IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il
14 ottobre  1966,  cittadino  albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,   il  riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale
albanese di inxhinier mekanik per makineri conseguito nel luglio 1990
presso  l'Universita'  di  Tirana «Enver Hoxha», ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Considerato  che  il richiedente possiede esperienza professionale,
come documentato in atti;
  Preso  atto  che  il sig. Mullaj ha gia' ottenuto il riconoscimento
del  proprio  titolo  professionale  albanese ai fini dell'iscrizione
alla sez. A settore industriale dell'albo degli ingegneri con decreto
dirigenziale datato 7 marzo 2003;
  Preso  atto che il sig. Mullaj in data 11 maggio 2004 ha presentato
una  nuova domanda al fine di ottenere l'iscrizione anche nel settore
civile-ambientale dell'albo italiano degli ingegneri;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere  - sezione A - settore civile ambientale e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare le misure compensative;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta dell'8 luglio 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata e nella nota in
atti datata 16 luglio 2004;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli  6 del decreto legislativo n. 286/1998 - cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002  - e 14 e 39 comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  il  sig. Mullaj possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Bolzano  in  data  7 marzo  2001 con
validita' fino al 6 marzo 2005 per motivi di lavoro subordinato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966,
cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  sezione  A - settore civile ambientale e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.