IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di inxhinier mekanik per makineri conseguito nel luglio 1990 presso l'Universita' di Tirana «Enver Hoxha», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente possiede esperienza professionale, come documentato in atti; Preso atto che il sig. Mullaj ha gia' ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale albanese ai fini dell'iscrizione alla sez. A settore industriale dell'albo degli ingegneri con decreto dirigenziale datato 7 marzo 2003; Preso atto che il sig. Mullaj in data 11 maggio 2004 ha presentato una nuova domanda al fine di ottenere l'iscrizione anche nel settore civile-ambientale dell'albo italiano degli ingegneri; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 16 luglio 2004; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 - e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il sig. Mullaj possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bolzano in data 7 marzo 2001 con validita' fino al 6 marzo 2005 per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Al sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.