IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e del relativo acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 515, concernente i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, della legge n. 326 del 2003; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 516, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004; Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 20 aprile 2004 S 77 - 065877 con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha indetto la procedura di selezione dei concessionari per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse; Visti i risultati della proceduta di selezione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2004, n. 151; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 14 luglio 2004, n. 1074, concernente le modalita' di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' i criteri di determinazione del saldo di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004; Visto l'art. 8 della convenzione di concessione per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse; Considerato che a far data dal 26 luglio 2004 i nulla osta di messa in esercizio sono rilasciati esclusivamente ai concessionari; Considerato che entro il 13 settembre 2004 i concessionari devono richiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i nulla osta sostitutivi; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di contabilizzazione del canone di concessione; Decreta: Art. 1. Oggetto del decreto e definizioni 1. Il presente decreto individua le modalita' di determinazione della base di calcolo del canone di concessione relativo all'attivazione ed alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' alle attivita' e funzioni connesse. 2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente provvedimento, contenente i criteri di determinazione della base di calcolo del canone di concessione; c) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento, anche videoterminale, di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, conforme alle regole tecniche degli apparecchi di gioco; d) canone di concessione, il canone a carico del concessionario, previsto dall'art. 8 della convenzione di concessione, di importo pari allo 0,3% delle somme giocate; e) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attivita' e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse; f) contatore CNTTOTIN, il contatore progressivo del volume di euro introdotti («CNTTOTIN»), espresso in centesimi di euro, previsto all'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 4 dicembre 2003, concernente le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi di gioco; g) convenzione di concessione, l'atto di affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto di concessione; h) data di collegamento, la data di inizio delle attivita' di conduzione della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS, ovvero la data di attivazione del collegamento di ciascun apparecchio di gioco collegato alla rete telematica in data successiva; i) dati delle partite, l'insieme di dati descritti in dettaglio nell'art. 2, comma 10, lettera i), del citato decreto del 4 dicembre 2003; j) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; k) nulla osta sostitutivo, il nulla osta rilasciato al concessionario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86; l) periodo contabile, il periodo, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, che intercorre tra il giorno 1° e il giorno 15 di ciascun mese ovvero tra il giorno 16 e la fine di ciascun mese; m) PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta anche nulla osta sostitutivo; n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale di AAMS; o) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema, ubicato nel territorio italiano, per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi collegati alla rete telematica.