IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista   l'istanza   della   sig.ra   Demedyuk   Mishunina  Lyudmyla
Oleksandrivna,  nata  il  15 settembre  1961  a Chasiv Yar (Ucraina),
cittadina  ucraina  diretta  ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 394/1999 in combinato
disposto  con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, il
riconoscimento   del  titolo  accademico-professionale  di  ingegnere
tecnologo  conseguito  in Ucraina presso l'Istituto Universitario del
commercio  sovietico  di  Donetsk  (Ucraina)  nel giugno 1985 ai fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
tecnologo alimentare;
  Preso  atto che il titolo cosi' conseguito, in base all'ordinamento
ucraino, e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della
professione   di   tecnologa   dell'alimentazione,   come  confermato
dall'Ambasciata d'Italia a Kiev nella nota datata 30 gennaio 2004;
  Considerato  inoltre  che  la sig.ra Demedyuk Mishunina ha maturato
ampia  esperienza  professionale  dal  1985  al 2000 presso strutture
ucraine   di   alimentazione  pubblica  come  ingegnere  -  tecnologo
dell'alimentazione e amministratore di mensa;
  Viste  le  determinazioni  delle Conferenza di servizi nelle sedute
del 27 aprile 2004 e del 25 maggio 2004;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante  dell'Ordine nazionale dei
tecnologi alimentari nella nota in atti datata 23 maggio 2004;
  Rilevato  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  tecnologo  alimentare  e l'iscrizione all'albo, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002 - e 14 e 39, comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  la sig.ra Demedyuk Mishunina possiede un permesso
di  soggiorno  rilasciato  dalla  Questura  di  Pescara per motivi di
lavoro  subordinato  in  data  24 gennaio  2003,  rinnovato  in  data
27 gennaio 2004 con validita' fino al 7 marzo 2006;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Demedyuk  Mishunina  Lyudmyla  Oleksandrivna, nata il
15 settembre  1961  a  Chasiv  Yar  (Ucraina),  cittadina ucraina, e'
riconosciuto  il  titolo  di  cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  dei  tecnologi alimentari e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 23 agosto 2004
                                    p. Il direttore generale: Rettura