IL DIRETTORE CENTRALE
                   PER LE CONCESSIONI GOVERNATIVE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000,
con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000,
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n.  UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDG/84  del  30 gennaio  2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i
quali   e'   stata  istituita  la  commissione  aggiudicatrice  delle
concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001),
con  il quale e' stata approvata la graduatoria delle concessioni per
la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
  Visto  il  decreto  direttoriale  14 novembre 2003 di modificazione
della  graduatoria  delle  concessioni  per  la  gestione  delle sale
destinate  al  gioco del bingo per la provincia di Campobasso, con il
quale l'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 7621/03 del
25 giugno  -  15 settembre  2003  del  T.A.R.  per  il Lazio (sezione
seconda),  ha  ritenuto,  dopo  attento  riesame della documentazione
presentata in sede di gara dalle societa' Bingo S.r.l. (plico n. 102)
e  Bingo Seven S.p.a. (plico n. 236), di poter attribuire all'offerta
della  predetta  societa'  Bingo  S.r.l.  un  punto alla voce c-4 per
l'esistenza di un «guardaroba custodito» da un addetto ed all'offerta
della  societa'  Bingo  Seven  S.p.a.  un  punto alla voce c-3 per la
presenza  del  «servizio  bevande  in  sala  e piccola ristorazione»,
nonche'  di poter confermare, per la Bingo Seven S.p.a., il punteggio
(due punti) attribuito alla voce c-6 («ulteriori elementi in rapporto
alle  situazioni concretamente desumibili dalla proposta»), in quanto
il   progetto  presentato  da  tale  societa'  prevede  alcuni  bagni
collocati  allo  stesso  piano della sala e precisamente con ingresso
nell'atrio  di  attesa,  il  che  costituisce un ulteriore servizio a
disposizione del pubblico in attesa di poter accedere alla sala;
  Considerato  che,  con  sentenza n. 1847/2004 in data 18 febbraio -
1° marzo  2004, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo
il  ricorso  proposto  dalla  societa'  Bingo S.r.l.» (plico n. 102 -
provincia  di  Campobasso),  ha  annullato  in  parte qua il predetto
decreto  direttoriale  14 novembre  2003,  poiche' «la riformulazione
della   graduatoria  necessitava  di  una  nuova  convocazione  della
commissione di gara per quanto concerne la valutazione della voce c-6
del  progetto  della  controinteressata,  atteso  che  la  menzionata
sentenza si era limitata ad annullare il giudizio formulato in merito
dal  suddetto  organo,  in  quanto  basato  su un erroneo presupposto
fattuale,  e  si  era  astenuta  da  ogni  valutazione  in  ordine al
punteggio che per la voce de qua doveva essere riconosciuto.
  Ne   consegue   che,  trattandosi  di  una  valutazione  ampiamente
discrezionale,  la  stessa non poteva che essere adottata dall'organo
competente  secondo  le  richiamate  disposizioni che disciplinano la
procedura concorsuale»;
  Considerato  altresi'  che,  con  ordinanza  n.  2947/2004  in data
22 giugno  2004,  il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale
(sezione   quarta)   ha   rigettato   l'istanza  cautelare,  proposta
dall'Amministrazione,  di  sospensione dell'esecuzione della predetta
sentenza n. 1847/2004;
  Atteso   che,   in   ottemperanza   ai   richiamati   provvedimenti
giurisdizionali,  la commissione aggiudicatrice delle concessioni per
la  gestione  delle  sale Bingo, all'uopo convocata, si e' riunita in
data 15 luglio 2004;
  Considerato  che  la  predetta  commissione,  alla  luce  di quanto
affermato  dalla  sentenza  n.  7621/2003 richiamata nella successiva
sentenza n. 1847/2004, ha confermato, sulla base della documentazione
delle rispettive offerte di gara, che «alla societa' ricorrente Bingo
S.r.l.  va  attribuito  un  punto alla voce c-4 per l'esistenza di un
guardaroba  custodito  da  un  addetto  ed  alla societa' Bingo Seven
S.p.a. un punto alla voce c-3 per la presenza del servizio bevande in
sala  e  piccola  ristorazione» ed ha ribadito, altresi', «il proprio
convincimento  circa la correttezza della effettuata valutazione alla
voce  c-6 dell'offerta della Bingo Seven S.p.a. sicche' va confermato
il   medesimo  punteggio  (due  punti)  gia'  assegnato  in  base  ai
presupposti  di  fatto  e  alle  ragioni giustificative in precedenza
emerse»;
  Atteso  che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.
33  della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza
n.  1847/2004 e che, alla luce delle suindicate risultanze dei lavori
della  commissione  aggiudicatrice,  si  ritiene  di poter attribuire
all'offerta  della  societa'  Bingo S.r.l. un punto alla voce c-4 per
l'esistenza  di un guardaroba custodito» da un addetto ed all'offerta
della  societa'  Bingo  Seven  S.p.a.  un  punto alla voce c-3 per la
presenza  del  «servizio  bevande  in  sala  e piccola ristorazione»,
nonche'  di poter confermare, per la Bingo Seven S.p.a., il punteggio
(due punti) attribuito alla voce c-6 («ulteriori elementi in rapporto
alle  situazioni concretamente desumibili dalla proposta») sulla base
della  previsione progettuale di alcuni bagni collocati nell'atrio di
attesa,  ulteriori  e distinti rispetto a quelli della sala, elemento
che  costituisce un ulteriore servizio a disposizione del pubblico in
attesa di poter accedere alla sala stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.   La  graduatoria,  per  la  provincia  di  Campobasso,  delle
concessioni   per   la   gestione  del  gioco  del  Bingo,  riportata
nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in
Gazzetta  Ufficiale n. 163, del 16 luglio 2001), e' modificata, per i
motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

               regione: Molise; provincia: Campobasso

=====================================================================
Pos.    Plico            Mittente              Ubicazione       Punti
---------------------------------------------------------------------
1        236      Bingo Seven S.p.a.          Termoli            44
2        102      Bingo S.r.l.                Campobasso         44
3        675      F.P. S.A.S.                 Termoli            42
4        844      Euro 2000 S.r.l.            Termoli            44
5        298      Non solo Bingo S.r.l.       Campobasso         33
6        948      F.lli Acanfora              Vinchiaturo        33
                   di Acanfora G. S.A.S.
7        842      Domarvit S.p.l.             Campobasso         29
8        747      Planet Cinema S.r.l.        Campobasso         29
9        422      Acea 2001 S.r.l.            Campobasso         27
10       383      Non solo Bingo S.r.l.       Campobasso         27

    2.  Restano  ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
163 del 16 luglio 2001.
    3.  Avverso  il  presente  decreto,  che  sara'  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei
modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
      Roma, 10 settembre 2004
                                   Il direttore centrale: Tagliaferri