il  requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede
legale  in  una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le
restanti imprese.
  5.  Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export
ininterrottamente  dalla  data  della  domanda  di  approvazione  del
programma,   sino  al  31 dicembre  dell'anno  di  realizzazione  del
programma stesso.

Destinatari dei contributi: requisiti.
  6.  Possono  accedere ai contributi per le attivita' promozionali i
consorzi  export e le societa' consortili a carattere multiregionale,
anche  in  forma  cooperativa,  aventi  come scopi sociali esclusivi,
anche  disgiuntamente,  l'esportazione  dei  prodotti  delle  imprese
consorziate  e  l'attivita'  promozionale necessaria per realizzarla.
Nello  statuto  deve  essere  specificato il divieto di distribuzione
degli  utili  anche  in  caso  di  scioglimento. I contributi possono
essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attivita'
promozionale.
  7.  Il  consorzio  export  deve  essere  costituito da un numero di
imprese  non  inferiore  a  otto;  tale  limite puo' essere ridotto a
cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1
(Campania,  Puglia,  Calabria,  Basilicata,  Sicilia  e  Sardegna)  o
rientrino   in   settori   merceologici   specializzati,  oppure  sia
costituito  da  imprese  artigiane  (art.  2, comma 3, della legge n.
83/1989).  Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite
dai decreti ministeriali del 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
229  del 1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
266  del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale
n.  34  dell'11 febbraio  1998). Le suddette condizioni minime devono
essere  possedute  dai  consorzi  export ininterrottamente dalla data
della  domanda  di  approvazione  del  programma  sino al 31 dicembre
dell'anno di realizzazione del programma stesso.
  8.  Per  accedere  ai  contributi,  il consorzio export deve essere
composto  da  imprese  che svolgono attivita' artigiane, industriali,
commerciali,  di  trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie
delle precedenti (art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 83).
  9.  Dal momento della presentazione del programma promozionale sino
al  31 dicembre  dell'anno  di  riferimento  del programma stesso, il
fondo   consortile   deve   risultare   interamente  sottoscritto  ed
esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a
euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.

                             Sezione II

Presentazione delle domande.

  10.  Le  domande  devono  essere  redatte  in  bollo e inoltrate al
Ministero  delle  attivita'  produttive,  Direzione  generale  per la
promozione  degli scambi - Div. III, Viale Boston n. 25 - 00144 Roma.
La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro
e  non  oltre  le  date  in  seguito  specificate. Le domande spedite
successivamente  non  saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta
fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere
fa  fede  la  data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di
ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
  11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere
redatte  utilizzando  i  modelli allegati alla presente circolare. Il
non  utilizzo  dei  moduli  o  la  loro incompleta presentazione puo'
determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione
dell'istruttoria  ed  il  conseguente  diniego  dell'approvazione del
programma.
  12.  Ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, le domande, le dichiarazioni e
le   schede   progetto   devono   essere   sottoscritte   dal  legale
rappresentante  del consorzio export, il quale, con la propria firma,
attesta  di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per
le dichiarazioni mendaci.
  13.  Le  scadenze  per  la  presentazione  delle domande sono cosi'
stabilite:
    domanda di approvazione del programma 2004: 30 ottobre 2004;
    domanda  di  liquidazione  del  contributo  sul  rendiconto 2004:
15 aprile 2005.
  14.   Nelle   domande   deve   essere   specificato  il  nominativo
dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante
legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

                             Sezione III

Presentazione   della   domanda   di   approvazione   del   programma
promozionale 2005.

  15.  I  consorzi  export che intendono accedere al contributo sulle
attivita'  promozionali  da realizzare nel 2005, devono presentare il
programma al Ministero per l'approvazione. La domanda di approvazione
deve  essere  redatta  secondo  il  Modello  A allegato ed inviata al
Ministero.  Il  programma  si  articola in progetti redatti in schede
contenenti i seguenti elementi riportati nel Modello B:
    scelta   del   mercato   estero  con  l'indicazione  del  settore
merceologico interessato;
    obiettivo di ciascun progetto;
    predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare
a consuntivo per la misurazione dei risultati;
    azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione
delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi e dei costi);
    interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;
    costo di ciascuna azione al netto di IVA;
    costo totale del progetto al netto di IVA.
  Ad  ogni scheda, il consorzio export deve allegare le fotocopie dei
preventivi di spesa firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore
d'opera.  I  preventivi  sono  destinati unicamente a quantificare un
preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le
azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi che devono
essere indicati, non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, il
costo  del  progetto  deve essere basato su una realistica previsione
sottoscritta dal legale rappresentante.
  16.  Il programma deve riportare il piano finanziario, sottoscritto
anch'esso  dal  legale  rappresentante,  con  indicazione dei costi e
della  loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso
del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, come segue:

=====================================================================
                             |          Copertura          |
=====================================================================
Costo totale del programma   |                             |
euro                         |Risorse proprie (*)          |euro ....
---------------------------------------------------------------------
                             |Contributo atteso dal        |
                             |ministero                    |euro ....
---------------------------------------------------------------------
                             |Altri contributi pubblici    |euro ....
---------------------------------------------------------------------
                             |Ricavi vari e                |
                             |sponsorizzazioni private     |euro ....

  (*)   per   risorse   proprie  si  intendono:  i  contributi  ed  i
corrispettivi a carico delle imprese consorziate.
  17.  L'attivita'  promozionale  deve  essere programmata in modo da
apportare  benefici  generalizzati  per  i  soci  e pertanto non sono
ammessi  a contributo i progetti che registrano una partecipazione di
una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata
con riguardo al settore interessato dal progetto.

Progetti preferenziali.
  18.  Al  fine  di  favorire la collaborazione tra gli organismi che
sviluppano  all'estero  attivita'  promozionali  nella  medesima area
geo-economica,   sono   considerati   preferenziali  i  progetti  che
prevedano  iniziative  realizzate  in  sinergia  con  almeno  uno dei
seguenti soggetti: consorzi export, consorzi agrituristici, camere di
commercio  italiane  all'estero,  camere italo estere in Italia. Sono
considerati   altresi'   preferenziali   i   progetti  realizzati  in
collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel
piano  promozionale  nazionale.  Per  collaborazione  sinergica  deve
intendersi   la   realizzazione   di   progetti   o   singole  azioni
caratterizzati  da  una  specifica  suddivisione  di  compiti  tra  i
partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune.
  19.   Compatibilmente   con   la   disponibilita'   delle   risorse
finanziarie,  ai  progetti  di cui sopra, puo' essere concesso in via
preferenziale  un  contributo  pari  al  limite  massimo  fissato per
ciascuna  tipologia  di  consorzi  export  dall'art.  5  della  legge
21 febbraio   1989,  n.  83  e  dagli  articoli 3  e  4  del  decreto
ministeriale  25 marzo 1992, nonche' la corresponsione di un anticipo
di  un  importo  massimo  pari  alla meta' del contributo stesso, con
riserva   di   verifica   finale   all'atto  della  liquidazione  del
finanziamento dell'intero programma promozionale.
  20.  I  progetti  preferenziali  dovranno  essere  corredati da una
dichiarazione    di    conferma   della   collaborazione   rilasciata
dall'organismo partner, il quale si impegna altresi' a non richiedere
a sua volta finanziamenti sulle iniziative realizzate in sinergia.

Scelta degli indicatori e degli standard.
  21. Ogni progetto dovra' specificare gli obiettivi che si intendono
raggiungere  e  dovra'  specificare  gli indicatori e gli standard da
utilizzare  per  valutare  i  risultati.  Nel  presente  contesto  si
intende:
    a) per  indicatore  il parametro in grado di misurare i risultati
conseguiti;  ad  esempio  la  frequenza  di  accesso  al sito web, la
raccolta  di giudizi espressi in un questionario secondo una scale di
valori;
    b) per  standard  il  valore  atteso  di  un certo indicatore; ad
esempio  il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei
giudizi espressi nei questionari.
  La  documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri
utilizzati, alle interviste, ecc. dovra' essere conservata a cura del
soggetto  beneficiario,  per consentire al Ministero di effettuare le
proprie verifiche.
  22.   Nella   presentazione   del   programma,   occorre  precisare
l'obiettivita'  dei  metodi di rilevazione, specificando, ad esempio,
l'ampiezza  del  campione  degli  intervistati,  indicando  il metodo
utilizzato  per  la  loro  selezione  e  fornendo  un  facsimile  del
questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi
di  misurazione,  ai  parametri utilizzati, alle interviste ecc. deve
essere  conservata  per  consentire  al  Ministero  di  effettuare le
proprie verifiche.

Documentazione a corredo della domanda.
  23.  Alla  domanda  deve essere allegata la seguente documentazione
dalla  quale  risulti  l'idoneita' del consorzio export a chiedere il
contributo:
    fotocopia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  vigente  al
momento  della  domanda; qualora gli stessi siano stati presentati in
passato  al  Ministero, e' sufficiente invio di copia delle eventuali
modifiche intervenute;
    certificato camerale del consorzio export, rilasciato in data non
anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero,
attestante  che  il consorzio export risulta svolgere attivita' e non
e'  soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione puo' essere
sostituita  da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto
la propria responsabilita';
    approvazione  del programma da parte degli organi statutariamente
competenti;  elenco  delle imprese consorziate redatto utilizzando lo
schema sottoindicato:

=====================================================================
             |       |               |               | Tipologia di
             |       |               |               |   attivita'
             |       |               |               | (industriale,
             |       |               |               | commerciale,
             |       | N. escrizione |    Settore    |artigianale, di
Denominazione|Regione|     CCIAA     | merceologico  |   servizi)
=====================================================================
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

  24.   Conformemente   al  principio  dell'annualita'  del  bilancio
statale,  sono  ammessi  soltanto i progetti che hanno esecuzione nel
2005.  I  progetti  di durata pluriennale devono essere articolati in
sotto-progetti  annuali,  per consentire il finanziamento della quota
parte di spese corrispondente.
  25.  La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno
alla  sua  esecuzione;  l'eventuale  rinuncia  deve essere motivata e
comunicata immediatamente al Ministero.

Ammissibilita' dei progetti.
  26.   Sono   ammissibili   unicamente   i   progetti   strettamente
promozionali.  A  titolo  esemplificativo  si indicano qui di seguito
alcune tipologie di progetti:
    a) partecipazione a fiere estere;
    b)  partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute
come tali da questo Ministero;
    c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,
depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera;
    d)   pubblicita'   effettuata  all'estero  su  giornali,  riviste
specializzate, radio e televisione realizzata dal consorzio;
    e)  workshop,  conferenze  e  incontri promozionali con operatori
esteri;
    f) missioni di operatori italiani all'estero ed esteri in Italia;
    g) azioni dimostrative, degustazioni;
    h)ricerche di mercato;
    i) corsi professionali ed educationals per operatori esteri;
    j)  apertura  e  aggiornamento sito internet predisposti anche in
lingua estera.
  27.  Le  spese  del  personale di supporto alle manifestazioni sono
riconosciute solo se sostenute da lavoratori dipendenti del consorzio
o  titolari  di  rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
dello  stesso,  nonche'  da  non  piu' di un amministratore o persona
specificamente  incaricata dal Consorzio. Sono ammissibili unicamente
le  spese di viaggio effettuate con aereo o treno e le spese di vitto
e alloggio.
  28.  Oltre  alle  spese direttamente sostenute per i progetti sopra
descritti,  possono  essere  finanziate  anche  le  spese generali di
gestione  e  di  personale effettivamente imputabili alle iniziative,
limitatamente  ad  una percentuale massima del 20% delle spese totali
di  ogni  progetto.  Le spese generali devono riferirsi all'attivita'
svolta  in  sede  per  la  preparazione  iniziale  e per le attivita'
conseguenti  successive  alle  manifestazioni. Non sono ammesse spese
imputate in modo generico.
  29. Le spese di gestione delle sedi estere sono riconosciute per la
parte  relativa  alla  realizzazione  delle  azioni  promozionali. Le
stesse sono calcolate in proporzione alla durata delle iniziative.
  30. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette
a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte
le  spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali
con  la  clientela  gia'  acquisita.  Sono  altresi' escluse le spese
relative  ad  azioni  che  fanno  parte  di  progetti gia' oggetto di
finanziamento da parte di altri enti pubblici.

Approvazione del programma.
  31.  Il  Ministero  provvede  a dare comunicazione dell'esito della
valutazione  del  programma promozionale entro il 30 gennaio 2005. In
assenza  di  comunicazione  entro  tale data, il programma si intende
approvato.
  32.  Il  programma  gia'  presentato  potra' essere successivamente
integrato  con  nuovi  progetti  solo  se  sussistono giustificazioni
sostanziali  ed  obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati
almeno  sessanta  giorni  prima della loro esecuzione ed in ogni caso
non  oltre  il  30 giugno  2005. Le integrazioni presentate dopo tale
data non saranno prese in considerazione.
  33. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale
presentato tenendo conto:
    della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare;
    della  validita'  tecnico  economica  dei  progetti in termini di
promozione delle esportazioni;
    della   coerenza   con   le  linee  di  indirizzo  dell'attivita'
promozionale 2005;
    dalla completezza delle informazioni fornite.

                             Sezione IV

Presentazione  della  domanda  di  liquidazione  del  contributo  sul
programma 2004.

  34. Il consorzio export, che nel corso del 2004 abbia realizzato il
programma  promozionale approvato da questo Ministero, puo' inoltrare
la   richiesta   di   liquidazione   del   contributo   sulle   spese
effettivamente sostenute, utilizzando il Modello C.
  35. Il legale rappresentante del consorzio export dovra' rilasciare
una  dichiarazione  attestante  il  possesso  dei requisiti richiesti
dalla  legge 21 febbraio 1989, n. 83 per l'accesso ai contributi e la
regolarita'  della  documentazione  presentata. La dichiarazione deve
contenere altresi' l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in
caso  di  inadempienza  degli  obblighi previsti dalla normativa o di
mancata  esecuzione,  nei  tempi e nei modi previsti, delle attivita'
ammesse al finanziamento (Modello D).
  36. La rendicontazione dovra' essere redatta seguendo l'ordine gia'
impostato  in  sede  di  presentazione  del  programma,  utilizzando,
quindi,  in  primo  luogo,  la  stessa  numerazione  dei  progetti  e
giustificando   accuratamente   gli  eventuali  scostamenti,  che  si
dovessero  verificare  tra  gli  importi  dei preventivi e quelli dei
consuntivi.
  37.  Al  fine  di  rispettare  il  divieto di cumulo dei contributi
pubblici,  il  rendiconto  dovra'  specificare  la relativa copertura
finanziaria, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie e del
contributo  atteso  dal Ministero, delle risorse messe a disposizione
da  parte  di  altri  enti  pubblici  o  privati; il prospetto dovra'
altresi' specificare gli introiti derivanti da pubblicita' od altro.

Documentazione a corredo della domanda.
  38. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
    certificato camerale come descritto al punto 23;
    elenco delle imprese consorziate come descritto al punto 23;
    dichiarazione  del  legale rappresentante redatta come da Modello
D;
    copia   del  bilancio  relativo  all'esercizio  consortile  2004,
redatto   anche   in   forma   abbreviata,   costituito  dallo  stato
patrimoniale,   dal   conto   economico  e  dalla  nota  integrativa,
eventualmente  corredata  dalla  relazione sulla gestione e da quella
dell'eventuale   organo   contabile.   Il   bilancio  deve  risultare
depositato  presso  la  C.C.I.A.A.  come  da  nota di deposito da cui
risultino gli estremi del deposito stesso, da trasmettere in copia;
    relazione  sull'esecuzione  del  programma 2004, suddivisa in una
parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti
realizzati;  le  schede  sono  redatte  secondo il Modello E e devono
contenere tutti gli elementi ivi indicati;
    distinta  delle  voci  di  spesa, redatta al netto di IVA o tassa
corrispondente,  a  fronte delle quali viene richiesto il contributo,
corredata  degli  estremi  delle relative fatture, firmata dal legale
rappresentante, che ne auto- certifica la veridicita' (Modello F); le
fatture  devono  essere  intestate  all'ente destinatario e da questo
quietanzate.  Sono  ammesse  le  spese fatturate dall'ICE per servizi
resi  dallo  stesso,  tranne  le spese relative ad eventi organizzati
direttamente  dall'Istituto  con  i fondi pubblici. Qualora l'importo
delle stesse fatture risulti superiore a euro 12.500,00 devono essere
specificati  anche  gli  estremi  del  relativo bonifico bancario, ai
sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
    ai  fini  del  riconoscimento  del requisito preferenziale di cui
all'art.  3  del  decreto  ministeriale 25 marzo 1992, nella distinta
delle   spese   vanno   dettagliate   quelle  riferite  ad  attivita'
promozionali  svolte  all'estero,  qualora  siano  di  importo pari o
superiore al 30% del totale delle spese sostenute;
    prospetto  finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal
legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite
da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;
    certificazione rilasciata da societa' di revisione, relativa alle
spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera euro
154.937,07;
    ai  fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di
cui  all'art.  3, lettera e), del decreto ministeriale 25 marzo 1992,
fotocopia  del  documento  attestante  la  disponibilita'  della sede
(proprieta',   contratto   di   locazione,   comodato,  contratti  di
erogazione  di  servizi)  nella  quale opera personale dipendente del
consorzio  export o titolare di rapporto di collaborazione coordinata
e  continuativa,  con esclusione dei componenti degli organi sociali,
nonche'  da  personale  messo a disposizione dalla regione, provincia
autonoma,   associazione   imprenditoriale,  camera  di  commercio  o
societa'  di  servizi  emanazione  dei  predetti  enti (dichiarazioni
dell'ente e della societa' di servizi);
    ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra
comunitari,   fotocopia   del   documento   attestante  la  effettiva
disponibilita'   della   sede   (contratto  di  locazione,  personale
dipendente,  contratti  di erogazione dei servizi) ed il suo utilizzo
per  la  promozione  dei  prodotti  delle  imprese  consorziate; tale
utilizzo   deve   essere   descritto  in  dettaglio,  quantificato  e
documentato;  le  sedi  previste  dai  contratti di rappresentanza in
esclusiva  sono  equiparate  a  strutture  stabili, la sede non viene
presa  in considerazione se svolge unicamente attivita' commerciale o
di deposito.

Conservazione della documentazione di spesa.
  39.  La  documentazione  di  spesa deve essere trattenuta presso la
sede  del  consorzio  export  per  essere  messa  a  disposizione del
Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate
dalle  fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e
dalle  ricevute  fiscali  conformi  alla normativa vigente in materia
fiscale.

Criteri di liquidazione del contributo.
  40.  Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da
altri  enti  pubblici,  nella  determinazione  del contributo saranno
computati  anche  i  predetti  finanziamenti,  affinche' l'insieme di
contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese
ammesse;  il  consorzio  export e' tenuto a dichiarare l'esistenza di
tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
  41.  La  misura  effettiva  del  contributo  dipende  dalle risorse
finanziarie  assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali
stabiliti  dall'art.  5  della  legge  21 febbraio  1989,  n. 83 ed i
criteri   preferenziali   fissati  dagli  art.  3  e  4  del  decreto
ministeriale 25 marzo 1992, di seguito indicati:
    40% delle spese promozionali per i consorzi export, che alla data
della domanda di liquidazione risultino costituiti da piu' di 5 anni;
    60%  delle  spese  promozionali  per  i  consorzi  export, le cui
imprese  sono  ubicate  per  almeno i 4/5 nei territori delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
    70%  delle  spese  promozionali  per  i  consorzi  export, che al
momento  della  domanda  di  liquidazione risultino costituiti da non
piu'  di  cinque  anni;  in  tal  caso il consorzio deve associare in
maggioranza  imprese  che  in precedenza non siano state associate ad
altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.
  42.  Il  contributo  non puo' superare il limite massimo annuale di
euro  77.468,53  per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro
103.291,38  per  i  consorzi  export  aventi fino a 74 soci e di euro
154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
  43.  Per  la  liquidazione  del  contributo  il Ministero valuta la
conformita'  dell'attivita'  svolta  rispetto al programma approvato,
esamina   i  risultati  conseguiti  attraverso  l'applicazione  degli
indicatori  e  degli  standard a suo tempo predeterminati da parte di
ciascun consorzio export nella domanda di approvazione del programma,
esclude  le  eventuali  spese  non aventi natura promozionale e tiene
conto  dei  limiti  della dotazione finanziaria complessiva assegnata
all'amministrazione.

Ispezioni e verifiche.
  44.   Ai   sensi   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa) e nei
limiti  previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da
autocertificazioni.
  45.  Il  Ministero  si  riserva  di  disporre  in qualsiasi momento
controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale,
sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita'
all'originale  delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del
bilancio  depositato,  sulla  corrispondenza dell'elenco fatture agli
originali  e sulla esistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il
contributo.
  46.  In  caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle
sanzioni  penali  previste,  cosi'  come  richiamato dall'art. 76 del
menzionato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000.
Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione
del  contributo,  questa  amministrazione  si  riserva la facolta' di
revocare  il  finanziamento  concesso  e di non accogliere successive
domande di contributo.

Come contattare il Ministero.
  47.  L'ufficio  incaricato  dell'istruttoria e' disponibile per gli
eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.
  48.   Gli   operatori  possono  ottenere  il  supporto  tramite  la
corrispondenza,   i   contatti  telefonici  e,  previo  appuntamento,
mediante  i  colloqui  diretti.  In  particolare,  gli  operatori che
vogliono  conoscere  lo  stato  dell'istruttoria possono riferirsi ai
funzionari  incaricati il cui nome e' riportato in ogni comunicazione
scritta.
  Indirizzo:   Ministero   delle  attivita'  produttive  -  Direzione
generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston
25 - 00144 Roma.
  Dirigente:  dott. Claudio Borghese - tel. 06-59647548 06-59932460 -
fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it
  Coordinatore: dott.sa Gabriella Tedone - tel. 06-59932420 - e-mail:
tedone@mincomes.it
  Incaricati dell'istruttoria:
    sig.ra Giovanna Ono - tel. 06-59932629;
    sig.ra Paola Pellegrini - tel. 06-59932462;
    sig.ra Ivana Faina - tel. 06-59932521.
  Per  ulteriori  particolareggiate  informazioni sulla redazione dei
progetti   si   invita  a  consultare  il  sito  web  del  Ministero:
www.mincomes.it
    Roma, 5 agosto 2004

 Il direttore generale per la promozione degli scambi .ve; Caprioli