IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che, all'art.
16,  comma  4,  prevede che, con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente,  sentita la Conferenza unificata, sono individuati gli
obiettivi  quantitativi  nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione di gas naturale;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Ritenuto  opportuno  coordinare  le  procedure  di individuazione e
perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile
2001   «Individuazione  degli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di
risparmio  energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di cui
all'art.  16,  comma  4,  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164»;
  Vista   la  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   27 settembre  2001  sulla  promozione  dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno   dell'elettricita',   recepita   con   decreto   legislativo
29 dicembre 2003, n. 387;
  Considerato  che  l'attuazione  del  citato  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001, data
la  complessita'  del meccanismo avviato, ha comportato un periodo di
messa  a  punto  delle  regole  piu' lungo rispetto a quanto previsto
nello stesso decreto;
  Considerato altresi' il carattere innovativo del meccanismo tale da
richiedere  adeguata  gradualita' degli obiettivi e l'avvio di idonee
misure di accompagnamento;
  Ritenuto  che gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di
gas naturale, necessari per conseguire gli obiettivi di cui al citato
decreto,  debbano  decorrere  dal  momento  in  cui  le  regole  sono
pienamente definite;
  Considerato  altresi'  il  permanere  dell'esigenza  di  fornire  i
principali  elementi  circa i criteri generali per la progettazione e
l'attuazione  di  misure  e  interventi  di  risparmio  energetico  e
sviluppo  delle  fonti  rinnovabili, nonche' di definire le modalita'
per  la  valutazione  dei  progetti  e  il  controllo  della relativa
attuazione;
  Considerato  che  l'introduzione  di  elementi atti a dare adeguata
risposta  alle  esigenze  emerse  puo'  meglio  esplicarsi attraverso
l'abrogazione del precedente decreto del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   di   concerto   con   il  Ministro
dell'ambiente   24 aprile   2001   e   l'emanazione   di   un   nuovo
provvedimento,  facendo  salvo,  tuttavia,  le  attivita'  svolte nel
periodo trascorso;
  Sentita  la  Conferenza  unificata,  istituita ai sensi del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  nella riunione del 17 giugno
2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto:
    a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo
di   Kyoto,   gli   obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  che devono essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
    b) stabilisce  i  principi  di  valutazione  dell'ottenimento dei
risultati  di  misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili;
    c) definisce le modalita' per il controllo della attuazione delle
suddette misure e interventi.