IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   della   sig.ra  Neme  Maria  Juliana,  nata  il
1° dicembre  1976 a Tucuman (Argentina), cittadina argentina, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   «psicologo»  conseguito  in  Argentina  in  data
2 dicembre  2003,  come  attestato  dal  certificato di iscrizione al
registro  della  matricola  tenuto  dal  «Ministerio  de  Salud de la
Nacion»  argentino,  ai  fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio in
Italia della professione di «psicologo»;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Licenciada  en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del
Salvador»  di  Buenos  Aires  in  data 26 aprile 2002 e rilasciato il
10 giugno 2002;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 maggio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 25 maggio 2004;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Neme  abbia  una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  «psicologo»,  come risulta dai certificati prodotti,
per cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato  dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Genova in data 17 giugno 2002, rinnovato
in  data  5 novembre  2002  con  validita' fmo al 5 novembre 2004 per
motivi familiari;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra Neme Maria Juliana, nata il 1° dicembre 1976 a Tucuman
(Argentina),   cittadina   argentina,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   «psicologi»   -  sezione  A  e  l'esercizio  della
professione  di  «psicologo», fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 23 agosto 2004
                                    p. Il direttore generale: Rettura