IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo del presidente della Repubblica del
5 giugno  2001,  n.  328  contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Hasse Stephan Thorsten nato a Berlino il
22 maggio  1967,  cittadino  tedesco,  diretta  ad  ottenere ai sensi
dell'art.  12  del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal
decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo
tedesco  di  «Ingenieur»  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di ingegnere;
  Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (FH)»,
presso la «Technische Fachhochschule Berlin» in data 25 gennaio 1994;
  Preso  atto inoltre che l'istante e' iscritto in qualita' di membro
volontario presso la «Bundesingenieukammer» di Berlino dal 29 gennaio
2001;
  Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 27 aprile
2004;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria;
  Considerato  che  l'istante  ha  provato  di  essere in possesso di
esperienza professionale maturata in Germania;
  Preso  atto  che  il sig. Hasse ha fatto domanda sia per il settore
industriale che per il settore civile ambientale;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere - sez. A, settore industriale, e quella di
cui e' in possesso l'istante;
  Considerato  inoltre  che  per  il  settore  civile  ambientale, le
eventuali  misure  compensative  non  potrebbero  comunque colmare il
divario formativo esistente;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Hasse Stephan Thorsten, nato a Berlino il 22 maggio 1967,
cittadino  tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri   sez.   A  -  settore  industriale,  e  l'esercizio  della
professione in Italia.
  La  domanda  per  l'iscrizione  nel  settore  civile  ambientale e'
respinta.