IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Vista  la  decisione  del  13 luglio 2001 (2001/574/CE), pubblicata
nella  Gazzetta  ufficiale delle Comunita' europee del 28 luglio 2001
n.  L 203,  e  la  decisione del 17 dicembre 2003 (2003/900/CE) della
Commissione,  pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
del 23 dicembre 2003 n. L 336;
  Considerato  che  le  suindicate  decisioni  hanno stabilito che il
marcatore  fiscale  comune,  previsto  dalla  direttiva 95/60/CEE del
Consiglio  del  27 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle  Comunita'  europee  del  6 dicembre  1995  n.  L 291,  per  la
marcatura  di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 0066, 2710 0067
e   2710 0068   nonche'  del  petrolio  lampante  di  cui  al  codice
NC 2710 0055  impiegati negli usi agevolati, e' il Solvent Yellow 124
e  che  il  livello di marcatura deve essere almeno pari a 6 mg e non
superiore a 9 mg per litro di olio minerale;
  Considerato  che  l'attuale  marcatore  europeo denominato «Solvent
Yellow  124»  corrisponde al «marcante A» di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  a),  del  decreto del Ministro delle finanze del 16 novembre
1995, n. 577;
  Ritenuto,  conseguentemente,  necessario  procedere  al recepimento
della   suddetta  decisione  del  17 dicembre  2003,  modificando  il
quantitativo di marcatore fiscale attualmente previsto per il gasolio
destinato  a  provviste  di  bordo  nelle imbarcazioni in navigazione
nelle  acque  comunitarie (gasolio motopesca) dal predetto art. 1 del
decreto  del  Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577, al
fine  di  riportare  la  quantita'  di  «marcante A»  nell'ambito dei
livelli di marcatura sopraindicati;
  Considerato  che  l'obbligo di uniformarsi a quanto stabilito dalla
predetta decisione, trattandosi di questioni specifiche rilevanti per
i  singoli Stati membri in maniera vincolante, consente di modificare
il  limite  massimo  del  marcatore  fiscale  in  via  amministrativa
attraverso  una  rettifica  di  carattere  tecnico imposta da un atto
comunitario;
  Considerata   l'opportunita'   di  apportare  una  diminuzione  del
marcatore   anche   per   la  denaturazione  degli  oli  combustibili
utilizzati   nello  stesso  impiego  (motopesca)  per  evitare,  agli
operatori  del  settore,  di dover impiegare, contrariamente a quanto
viene  fatto  fino  ad  oggi,  miscele  denaturanti diverse per i due
prodotti petroliferi (oli di gas e oli combustibili);

                             A d o t t a

                     la seguente determinazione:

                               Art. 1.
  1. La  lettera  a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro
delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, e' sostituita dalla seguente:
    «a) grammi  0,95  di  Solvent  Yellow  124 e grammi 0,51 di nafta
solvente da petrolio.».