IL DIRETTORE CENTRALE
              per la prevenzione e la sicurezza tecnica

  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i prodotti da costruzione, come modificata dalla
direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  246 del
21 aprile  1993,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della
Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
  Considerato  che  la  direttiva,  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  e  il  decreto interministeriale sopra citati individuano
tra  gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza
in caso di incendio»;
  Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui
al  decreto  interministeriale  citato  svolta nei riguardi di L.S.F.
S.r.l.  con  sede  in  Montano Lucino (Como), via Garibaldi, 28/A, ed
unita'  locale  in via della Bonifica, 4, loc. Controguerra (Teramo),
in  relazione  all'applicazione  delle  norme tecniche armonizzate di
seguito  indicate  per  gli  aspetti  concernenti  il  solo requisito
essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:
                              Decreta:
  Il  L.S.F. S.r.l. con sede in Montano Lucino (Como), via Garibaldi,
28/A,  ed  unita'  locale  in via della Bonifica 4, loc. Controguerra
(Teramo),   nel   seguito   denominato   «Organismo»,  e'  abilitato,
nell'ambito  di  tutta  la  legislazione di cui in premessa e ai fini
della  corrispondente  notifica alla Commissione UE, all'espletamento
dell'attestazione  della  conformita'  alle  seguenti  norme tecniche
armonizzate  e  in qualita' della tipologia di organismo specificata,
per  gli  aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza
in caso d'incendio»:
  Laboratorio di prova:
    1.  EN 13162:2001 «Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica
(MW) - Specifica»;
    2.  EN  13163:2001  «Prodotti  di polistirene espanso ottenuti in
fabbrica - Specifica»;
    3.   EN  13164:2001  «Prodotti  di  polistirene  espanso  estruso
ottenuti in fabbrica - Specifica»;
    4. EN 13165:2001 «Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti
in fabbrica - Specifica»;
    5.  EN  13166:2001 «Prodotti di resine fenoliche espanse ottenute
in fabbrica - Specifica»;
    6.  EN  13167:2001  «Prodotti  di  vetro  cellulare  ottenuti  in
fabbrica»;
    7.  EN 13168:2001 «Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica
- Specifica»;
    8.  EN  13169:2001  «Prodotti  di  perlite  espansa  ottenuti  in
fabbrica - Specifica»;
    9.  EN  13170:2001  «Prodotti  di  sughero  espanso  ottenuti  in
fabbrica - Specifica»;
    10.  EN  13171:2001  «Prodotti  di  fibre  di  legno  ottenuti in
fabbrica - Specifica»;
    11.  EN 13986:2002 «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle
costruzioni   -   Caratteristiche,   valutazione   di  conformita'  e
marcatura»;
    12.  EN  12859:2001  «Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e
metodi di prova»;
    13. EN 12860:2001 «Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso -
Definizioni, requisiti e metodi di prova»;
    14.  EN  13813:2002  «Materiali  per  massetti e pavimentazioni -
Proprieta' e requisiti».
  L'attivita'  complessiva  dell'«Organismo»  deve svolgersi in piena
aderenza  al  contenuto  della normativa citata in premessa, sotto la
diretta responsabilita' del rappresentante legale sig. Silvio Messa e
del   direttore   tecnico  dott.  ing.  Alberto  Adriani  secondo  le
rispettive competenze.
  Qualsivoglia     variazione     nelle     condizioni     dichiarate
dall'«Organismo»   nell'istruttoria   di   abilitazione  deve  essere
comunicata  alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile del Ministero dell'interno per la necessaria
approvazione preventiva.
  L'«Organismo»  deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che
vengono  emanate  nel  settore  concernente l'attivita' oggetto della
presente abilitazione.
  Il  presente  decreto  dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero
delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza
previsti  dalla  legislazione  citata  in premessa e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La   presente   abilitazione  decorre  dalla  data  della  suddetta
pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
    Roma, 10 agosto 2004
                                         Il direttore centrale: Barzi