IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che, all'art. 16, comma 4, prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Ritenuto opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»; Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', recepita con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Considerato che l'attuazione del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, data la complessita' del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di messa a punto delle regole piu' lungo rispetto a quanto previsto nello stesso decreto; Considerato altresi' il carattere innovativo del meccanismo tale da richiedere adeguata gradualita' degli obiettivi e l'avvio di idonee misure di accompagnamento; Ritenuto che gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di gas naturale, necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato decreto, debbano decorrere dal momento in cui le regole sono pienamente definite; Considerato altresi' il permanere dell'esigenza di fornire i principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonche' di definire le modalita' per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa attuazione; Considerato che l'introduzione di elementi atti a dare adeguata risposta alle esigenze emerse puo' meglio esplicarsi attraverso l'abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 e l'emanazione di un nuovo provvedimento, facendo salvo, tuttavia, le attivita' svolte nel periodo trascorso; Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 17 giugno 2004; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto: a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale; b) stabilisce i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili; c) definisce le modalita' per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.