IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
                     per gli affari di giustizia

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Paraeac Speranta, nata l'11 novembre
1971  a  Bacau  (Romania),  cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico-professionale
rumeno  di  inginer - profilul constructii - specializarea ingenierie
civila  conseguito  presso  la  «Universitatea Tecnica Gh. Asachi» di
Iasi  (Romania)  nella  sessione  di giugno  1997  e  rilasciato  dal
«Ministerul  Invatamantului»  rumeno  in data 15 agosto 1997, ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Vista  l'esperienza  professionale  maturata  dalla  richiedente  a
partire dal 2001, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 maggio 2004;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri;
  Ritenuto  che  la  sig.ra Paraeac abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  e  l'iscrizione  all'albo nella sezione A
settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi'
come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002 - e 14 e 39, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Roma  in  data  21 agosto  2003  con
validita' fino al 21 agosto 2004 per motivi di lavoro subordinato;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Paraeac  Speranta,  nata  l'11 novembre  1971 a Bacau
(Romania),  cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri  sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 19 agosto 2004
                                Il vice capo del Dipartimento: Fedeli