IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto  l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  (T.U.L.P.S.),  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  che  introduce  il  prelievo  erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art.  39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  326  del 2003 che
demanda  al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i
termini  e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e
del relativo acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;
  Visto  l'art.  17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo
9 luglio  1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari
e delle compensazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
18 luglio   2003,   concernente   la  riscossione  delle  entrate  di
competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della
rete  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato per la
gestione   telematica   degli  apparecchi  di  gioco  e  le  relative
disposizioni transitorie;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma   dei   monopoli   di  Stato  dell'8 aprile  2004,  n.  515,
concernente  i  termini  e  le modalita' di assolvimento del prelievo
erariale  unico  sugli  apparecchi da intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del
relativo conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di
acconto,  ai  sensi  dell'art.  39,  comma 13, della legge n. 326 del
2003;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma   dei   monopoli   di  Stato  dell'8 aprile  2004,  n.  516,
concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie
previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 12 marzo 2004;
  Visto  l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee   del   20 aprile   2004   S   77   -  065877  con  il  quale
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  ha  indetto la
procedura   di   selezione   dei   concessionari   per  l'affidamento
dell'attivazione  e  della  conduzione  operativa  della  rete per la
gestione   telematica   del   gioco  lecito  mediante  apparecchi  da
divertimento  ed  intrattenimento  nonche' delle attivita' e funzioni
connesse;
  Visti  i  risultati  della proceduta di selezione, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 30 giugno 2004, n.
151;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma   dei  monopoli  di  Stato  del  14 luglio  2004,  n.  1074,
concernente  le  modalita'  di  determinazione  della base imponibile
relativa   al   prelievo   erariale   unico   sugli   apparecchi   da
intrattenimento  di  cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle
leggi  di  pubblica sicurezza nonche' i criteri di determinazione del
saldo di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004;
  Visto l'art. 8 della convenzione di concessione per l'attivazione e
la  conduzione  operativa  della  rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e funzioni connesse;
  Considerato che a far data dal 26 luglio 2004 i nulla osta di messa
in esercizio sono rilasciati esclusivamente ai concessionari;
  Considerato  che  entro il 13 settembre 2004 i concessionari devono
richiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i nulla
osta sostitutivi;
  Considerata   la   necessita'   di   stabilire   le   modalita'  di
contabilizzazione del canone di concessione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Oggetto del decreto e definizioni

  1.  Il  presente  decreto  individua le modalita' di determinazione
della   base   di   calcolo   del   canone  di  concessione  relativo
all'attivazione  ed  alla  conduzione  operativa  della  rete  per la
gestione   telematica   del   gioco  lecito  mediante  apparecchi  da
divertimento  ed  intrattenimento  nonche'  alle attivita' e funzioni
connesse.
  2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) allegato  tecnico, il documento, parte integrante del presente
provvedimento,  contenente  i criteri di determinazione della base di
calcolo del canone di concessione;
    c) apparecchio/i  di  gioco  o  apparecchio/i,  un apparecchio da
intrattenimento,  anche videoterminale, di cui all'art. 110, comma 6,
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, conforme alle
regole tecniche degli apparecchi di gioco;
    d) canone  di concessione, il canone a carico del concessionario,
previsto  dall'art.  8  della  convenzione di concessione, di importo
pari allo 0,3% delle somme giocate;
    e) concessione,   l'istituto  attraverso  il  quale  AAMS  affida
attivita'  e  funzioni  pubbliche  per  l'attivazione e la conduzione
operativa  della  rete  per  la  gestione telematica del gioco lecito
mediante  apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle
attivita' e funzioni connesse;
    f) contatore  CNTTOTIN,  il  contatore  progressivo del volume di
euro introdotti («CNTTOTIN»), espresso in centesimi di euro, previsto
all'art.  2,  comma 10, lettera b), del decreto emanato dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  AAMS,  d'intesa con il Ministero
dell'interno   -   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  in  data
4 dicembre  2003,  concernente  le regole di produzione e di verifica
tecnica degli apparecchi di gioco;
    g) convenzione   di  concessione,  l'atto  di  affidamento  delle
attivita' e funzioni pubbliche oggetto di concessione;
    h) data  di  collegamento,  la  data di inizio delle attivita' di
conduzione  della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS,
ovvero la data di attivazione del collegamento di ciascun apparecchio
di gioco collegato alla rete telematica in data successiva;
    i) dati  delle  partite, l'insieme di dati descritti in dettaglio
nell'art.  2, comma 10, lettera i), del citato decreto del 4 dicembre
2003;
    j) nulla  osta,  il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    k) nulla   osta   sostitutivo,   il   nulla  osta  rilasciato  al
concessionario  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4,  del  decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86;
    l) periodo contabile, il periodo, di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto direttoriale n. 515 del 2004, che intercorre tra il giorno 1°
e  il  giorno 15 di ciascun mese ovvero tra il giorno 16 e la fine di
ciascun mese;
    m) PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate,
di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, versato dal
soggetto  al  quale AAMS ha rilasciato il nulla osta anche nulla osta
sostitutivo;
    n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di
trasmissione   dati,  attivata  dal  concessionario  ed  affidata  in
conduzione  al  concessionario  stesso, che collega gli apparecchi di
gioco  al  relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema
centrale di AAMS;
    o)   sistema   di   elaborazione  (parte  componente  della  rete
telematica),  il  sistema,  ubicato  nel  territorio italiano, per la
raccolta,  la  gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di
tutti i dati relativi agli apparecchi collegati alla rete telematica.